Il nuovo reclutamento dei Docenti

Un’amara riflessione sul nuovo reclutamento dei docenti previsto dall’art. 59 del Decreto Sostegni bis n. 73

di Pietro Boccia

La scuola italiana, governata con superficialità e senza obiettivi educativi, ha, oggi, con l’articolo 59 del Decreto Sostegni bis n. 73, relativo al nuovo percorso di reclutamento, raggiunto il punto di non ritorno.

Prima di tutto valutare le competenze disciplinari di un candidato è inutile e non garantisce per niente la professionalità di un docente.

Poi escludere dalla partecipazione al concorso, per eventuali immissioni in ruolo, anche i precari della seconda fascia dei GPS con 36 mesi di servizio, è candidare l’Italia a nuove e giuste condanne da parte dell’Unione europea.

Tutti, inoltre, dovrebbero sapere che le competenze disciplinari per chi intende insegnare sono acquisite e assicurate attraverso un lunghissimo percorso di frequenza scolastica (a partire dalle scuole dell’infanzia – campi di esperienza – sino al diploma di laurea – discipline -).

Diventa, allora, fondamentale da parte del ministero verificare, invece, il possesso delle competenze culturali e professionali di chi vuole intraprendere l’arte dell’insegnamento. L’insegnante, oggi, deve, infatti, nella società complessa, saper progettare, orientare, comunicare, valutare, impiegare metodologie adeguate, certificare le competenze, includere, gestire la classe e motivare a pensare criticamente. L’input è, in tal senso, stato, in verità, offerto dal D.lgs n. 59/2017.

La scuola italiana con l’avvento dell’ideologia neoliberista ha subìto un lungo processo di aziendalizzazione, iniziato negli anni Novanta del Novecento (con i ministri Lombardi e Berlinguer) e conclusosi con la Legge n. 107, nel 2015. Soltanto il ministro Valeria Fedeli, pur in possesso di un semplice diploma della scuola magistrale (triennale), dimostra, senza eclatanti titoli accademici, intelligenza sul campo e stabilisce, nel 2017, con una normativa, che, per poter svolgere la funzione e il ruolo di docente, bisogna, attraverso non solo una formazione teorica e pratica ma anche con l’acquisizione delle competenze antropo-psico-pedagogiche e metodologico-didattiche, possedere elevate capacità a livello culturale e professionale.

E’ opportuno semplificare, anche con una sola prova, le procedure ma i contenuti sono sostanza per far acquisire identità, funzione e ruolo ai futuri docenti e alle istituzioni scolastiche per formare, nella società complessa, innanzitutto cittadini autonomi e consapevoli e poi produttori e lavoratori. Bisogna, inoltre, rendere il reclutamento del personale stabile e funzionale non con utopici concorsi annuali ma biennali e con doppio canale (all’espletamento del concorso tutti i posti disponibili per le nomine in ruolo siano destinati ai vincitori ben posizionati in graduatoria; gli altri che hanno superato la prova o le prove entrino in una graduatoria permanente del doppio canale e soggetta al rinnovo ogni due anni. Da questa graduatoria attingere il personale per il ruolo durante l’anno in cui non viene espletato il concorso).

Nel 2017, il ministo Fedeli, attraverso il D.lgs. n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lett. b, della Legge 13 luglio 2015, n.107):

– riordina, adegua e semplifica il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lett. b, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

– introduce, poi, una nuova procedura per la formazione iniziale e per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nel Decreto è prevista anche una fase transitoria per la stabilizzazione dei docenti già abilitati e/o con almeno tre anni di servizio come supplenti.

L’art. 2 parla del sistema di formazione iniziale e di accesso, organizzato in:

– un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

– un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato «percorso FIT» (Formazione Iniziale e Tirocinio), differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso;

– una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo.

L’art. 2 del presente Decreto viene, però, già annebbiato con il ministro Marco Bussetti dalla Legge di bilancio 2018, perché il termine FIT diventa «percorso annuale di formazione iniziale e prova».

Il percorso FIT del D.lgs. n. 59/2017 si articolava, invece, in:

– un primo anno, finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica;

– un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente; – un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente.

Il percorso era realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, denominate «istituzioni AFAM», con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze.

La collaborazione si esplicitava nella progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT, effettuati tramite gli appositi organi collegiali a carattere regionale.

Il percorso FIT aveva l’obiettivo di sviluppare e rafforzare nei futuri docenti:

– le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

– le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;

– la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

– la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica.

Il percorso FIT era progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di formazione, di cui all’art. 1, co. 124, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Si veniva immessi in ruolo, secondo il D.lgs. n. 59, nel rispetto della programmazione del fabbisogno delle istituzioni scolastiche, solo per mezzo di un pubblico concorso, bandito con cadenza biennale a partire dal 2018.

La partecipazione era aperta ai neo-laureati che fossero in possesso di almeno ventiquattro crediti nell’ambito psico-pedagogico-antropologico-didattico e nelle metodologie e tecniche didattiche.

Il concorso prevedeva due prove scritte e una prova orale. La prima sulla disciplina della classe d’insegnamento, la seconda sull’ambito psico-pedagogico) e la prova orale sulle discipline, la lingua straniera e l’informatica. I partecipanti al concorso per sostegno dovevano sostenere anche una terza prova scritta sulla didattica speciale, punto modificato dalla Legge di bilancio 2018 (oggi prova scritta e prova orale).

Il percorso FIT aveva una durata triennale, secondo la normativa del D.lgs. n. 59, e vi potevano accedere i vincitori di concorso, in due scaglioni annuali successivi. Il primo anno si svolgeva nelle strutture universitarie con alcuni periodi di tirocinio presso le istituzioni scolastiche.

Tale percorso faceva conseguire il diploma di specializzazione all’insegnamento nella propria classe di concorso o nel sostegno. Il percorso FIT aveva la durata di dieci mesi, con un compenso di circa 600 € mensili.

Nel secondo anno si aveva una forma d’integrazione tra la formazione e il tirocinio. In tale fase era, inoltre, possibile avere incarichi di supplenze brevi (max 15 giorni).

Anche il percorso del secondo anno aveva la durata di dieci mesi, con un compenso di circa 600 € mensili.

Al terzo anno era assegnato un incarico annuale a tempo determinato con la relativa retribuzione.

Il candidato, valutato positivamente al termine del primo e del secondo anno, era, in base all’art. 13, co. 3, del D.lgs. n. 59/2017, modificato dalla Legge di bilancio 2018, assegnato, in caso di valutazione finale positiva, all’ambito territoriale presso il quale aveva prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli era attribuito un incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi dal 79 all’82, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ed era assunto a tempo indeterminato.

Il percorso FIT aveva lo scopo assicurare un’adeguata formazione e qualificazione professionale ai docenti.

Il D.lgs. n. 59/2017 stabiliva anche che chi non risultava vincitore di concorso, purché a proprie spese e nell’ambito del contingente previsto dal Ministero, poteva iscriversi per conseguire il corso di specializzazione.

Nella fase transitoria si aveva l’immissione in ruolo attraverso le GAE (Graduatorie ad esaurimento) per il 50% e le graduatorie del concorso 2016 (considerando gli idonei) per il 50%. Il D.lgs. n. 59 (art. 17) prevedeva, nel 2018, una tantum, riservato ai docenti già abilitati (presenti in GAE e in seconda fascia).

Erano sottoposti alla sola prova orale e, dopo un anno di prova, venivano assunti a tempo indeterminato. Nel 2019 era previsto un concorso con una prova scritta e una orale, riservando un 10% di posti ai precari con almeno tre anni di servizio e iscritti nelle terze fasce d’istituto (modificato prima dalla legge di bilancio 2018 e poi, attraverso una serie di cambiamenti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale lo scorso 10 luglio 2020, integrando e modificando il Decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020).

Per i vincitori era previsto un percorso FIT (Formazione iniziale e tirocinio) di due anni.

Successivamente il concorso straordinario per la scuola secondaria era previsto dal Decreto legge scuola n. 126 convertito nella Legge n. 159 del 20 dicembre 2019.

Erano previsti due bandi, uno con procedura per il ruolo, un altro per i docenti che partecipavano solo a fini abilitanti. Nello stesso anno (2019), il decreto prevedeva l’inizio della procedura concorsuale ordinaria.

In linea con quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 59 del 2017 (Requisiti di accesso al concorso per l’ammissione al nuovo istituzionale percorso FIT), a coloro che avebbero superato le prove di esame, previste per i singoli insegnamenti inseriti nei moduli proposti, verrebbe rilasciata la certificazione per un totale di almeno 24 crediti formativi universitari (CFU), nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Facendo qualche condiderazione critica il docente oggi e soprattutto il futuro docente, a qualsiasi concorso della scuola indirizzato, dovrebbe sapersi cibare dei contenuti proposti dalla psicologia, dalla pedagogia e dalla metodologia.

Nulla dovrebbe essere lasciato all’improvvisazione perché la scuola è vita, respiro, condivisione, apertura, relazione di aiuto in ogni senso e soprattutto infinita professionalità.

Come le competenze hanno fatto il pieno delle conoscenze e delle abilità, così il sapere non può non diventare sempre di più saper fare.

E’ un assurdo concepire il vissuto scuola senza cibarsi della storia della pedagogia e dei canoni della pedagogia generale. Il bambino prima e l’adolescente poi possono essere compresi e guidati mai fuori dall’orbita della loro età cronologica e mentale.

Ecco allora l’aiuto della psicologia e delle proposte fasi dell’età evolutiva.

E’, dunque, una storia infinita di proposte che bisogna conoscere e che sono l’anticamera di una didattica e di una metodologia al passo con i tempi. Via allora all’insegnamento “costruito” e significativo, a un rapporto apprendimento/insegnamento diversificato e vivo, con l’allievo sempre più protagonista, costruttore di conoscenze, attraverso al ricerca, e capace di vivere in modo consapevole le nuove esperienze e strategie di tecnologie maggiormente innovative e per certi versi rivoluzionarie che sanno godere dei benefici proposti dall’informatizzazione.

Chi è deputato, per scelta e convinzione, a condividere il percorso della “scuola” deve essere pronto a dare risposte esaurienti e convincenti, con la consapevolezza che solo una “forte” preparazione può assicurare in ognuno il successo scolastico e formativo.

Il Ministero ha, con il D.lgs. n. 59/2017, voluto dare indicazioni precise e mirate, considerando che solo una perfetta integrazione delle competenze antropo-psico-pedagogiche e metodologico-didattiche e di tutte le discipline può garantire una sana gestione del vissuto scuola.

Le conoscenze e le competenze sono frutto di un disegno strategico verso la consapevolezza che si rende necessaria per una stretta connessione tra teoria e pratica.