La questione del contributo “volontario”

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Resta ancora aperta la questione del contributo “volontario”?

di Cinzia Olivieri

Tra contributo volontario e obbligo di rimborso

Quello scolastico è un contributo decisamente peculiare. Esso è certamente volontario sia in virtù del principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione di cui all’art. 34 della Costituzione sia in considerazione della mancanza di capacità impositiva della scuola per effetto dell’art. 23 Cost. ai sensi del quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta in base alla legge”. Quindi i consigli di istituto possono “deliberare la richiesta alle famiglie di contributi su base volontaria” ma nessuna norma (neanche l’art. 10 del Dlgs 297/94) conferisce loro il “potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi” (Nota MIUR 7 marzo 2013 n. 593). D’altra parte però sussisterebbe “l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche” (Nota MIUR 20 marzo 2012, n. 312; ot­tobre 2016 Interrogazione n. 5-08789 VII° Commissione Cul­tura Camera).

La natura dell’obbligo di rimborso

Ebbene, in assenza di specifico mandato e di capacità impositiva della scuola occorrerebbe chiarire la natura giuridica di un obbligo di rimborso di somme, che non costituiscono un contributo volontario ma neanche possono essere assimilabili a imposte o tasse.

Peraltro il contratto assicurativo intercorre tra la scuola e la compagnia; i libretti delle assenze, oltre che una scelta della scuola sono peraltro di fatto superati dal registro elettronico; per le gite scolastiche ed i viaggi di istruzione gli importi sono di consueto anticipati dai partecipanti. A tal proposito, sebbene la nota dell’11 aprile 2012 n. 2209 abbia affermato che la CM 291/92 “non riveste più carattere prescrittivo”, tale disposizione all’art. 5 subordina ogni spostamento  alla circostanza che “l’istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d’istruzione“. Nella realtà la spesa grava sulle famiglie.

In mancanza quindi di strumenti giuridici efficaci per pretendere il pagamento si potrebbe assimilare l’ipotesi ad una sorta di obbligazione naturale, ovvero ad un dovere morale o sociale, un obbligo di carattere etico sentito, con le conseguenze di cui all’articolo 2034 c.c. per cui: “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente  prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.  “.

Da migliorare la comunicazione scuola famiglia

La percezione dell’esistenza di  un obbligo giuridico è avvertita tuttavia spesso come garanzia maggiore di pagamento rispetto all’onerosa analitica e diffusa illustrazione dei vantaggi e modalità concrete di utilizzo del contributo che convinca della sua utilità e doverosità morale.

Piuttosto che continuare a parlare di un contributo “volontario” e di “obbligo” di rimborso di importi diversi da imposte o tasse, ponendo il problema dell’esigibilità degli stessi, sarebbe preferibile ed auspicabile invece fornire informazioni chiare, così come previsto dalle predette note ministeriali (in quanto tali non efficaci erga omnes e quindi non aventi forza di legge). In particolare oggi che l’emergenza sanitaria ha influito spesso anche profondamente sulla capacità economica delle famiglie.

Nel rapporto scuola famiglia sussiste un problema di comunicazione. A volte anche di comprensione.

La responsabilità del patto educativo

E’ il caso ad esempio del patto educativo di corresponsabilità laddove quest’ultima va intesa proprio come co-responsabilità in termini di conseguenze per il fatto dannoso come ben spiegato dalla nota del 31 luglio 2008 esplicativa delle modifiche introdotte al DPR 249/98 dal DPR 235/07.

Questa infatti, partendo da una premessa che richiama  i gravi “fatti di cronaca” anche   “di violenza e bullismo”, rammenta testualmente relativamente al patto: “Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti. Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica. Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.). La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.)  per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984). Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.”.

Insomma il significato del patto è ben altro da ciò che tanti genitori intendono con riguardo a diversi aspetti educativi avendo primario scopo di richiamarli alle loro responsabilità h24.

L’importanza e vantaggiosità della polizza integrativa

Proprio a tal proposito, ritornando all’obbligo di rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie, andrebbe illustrato che le assicurazioni integrative contro gli infortu­ni sono finalizzate a coprireeventi dannosi (non compresi tra quelli occorsi in occasione delle attività previste dall’art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965 assicurati dall’INAIL:

• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo) nell’ambito dell’attivi­tà scolastica, extrascolastica, sportiva, culturale, organizzata dalla scuola.

È possibile assicurare anche il tragitto casa-scuola degli studenti. Le assicurazioni integrative per la responsa­bilità civileriguardano eventi dannosi determinati dalla condotta di un sog­getto.  Si parla anche di danno da autolesione ed eterolesione.

Distinguere le causali del versamento spiegando che il pagamento dell’assicurazione integrativa scolastica non è obbligatorio ma sicuramente vantaggioso per la scuola e per le famiglie perché risolve le questioni risarcitorie evitando l’instaurarsi di un lungo ed oneroso contenzioso giudiziario e che contribuendo tutti si possono coprire rischi maggiori e stipulare contratti più utili per le famiglie stesse, appare una corretta modalità.

Pubblicità e trasparenza

L’emergenza sanitaria non ha migliorato generalmente purtroppo la qualità della comunicazione e dei rapporti scuola famiglia, sempre con le dovute eccezioni. Del resto, considerando la ridotta attività in presenza e l’assenza di gite o viaggi di istruzione, si impone un’accurata trasparenza sulla utilità e destinazione del contributo, una rivalutazione del quantum in relazione a quest’ultima anche alla luce dei finanziamenti ricevuti e delle difficoltà economiche delle famiglie.

Fornire informazioni chiare e certamente evitare intimazioni o intimidazioni non potrà che favorire un’adesione collaborativa.

Pensiamo alla pubblicazione sul sito web del programma annuale e del conto consuntivo previsti già dagli artt. 2 e 18 del DI 44/01 ed ora dagli artt. 5 comma 11 e 23 comma 4 del DI 129/2018. Se il controllo di regolarità amministrativa e contabile è competenza dei revisori ai sensi dell’art. 49 DI 129/2018, il consiglio di istituto, chiamato ad approvare i documenti contabili, deve poterli conoscere anticipatamente e le famiglie attraverso la loro visione possono prendere contezza dai relativi aggregati, dei finanziamenti ricevuti (anche dai privati) e delle varie voci di spesa per il funzionamento amministrativo e didattico oltre che per i progetti, così anche da comprendere in che modo è investito il contributo, il suo ammontare e le ragioni della determinazione del quantum.

Quanto ai genitori, premesso l’incontestabile e codificato obbligo di trasparenza dell’amministrazione, si rammenta che le ulteriori possibilità di accesso introdotte con il Dlgs 33/2013 prima e con il Dlgs 97/2016 poi costituiscono un’opportunità non per inasprire il conflitto ma per documentarsi in maniera esauriente.