Recovery plan, più poteri ai presidi per acquisti diretti e appalti

da ItaliaOggi

Carlo Forte

I dirigenti scolastici potranno provvedere direttamente agli acquisti di beni e servizi necessari alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale anche se di importo superiore ai 10 mila euro. Anche senza utilizzare le convenzioni-quadro. Idem per gli affidamenti e per i lavori non strutturali da effettuare nelle istituzioni scolastiche. Ma sempre nel pieno rispetto delle regole contenute nel codice degli appalti. E gli enti locali dovranno provvedere tempestivamente, anche con poteri commissariali, ai lavori di adeguamento delle istituzioni scolastiche. Se non lo faranno in tempi brevi, provvederà direttamente l’amministrazione competente in via sussidiaria e sostitutiva.

Per accelerare le procedure, la tempistica di concessione delle autorizzazioni e i pareri delle autorità di settore dovranno essere resi entro termini che andranno dai 60 ai 30 giorni. Lo prevede l’articolo 56 del decreto-legge predisposto dal governo per dettare le regole della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel decreto-legge sono state espunte all’ultimo momento le norme che consentivano l’incremento degli organici dei dirigenti e degli uffici di diretta collaborazione con il ministro dell’istruzione.

Nel caso in cui le istituzioni scolastiche dovessero trovarsi nell’impossibilità di utilizzare le convezioni-quadro per acquistare gli strumenti necessari alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del Pnrr, potranno procedere autonomamente. Ma sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice degli appalti. Dunque, dirigenti scolastici potranno disporre gli affidamenti di lavori, servizi e forniture previsti nel Pnrr, anche se di importo superiore ai 10 mila euro.

Per effettuare i controlli di regolarità amministrativa i revisori dei conti, fermo restando le regole già in vigore, utilizzeranno una piattaforma digitale che sarà messa a disposizione dal ministero dell’istruzione, alla quale sarà possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale secondo indicazioni del dicastero di viale Trastevere, sentito il ministero dell’economia e delle finanze.

Le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole potranno procedere direttamente all’attuazione degli interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici. Il ministero dell’istruzione non assumerà dirigenti in più e gli uffici di diretta collaborazione con il ministero manterranno la stessa dotazione organica.

Le disposizioni che prevedevano l’ampliamento dell’organico dei dirigenti, infatti, sono state espunte dal testo del decreto-legge. Il ministero dell’istruzione emanerà linee guida alle quali gli enti locali dovranno fare riferimento per attuare le misure di adeguamento dell’edilizia scolastica finanziate con il Pnrr. Le direttive ministeriali comprenderanno, oltre alle specifiche tecniche, anche i termini che gli enti locali dovranno rispettare per la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione ed il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia.

Per agevolare lo svolgimento dei relativi adempimenti i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane continueranno ad operare con poteri commissariali fino al 31 dicembre 2026. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio saranno autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l’edilizia scolastica nell’ambito del Pnrr mediante un’apposita variazione.

Per agevolare ulteriormente la celerità dei procedimenti, i termini per l’autorizzazione prevista, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del Pnrr, dovrà essere resa dall’amministrazione competente entro 60 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. E il parere sulla compatibilità paesaggistica dei progetti dovrà essere reso dal soprintendente entro 30 giorni.

In ogni caso, se gli enti locali non rispetteranno la tempistica prevista, l’amministrazione interverrà in via sussidiaria e sostitutiva, provvedendo direttamente ad effettuare gli adempimenti affidati agli enti locali.