Scrutini 2021 e adempimenti di fine anno. E se un docente risulta assente?

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da La Tecnica della Scuola

Sono già numerose le scuole del territorio nazionale che hanno iniziato le operazioni di scrutinio di fine anno scolastico. A dire il vero non sono mancate critiche e lamentele alla O.M. 159/2021 che dava autorizzazione agli Uffici Scolastici Regionali di prevedere la conclusione degli scrutini finali entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021. Ma, ferma restando la libertà di scelta organizzativa , nelle scuole con un numero molto alto di classi da scrutinare, sarebbe stato pesante completare tutte le operazioni prima dell’insediamento delle commissioni per gli esami di maturità del secondo ciclo o prima dell’esame del primo ciclo, che si svolgerà nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Gli scrutini di fine anno richiedono, se possibile, ancora maggiore attenzione di quelli quadrimestrali, trimestrali, o pentamestrali, perché deliberano l’ammissione /non ammissione alla classe successiva, la sospensione del giudizio, relativamente alla secondaria di secondo grado, con il carico di conseguenze che conosciamo, oltre che per gli studenti anche per le loro famiglie.

Il punto di riferimento è la Nota 699 del 6 maggio 2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che fornisce indicazioni per il corrente anno scolastico 2020/2021 circa la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali.

La Nota fa riferimento per la scuola primaria al decreto legislativo 62/2017 e all’O.M. 172/2020, per la scuola secondaria di primo grado ancora al decreto legislativo 62/2017, per la scuola secondaria di secondo grado al d.P.R. n. 122/2009 e puntualizza che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza.

La stessa Nota, comunque, invita i consigli di classe a tenere in considerazione la complessità dell’anno scolastico in corso, i possibili disagi vissuti dagli studenti e dalle loro famiglie a causa della pandemia, gli ostacoli che hanno potuto rendere difficile il raggiungimento dei risultati attesi con la didattica in presenza e a distanza. Inoltre ogni componente del consiglio di classe deve comunicare in sede di consiglio e depositare relazione negli uffici della segreteria didattica, se ha seguito e ha svolto quanto scritto nella programmazione di classe all’inizio dell’anno scolastico o, se, invece, ha svolto solo in parte contenuti, attività didattiche, progetti o altro, motivandone le cause.

I consigli di classe, infine, possono stabilire, con motivazioni chiare e dettagliate, deroghe straordinarie rispetto al requisito di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato anche con riferimento a specifiche situazioni causate dalla pandemia.

Rimane ferma, comunque, la necessità di poter disporre da parte dei docenti di un congruo numero di verifiche, svolte in presenza e a distanza,tale da consentire una valutazione equa, e non soggettiva, degli apprendimenti dello studente, fondata sempre e comunque sui criteri di verifica e di valutazione deliberati dal collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolasticoe diventati, dopo la delibera, vincolanti per tutti i docenti dello stesso istituto.

La collegialità e la proposta di voto

Il consiglio di classe al completo, con la presenza di tutti i docenti delle discipline curriculari, dei docenti di sostegno, di potenziamento, di religione e di insegnamento alternativo alla religione cattolica, si presenta allo scrutinio, presieduto dal dirigente scolastico o, in sua assenza, da un docente della classe da lui designato, con la proposta di voto, già fatta pervenire al dirigente, in modo che egli possa avere il quadro completo della situazione di ciascun alunno. E’ appena il caso di ricordare che i più”, i “meno”, i mezzi voti   non sono previsti dalla normativa, anche se nella pratica vengono spesso utilizzati, e pertanto non dovrebbero comparire nella proposta di voto e in ogni caso, non dovrebbero assolutamente essere tenuti in considerazione dal consiglio di classe.

Se la proposta di voto per ogni singolo alunno non viene condivisa da uno o più componenti del consiglio di classe e non si raggiunge un accordo si ricorre alla votazione, che è obbligatoria e non consente, quindi, astensione da parte di nessun componente.

Nel caso di parità di voti prevale la proposta a cui il Presidente ha dato il voto, rimanendo fermo il  numero dei voti dato a ogni  proposta ( DLgs 297/94, art. 37, comma 3).

E se un docente risulta assente?

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale perfetto e, pertanto, perché le deliberazioni siano valide è necessario che tutti i componenti siano presenti.

Inoltre, il consiglio di classe può deliberare solo in presenza dei suoi componenti, per cui non possono essere presenti docenti che non fanno parte del consiglio. Infatti il consiglio di Stato più volte ha confermato che nella votazione degli organi collegiali la partecipazione di soggetti estranei alle sedute rende illegittime le deliberazioni assunte. Pertanto il dirigente scolastico non può dare delega a un suo collaboratore a presiedere uno scrutinio, a meno che esso non sia un componente del consiglio di classe.

Nel caso in cui un docente non possa partecipare agli scrutini per motivi seri e giustificati, il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente di disciplina  uguale o affine, che abbia titolo a insegnarla, in servizio nell’istituto. Se non è presente nell’istituto un docente della stessa disciplina o di disciplina affine si nomina un supplente, per scorrimento dalle graduatorie dei supplenti.