I dirigenti non faranno la rotazione Inapplicata la legge Anticorruzione

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

I dirigenti scolastici possono tirare un sospiro di sollievo: la rotazione degli incarichi non si farà. Con una circolare che riporta ampi stralci del contratto di area, il ministero dell’istruzione ha gettato la spugna rispetto alle intenzioni della vigilia (si veda ItaliaOggi di martedì scorso). E ha deciso di disattendere i rilievi mossi dalla Corte dei conti e lo stesso convincimento del capo dipartimento, Giacomo Versari. Che quando era direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna aveva ribadito la rotazione con la nota 8207/2012 (si veda ItaliaOggi dell’8 giugno scorso, pagina 34). Peraltro, già in vigore dal 2018/2019.

La circolare, emanata dal dicastero di viale Trastevere il 9 giugno scorso (17877), non fa alcuna menzione della legge 190/2012. Applicata lo scorso anno non solo dall’Emilia-Romagna, ma anche dagli uffici scolastici delle Marche e della provincia autonoma di Trento. E si limita a dare indicazioni ai direttori regionali facendo riferimento unicamente alle norme contrattuali. Norme che, peraltro, potrebbero risultare nulle nella parte in cui non prevedono la rotazione.

Le clausole negoziali, infatti, non possono derogare le norme di legge in materia di mobilità. Perché tale divieto deriva dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 165/2001. Il quale prevede espressamente che, in materia di mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge: la stessa norma che preclude alla contrattazione la possibilità di derogare il vincolo di permanenza triennale per i docenti, ribadito ed ampliato dal decreto-legge 73/2021. Nel caso specifico, la rotazione degli incarichi è prevista dalla legge 190/2012. Che assume particolare rilievo anche in forza della considerazione che, a breve, le istituzioni scolastiche funzioneranno come delle vere e proprie stazioni appaltanti.

Dunque, le norme contrattuali che prevedono le conferme degli incarichi potrebbero risultare nulle per contrasto con la legge 190/2012. Nullità che è espressamente prevista in caso di contrasto tra norme contrattuali e norme di legge dall’articolo 2 del decreto legislativo 165/2001. Che prevede come sanzione la sostituzione della norma contrattuale nulla con la norma di legge con cui contrasta. Nel caso specifico: l’art. 1, comma 5, lett. b) della legge 190/2012, il quale prevede la necessità di introdurre procedure volte a favorire la rotazione di dirigenti e funzionari.

La patata bollente, dunque, passa ai direttori regionali. Che dovranno assumersi la responsabilità di optare per l’applicazione del contratto, così come previsto dal ministero dell’istruzione con la circolare del 9 giugno, oppure per la rotazione degli incarichi applicando la legge. Va anche detto che un parere dell’Autorità anticorruzione aveva indicato che la scuola è settore a basso rischio corruttivo.

In ogni caso, il ministero dell’istruzione ha indicato come criterio prioritario per il conferimento degli incarichi ai dirigenti scolastici la conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto. E cioè degli incarichi che scadranno il 31 agosto 2021. E lo fa utilizzando l’indicativo presente. Dal tono perentorio della circolare, dunque, a prima vista, non sembrerebbero esservi margini di discrezionalità per i direttori regionali. Che però non si trovano in rapporto gerarchico nei confronti del ministero. E quindi, l’esistenza della circolare non li libera da eventuali responsabilità.

Anche perché il Consiglio di stato ha spiegato che le circolari non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione. E comunque non sono vincolanti se illegittime (si veda la sentenza della IV sezione del Consiglio di stato 6299/2000). Pertanto, i dirigenti scolastici che aspirino a ricoprire incarichi su sedi i cui incaricati risultino in scadenza, potrebbero avere gioco facile ad impugnare i provvedimenti di conferma. Specie se più titolati rispetto agli attuali dirigenti preposti. E gli stessi direttori generali degli uffici scolastici regionali potrebbero andare incontro a responsabilità, anche di natura penale, qualora non dovessero applicare il principio della rotazione.

Le strade percorribili dai dirigenti scolastici interessati sono essenzialmente due. La prima è il ricorso al giudice del lavoro, facendo valere in giudizio la nullità dell’art. 11, comma 5, del contratto collettivo nazionale dell’area V per contrasto con l’articolo 1, comma 5, lett. b) della legge 190/2012. E contestulamente, eccependo l’omessa valutazione dei propri titoli da parte della direzione regionale ai fini della sede richiesta.

La seconda strada è l’esposto alla Procura della repubblica, tramite il quale l’interessato potrebbe porre in evidenza il comportamento omissivo del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale rispetto agli obblighi previsto dallo stesso l’articolo 1, comma 5, lett. b) della legge 190/2012. La partita, dunque, è ancora aperta.