Pensione anticipata e invalidità, requisiti diversi per gli statali: differenze tra infermità permanente e inabilità

da OrizzonteScuola

Di Giacomo Mazzarella

Nel pubblico impiego i requisiti di accesso alle pensioni collegate a situazioni di invalidità sono diversi rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato.

La pensione di invalidità è la misura previdenziale dedicata ai lavoratori affetti da patologie invalidanti. I lavoratori a cui viene assegnato dalla competenti commissioni mediche, un determinato  grado di disabilità, hanno diritto a determinati trattamenti previdenziali. Ma si tratta di trattamenti che si applicano solo ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore privato. Infatti non è così per i cosiddetti lavoratori statali.

Nel pubblico impiego, scuola compresa, esistono diversi tipi di possibilità di accedere alla pensione collegata alla disabilità, ma sono possibilità differenti da quelle che si applicano ai lavoratori privati.

Con questa guida approfondiamo l’argomento andando a sottolineare gli aspetti che differenziano i trattamenti applicati nel pubblico impiego rispetto al settore privato.

Infermità permanente e inabilità

Nel pubblico impiego si può sfruttare l’istituto della pensione per infermità permanente a condizione che questa  incida sulle mansioni lavorative assegnate. Infatti questa infermità una volta accertata da parte delle commissioni mediche esaminatrici che fanno capo sempre all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, costringe l’Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, ad operare in un modo particolare. Infatti occorre prima di tutto a collocare il lavoratore in un’altra mansione di pari livello, anche retributivo, a quella precedente, ma in linea con le patologie di cui è affetto il lavoratore.

Nel caso in cui non sia possibile collocare il lavoratore in una mansione ed in una postazione di lavoro che possa essere confacente al suo stato di salute, si passa al pensionamento.

Il lavoratore, senza tenere conto della sua età anagrafica, può essere collocato in pensione, ma a condizione che rispetti determinati requisiti. Infatti servono almeno 14 anni 11 mesi e 16 giorni di servizio.

Tra l’altro l’infermità da diritto all’aspettativa, e questo determina una prima grande differenza rispetto al settore privato. Infatti  ai dipendenti pubblici, che a differenza di quelli del settore privato, non possono richiedere l’assegno ordinario di invalidità, è data facoltà di chiedere la pensione di inabilità solo se è decorso il periodo di aspettativa per infermità e solo se si manifesta la condizione di impossibilità a proseguire il rapporto di lavoro per via della invalidità posseduta.

Si parla di inabilità e quindi di pensionamento solo se non è possibile la collocazione in altro ruolo di pari livello presso l’ente per cui si lavora. Ci sono differenze dal punto di vista dei requisiti anche tra comparto e comparto della Pubblica Amministrazione. Infatti  servono non meno di 15 anni di servizio per i dipendenti dello Stato e del comparto difesa e sicurezza, con questi ultimi che dei 15 anni di servizio, ne devono avere almeno 12 effettivi. Differenze che si notano anche se si parla di comparto sanità o di quelli degli Enti locali, per i quali gli anni di servizio non possono essere inferiori a 20.

Per i casi di disabilità gravissime invece, per tutti servono almeno 5 anni di contributi versati di cui almeno 3 nei 5 anni che precedono la data di presentazione della domanda di pensionamento.

L’inabilità totale dal servizio

Una volta che il lavoratore dipendente viene riconosciuto inabile o affetto da uno stato di inidoneità assoluta, scatta la cosiddetta dispensa dal servizio. Come previsto dal DPR n° 171 del 2011, un lavoratore  è considerato inidoneo in maniera permanente ed assoluta nel caso in cui viene riconosciuta in questa maniera dalle competenti commissioni mediche e nel caso in cui ha accumulato almeno 15 anni di servizio, o meglio, nello specifico, 14 anni 11 mesi e 16 giorni di servizio. Naturalmente serve anche la risoluzione del rapporto di lavoro con la motivazione che resta quella della inidoneità al servizio.

A differenza del settore privato, nel pubblico impiego è la Commissione Medica di Verifica l’organo competente in materia. Per quanto concerne la scuola, la procedura è ormai ben delineata da anni. Infatti il lavoratore da solo ed in via gerarchica o la scuola, possono presentare richiesta alla Commissione Medica di Verifica al fine di accertare la disabilità che non consente la prosecuzione del servizio.

Una volta che la Commissione, dopo convocazione e correlativa visita del lavoratore, ha accertato la condizione del lavoratore ed ha provveduto ad emanare il verbale, lo stesso finisce alla scuola che provvede immediatamente a dispensare il lavoratore dal servizio. Quest’ultimo poi sarà chiamato a presentare domanda  di pensione all’Ufficio Scolastico Provinciale per il tramite della segreteria scolastica dell’Istituto dove presta servizio.

Va ricordato che la pensione decorre dal primo giorno successivo a quello di avvenuta dispensa dal servizio e che ai lavoratori affetti da invalidità superiore al 74% spetta una maggiorazione sia sul diritto che sulla misura della pensione. In pratica si possono recuperare massimo 5 anni di contribuzione utile sia per il calcolo del proprio assegno pensionistico che per raggiungere il diritto alla pensione, perché per ogni anno di servizio svolto dopo che il lavoratore è risultato invalido almeno al 74%, spetta la maggiorazione contributiva di 2 mesi.

Naturalmente il limite massimo di 5 anni concorre fino al tetto massimo di anzianità contributiva che ricordiamo, è fissato in 40 anni.

È dall’entrata in vigore della riforma previdenziali di Lanfranco Dini, cioè dal primo gennaio 1996 che ai lavoratori statali in genere, è stata estesa la possibilità di rientrare nel perimetro di applicazione della pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. In altri termini, dal 1996 i lavoratori pubblici sono stati equiparati a quelli del  già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all’Inps per quanto concerne la pensione di inabilità assoluta.

In questo caso sono meno stringenti i requisiti di stato di servizio perché come dicevamo prima, basterebbero 5 anni di servizio di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione.

Occorre come è naturale che sia, il riconoscimento da parte dalla competente Commissione, di questa inabilità che determina la permanente impossibilità per il lavoratore,  a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Leggermente diversa la procedura, che comunque passa sempre dalla Commissione Medica di Verifica a cui la scuola chiederà il parere circa le condizioni di totale impossibilità a qualsiasi attività lavorativa del dipendente.

La domanda, con allegato un certificato medico, va presentata direttamente all’ente presso il quale il lavoratore interessato lavora, e quindi, nel caso della scuola, al proprio Istituto. La visita alla Commissione è successiva alla domanda presentata dall’interessato. Solo a verbale emanato dalla Commissione, l’Ufficio Scolastico Provinciale provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La decorrenza della pensione, liquidata dall’Inps, scatta dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene risolto il rapporto di lavoro, se questo avviene prima della presentazione della domanda. Decorre immediatamente dopo la data di risoluzione se la domanda è presentata da un lavoratore in servizio.