La significativa protesta della dirigenza scolastica

La significativa protesta della dirigenza scolastica

Francesco G. Nuzzaci

È in corso di pubblicazione una ricerca empirica sullo stress da lavoro dei dirigenti scolastici, commissionata da DIRIGENTISCUOLA alle dottoresse Rita Guadagni e Rossana Gabrieli, cui ha risposto oltre il 10% dell’intera platea, equamente distribuito su tutte le regioni.

Ne è venuto fuori un quadro allarmante, di una sofferenza disumana che ha evidenziato livelli rischiosissimi di burn out, accentuati da una generalizzata percezione di essere abbandonati e misconosciuti dalla propria Amministrazione.

Ciò ha indotto l’unica associazione sindacale rapppresentativa monocategoriale a romper gl’indugi, dopo aver preso atto che anche il nuovo ministro dell’Istruzione prof. Patrizio Bianchi, buon frequentatore dei media e della carta stampata non meno della sua predecessora, si sta rivelando prodigo di annunci altisonanti – l’ultimo è l’ipotizzata Conferenza nazionale sulla scuola a trentun anni esatti di distanza da quella indetta dall’allora suo collega e attuale Presidente della Repubblica, che si vorrebbe palingenetica di un radicale svecchiamento dell’intero sistema d’istruzione e di formazione – ma latitante nei fatti, o perché distratto o perché facente pieno affidamento su una tecnostruttura che di certo non si sta rivelando incline a sostenerlo nei suoi propositi rivoluzionari o, semplicemente, di ordinaria amministrazione.

Non si spiegherebbe altrimenti la colossale topica di aver firmato – a propria insaputa? – un decreto sugli organici dei dirigenti scolastici che ha sottratto loro 370 istituzioni normo-dimensionate dal comma 978 della legge 178/2020, abrogato in via interpretativa unitamente al comma 979 stanziante le correlate risorse finanziarie: cosa che, diversamente, avrebbe esaurito la graduatoria dell’ultimo concorso.

Né si spiegherebbe altrimenti il fallimento dei personalmente preannunciati tavoli tecnici poco dopo il suo insediamento, tra i quali quello sulla dirigenza scolastica: che lo si voleva da subito istituito e presieduto dal capo di Gabinetto e poi, dopo quattro mesi d’attesa, annacquato a generico tavolo (pseudo)politico, condotto da un dirigente di seconda fascia senza un canovaccio o una proposta dell’Amministrazione su cui avviare un proficuo confronto, perciò e inevitabilmente disquisendosi – nei due incontri sin qui tenuti – a  ruota libera, in una recita a soggetto, su tutto e di più. E con la partecipazione di un sindacato rappresentativo di docenti a metter bocca – non è dato di sapere a quale titolo – sulla dirigenza scolastica sua controparte datoriale!

Ciò ha imposto a DIRIGENTISCUOLA di dire basta! Che, dopo avere già proclamato lo stato di agitazione, ha deciso di manifestare davanti al Ministero l’8 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, con la presenza dei suoi presidenti regionali e di coloro che liberamente vorranno affiancarvisi, qualora residui negli stessi un po’ di fiato dopo un massacrante anno di lavoro condotto in apnea e non ancora concluso.

Sarà una manifestazione preceduta e seguita da un fitto calendario di assemblee sindacali in remoto per le diverse regioni; e che avrà una più incisiva prosecuzione e partecipazione più larga rivolta all’intera categoria con la ripresa del nuovo anno scolastico: tre giorni di sciopero della fame e della sete sempre davanti al Ministero se l’Amministrazione non avrà dimostrato impegni fattivi e formalizzati, come quelli a suo tempo presi e onorati dall’allora ministra Fedeli, indotti con analoga iniziativa; che hanno portato la dirigenza scolastica all’equiparazione retributiva della posizione di parte fissa con l’ultimo CCNL 2016-2018, a vent’anni dalla sua nascita.

Nell’auspicio che finalmente la categoria guadagni la consapevolezza di dover prendere direttamente in mano il proprio destino, dismettendo ogni illusione di poter fare affidamento sulla benevolenza altrui, s’intende incalzare da subito l’Amministrazione su precisi punti, a cominciare da quelli che riteniamo di dover qui compendiare e dei quali, in larga parte, ci siamo già occupati in questa stessa rivista e altrove.

1. Una dirigenza vera

A dispetto delle fantasie di chi ancora insiste nel voler riscrivere il profilo della dirigenza scolastica quale forma differenziata dell’unicità della funzione docente, essa è già, sotto il profilo ordinamentale, una dirigenza pleno iure, inquadrata dalla legge nella dirigenza dello Stato, come d’altronde concordemente chiarito dalle giurisdizioni superiori.

2. Reclutamento e formazione

Se si ritiene – come deve ritenersi –  essere la dirigenza scolastica una dirigenza vera e in più connotata di tutti quei molteplici profili di complessità in quanto soggetto apicale di una pubblica amministrazione (art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/01), allora va ripristinato – e reso effettivo – un sistema di reclutamento e formazione a livello nazionale, affidando l’intera procedura alla Scuola nazionale dell’amministrazione, che realizzerà l’organizzazione del corso-concorso selettivo, dotata di consolidate expertise nelle materie di carattere manageriale e organizzativo, di sviluppo delle risorse umane, di innovazione e digitalizzazione, nonché finanziarie-economico-statistiche: che attingono proprio quelle competenze di regola non adeguatamente possedute da chi proviene dall’obbligata funzione docente e nella cui nuova veste – se pure se ne vuole assicurare la confidenza con i processi educativi, l’affinità di linguaggio con i professionisti della formazione, la familiarità con peculiari contesti organizzativi – non gli si richiede di essere, riduttivamente, un semplice coordinatore della didattica.

3. Una valutazione non più dilazionabile  

La legge – e la logica di sistema – impone la valutazione di tutta la dirigenza pubblica. Necessita pertanto superare tutti i sofismi fin qui addotti per eluderla, che della valutazione della dirigenza scolastica detta le coordinate, deducibili dal combinato disposto degli articoli 21 e 25 del D. Lgs. 165/2001, 3 del D.P.R. 80/2013 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione), comma 93 dell’articolo 1 della legge 107/2015. Sofismi che, in luogo di definire chiari e agevoli dispositivi (senza attingere a quelli iper-semplificati con cui a tutt’oggi si valuta la dirigenza amministrativa e la dirigenza tecnica dello stesso Ministero dell’istruzione: con  la conseguente retribuzione media di risultato pari a 25.000 euro annui), hanno partorito cervellotici caravanserragli, eternamente sperimentali, e tutti puntualmente naufragati, sino a destare il sospetto – testimoniato dalla muta eloquenza dei fatti – di essere stati scientemente costruiti per farli fallire. Per poi ritessere la tela di Penelope.

Appare a questo punto inconfutabile che a rompere gl’indugi dovrà essere un atto amministrativo unilaterale, dopo che nessun seguito, come prevedibile, ha avuto l’ultimo diversivo sotto forma di Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL dell’area Istruzione e Ricerca, stipulato l’8 luglio 2019; in cui le parti concordano che – per l’ennesima volta e da vent’anni! – la valutazione della dirigenza scolastica sarà “oggetto di uno specifico approfondimento”. Del quale, ovviamente, si resta ancora in attesa!

Al di là dell’amputazione della relativa consistente e qualificante retribuzione, una dirigenza non valutata è una dirigenza dimezzata. E soprattutto una dirigenza priva dell’autorevolezza per valutare il dipendente personale.

4. Un middle management per poter sopravvivere

La sempre più complessa dirigenza scolastica non può essere esercitata se non si prova finalmente a costruire – e a incardinare nel sistema, istituzionalizzandole – figure intermedie di comprovata specifica professionalità che coadiuvino il dirigente nella gestione, amministrazione e organizzazione, sostitutive delle labili figure di sistema o di funzioni-obiettivo o di funzioni strumentali, fin qui introdotte dalla fonte pattizia a mo’ di varie ed eventuali.

Un middle management va primariamente costruito – e reso stabile – sul versante della didattica, per l’esercizio di precise funzioni, con ampi poteri istruttori e correlate responsabilità, nel quadro dell’unità d’indirizzo del dirigente scolastico; che così può azionare i suoi poteri di impulso-coordinamento-controllo sulla prestazione fondamentale – l’insegnamento: recte, l’organizzazione dell’insegnamento – senza disperdersi in una congerie di dettagli operativi, di spicciola o minuta manutenzione – e non solo questi! –  per fronteggiare le quotidiane urgenze rappresentategli e sempre per la decisione di ultima istanza.

E va altresì assicurato per il servente apparato amministrativo, c.d. ufficio di segreteria, dovendosi prendere atto e qualora già non soccorra il semplice buon senso, che la gestione amministrativa e contabile – e i connessi adempimenti inerenti la contrattualistica, la gestione della sicurezza, l’attuazione della trasparenza e dell’accesso agli atti… – che assorbono il dirigente, solo coadiuvato dal DSGA, non è la soluzione più idonea per il corretto funzionamento gestionale delle scuole autonome. Trattandosi di ambiti involgenti non improvvisate competenze professionali, queste dovrebbero essere presidiate da una tecnostruttura servente sotto la diretta responsabilità del DSGA, vincolato agli indirizzi e alle direttive di massima del dirigente, e che si avvale di personale appositamente selezionato per concorso: dai prefigurati, e rimasti virtuali, coordinatore amministrativo e coordinatore tecnico, ai riqualificati assistenti amministrativi e assistenti tecnici, sino ai collaboratori scolastici il cui profilo dovrebbe parimenti essere rivisitato a fondo, scevro da massive logiche impiegatizie.

Liberato dalle tante incombenze improprie, ma pure necessarie della burocrazia, il dirigente potrà concentrarsi sull’organizzazione dell’attività educativa e didattica nei luoghi istituzionali predisposti dall’ordinamento: nel Consiglio d’istituto, nel Collegio dei docenti, nei consigli di classe e nei dipartimenti, ovvero nei gruppi di progetto o nei gruppi di studio, di ricerca-azione; e potrà seguire in maniera sistematica la suddetta attività didattico-educativa per apprezzarla sulla scorta di coordinate di natura tecnica-professionale deducibili dalle fonti normative, siccome contestualizzate e formalizzate nei documenti programmatici e progettuali dell’istituzione scolastica. E si darebbe, tra l’altro, un innegabile senso alla sua obbligata provenienza dalla funzione docente.

5. Interventi in via amministrativa, nell’immediato!

Dopo essere state censite – quattro ministri dell’Istruzione fa! – 53 molestie burocratiche, con altre aggiuntesi nel frattempo, occorre passare dalle chiacchiere ai fatti. 

5.1. Serve recuperare la filosofia dei risalenti e mai decollati Centri servizi per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome, sostituti degli Uffici scolastici provinciali (o Provveditorati agli studi) in contestualità con il nuovo assetto autonomistico delle scuole; anzitutto quali centri specializzati in compiti di supporto, consulenza e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, di regola deficitarie, se non del tutto prive, delle indispensabili competenze esperte in materia di sicurezza, contrattualistica, finanziamenti comunitari, privacy… ; e poi direttamente allocandovi tutte le incombenze di nessuna diretta attinenza al fine istituzionale delle scuole, quali le pratiche di stipendi, pensioni, buonuscita, graduatorie et alia, e dotandoli sia di personale qualificato che di tecnologie informatiche che evitino duplicazioni, lungaggini o inceppamenti della macchina amministrativa.

5.2. Con non minore speditezza deve essere costituita una struttura di coordinamento delle direzioni generali del Ministero e rispettive articolazioni: la sola che s’interfacci con le istituzioni scolastiche affinché non siano sommerse da plurime, e non di rado contraddittorie, richieste di dati, documenti, monitoraggi et similia, spesso imposti all’ultimo momento e spesso già posseduti dall’Amministrazione. E al riguardo si pone la necessità di semplificare le piattaforme per un maggior dialogo delle amministrazioni tra di loro e sempre al fine di non costringere le istituzioni scolastiche a corrispondere più volte alle imposizioni dei richiedenti.

5.3. Occorre, ancora, un deciso intervento, sinora sempre promesso in un apposito decreto di natura regolamentare e sistematicamente disatteso, che chiarisca i limiti di applicabilità nelle istituzioni scolastiche del D. Lgs. 81/2008, riguardo chi – in che misura e con quali modalità – deve ottemperare ai relativi obblighi di sicurezza. Ciò al fine di circoscrivere e precisare, in termini tassativi, le responsabilità dei dirigentiscolastici, privi di poteri di spesa e di strutture tecniche di supporto; e non meno contenere a misura dell’indispensabile la produzione della miriade di certificazioni impropriamente loro richieste. Di modo che potrà meglio contrastarsi una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione che, tra le maglie di una vieppiù intricatissima e debordante produzione normativa dettata dall’emergenza pandemica, trova sempre qualche elemento di colpevolezza del datore di lavoro: per esempio nell’aver consentito al sovraffollamento di aule o di non aver rispettato i minuziosi e sempre vigenti parametri tecnici su spazi pro-capite, cubature, aerazione, vie di fuga, e altro elencando, in edifici strutturalmente deficitari.

E proprio con riguardo all’emergenza pandemica il combinato disposto dell’istituzione di un middle management e del ri-orientamento e rinforzo della missione dei centri per i servizi amministrativi potrà supportare il dirigente scolastico nella prevenzione degli infortuni da Covid e per la quale occorrono competenze sia specialistiche che diversificate, oltre – beninteso – un intervento legislativo che escluda la sua responsabilità penale,  oggi assorbita nella colpa d’autore o colpa per la condotta della vita, praticamente una responsabilità oggettiva, se avrà applicato i previsti protocolli di sicurezza.

5.4. È necessario metter fine all’abusata prassi di affidare, in automatico, ai dirigenti la conduzione del contenzioso per tutto quel che, in qualche misura, chiama in causa o appena lambisce la loro scuola, anche con ricorsi seriali ai vari giudici del lavoro e non solo per le sanzioni disciplinari che abbiano inflitto o per gli atti di gestione compiuti.

Esiste una norma speciale,significata nell’articolo 12 del D. Lgs. 165/2001, che prescrive alle amministrazioni pubbliche di organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività giudiziali e stragiudiziali inerenti le controversie. E le amministrazioni pubbliche sono qui gli uffici scolastici regionali nelle loro articolazioni territoriali, quindi i destinatari della delega dell’Avvocatura dello Stato; ma da questi girata con disinvoltura ai dirigenti scolastici, con la motivazione – quando c’è – della diretta conoscenza dei fatti relativi a operazioni svolte nell’ambito della loro funzione istituzionale, o con equivalenti clausole di stile.

Sicché bisogna emanare una direttiva perché si chiarisca che il solo obbligo del dirigente scolastico è di rimettere ai predetti uffici per il contenzioso una relazione sui fatti di causa e afferente corredo documentale; nel mentre, all’opposto, risulta egli destinatario di una singolare sub-delega da parte dei medesimi, benché privi di qualsivoglia titolo per poterla conferire, con cui gli si impone di stilare la memoria difensiva e depositarla nella cancelleria del Tribunale, di costituirsi in giudizio, di comparire in udienza, di svolgervi la difesa dell’evocata Amministrazione: che è sempre il Ministero dell’istruzione per il tramite del direttore generale dell’USR.

5.5. E sempre in materia di contenzioso occorre che il Ministero prenda posizione, alla buonora, sulle sanzioni disciplinari irrogabili ai docenti: per una marmorea giurisprudenza della Corte di cassazione, sistematicamente seguita dai giudici del lavoro, non oltre la censura, atteso che per i docenti non esiste, né nella legge né nel contratto, la sanzione disciplinare tipica della sospensione dal servizio da uno a dieci giorni. Una presa di posizione non più rinviabile, dato che gli UU.SS.RR. procedono in maniera difforme. Per alcuni che si attengono alla circolare ministeriale interpretativa n. 88/2010, i dirigenti scolastici restano competenti nell’infliggere la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio non oltre dieci giorni, ritagliandola dalla sanzione tipizzata nell’articolo 494 del Testo unico della scuola, della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese, nel caso che con una valutazione ex ante ritengano che potrà essere contenuta entro i dieci giorni di sospensione, diversamente rimettendo gli atti all’UPD. Per altri vale l’indirizzo giurisprudenziale testé sintetizzato.

6. Questioni contrattuali, e ancor prima

6.1. Fin qui latitante l’Amministrazione centrale, va subito risolta –  senza se e senza ma – l’incredibile e incivile situazione di molte regioni in cui i dirigenti scolastici immessi in ruolo dal 2017 ancora non percepiscono la parte variabile della retribuzione di posizione, così come la miserabile mancia denominata retribuzione di risultato. E mancano le parole per andare oltre!

Di non minore gravità, e peraltro estesa all’intera categoria, è la perdurante e non più sopportabile incertezza gravante sul FUN, ancora fermo alla validazione, da parte dell’Ufficio centrale di bilancio, dell’annualità 2017-2018; mentre – e per conseguenza – non sono state avviate le procedure per il 2018-2019 e 2019-2020: correndosi il rischio di dover restituire possibili indebiti dato che le attuali retribuzioni avvengono in regime di ultrattività dell’ultimo CIR validato.

E, anche qui, si tratta solo di difendere retribuzioni acquisite per prestazioni già rese!

È un’incertezza dovuta ai tagli del FUN, illegittimi, apportati dal MIUR (ora MI) e dal MEF, in contestualità dell’assunzione di nuovi dirigenti scolastici senza la copertura in ordine alla retribuzione variabile e alla retribuzione accessoria, ma non meno e soprattutto alla discutibile scelta, con il CCNL 2006-2009, di sottrarre la sua determinazione alla contrattazione nazionale per derubricarla a semplice confronto. Che quindi alla contrattazione nazionale dovrà essere restituita.

6.2. Assicurate le retribuzioni spettanti e risolte le attuali criticità del FUN, non può attendersi oltre l’avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL 2019-2021 dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca, assicurando ai parenti poveri stazionanti nel suo retro-bottega, quale obiettivo minimo per elementari ragioni di giustizia, la perequazione retributiva di parte variabile e di risultato.

È dovere del ministro Bianchi – fin qui sempre distratto – concorrere con il collega Brunetta nella determinazione dello specifico atto d’indirizzo (ex art. 41, comma 3 del D. Lgs. 165/2001), e impegnarsi nel celere reperimento delle inerenti risorse finanziarie e/o da inserire nella legge di bilancio per il 2022, atteso che, per una deteriore abusata italica prassi, il nuovo contratto non potrà, ragionevolmente, stipularsi entro quest’anno solare.

Abbisognano all’incirca, e a regime, 400 milioni di euro lordo-Stato per mettere fine all’estenuante, sterile e avvilente rincorsa iniziata vent’anni or sono con il contratto d’ingresso dei già capi d’istituto nell’area della dirigenza scolastica. Che, per l’eternità, sembra dover pagare il fio di un privilegium odiosum, dovuto al suo vizio d’origine riassunto nella sua, supposta, sublime specificità: una virtù che si è tramutata nella sua perenne condanna a simildirigenza o mezza dirigenza.

È un impegno che ben si può chiedere al ministro Bianchi, che dichiara essere i dirigenti scolastici, già tra gli eroi della pandemia, una delle colonne portanti del prefigurato nuovo sistema scolastico con il proposito di ridisegnarlo ab imis.

6.3. Il celere avvio delle trattative per il nuovo contratto dovrà rivedere la mobilità territoriale, per la quale va preso atto che non sussistono i tempi per solo ipotizzare ragionevoli soluzioni alternative a valere in corso di anno scolastico e per l’imminente prossimo, dopo che in materia l’Amministrazione ha dato mostra di non conoscere neanche il CCNL, lasciando mano libera alle creative, se non arbitrarie, diciotto soluzioni dei diciotto uffici scolastici regionali.

6.4. E il nuovo (?) CCNL 2019-2021 dovrà altresì disciplinare, entro le coordinate del D. Lgs. 165/2001, la mobilità professionale per chi la desideri: non tra i pregressi e abrogati settori formativi, ma tra le pubbliche amministrazioni dello Stato, come avviene per i dirigenti non aggettivati e per gli stessi dirigenti tecnici, ancorché questi ultimi siano stricto iure solo attributari di posizioni dirigenziali. Ciò perché la dirigenza – inclusa quella delle istituzioni scolastiche – è strutturalmente e finalisticamente unica. Vale a dire che non è una figura eccessivamente specializzata, quanto e piuttosto – va ribadito –  una figura generalista o organizzatoria, essendo specifica per definizione ogni inerente unità o struttura organizzativa (D. Lgs. 150/09), nel senso che possiede naturaliter una propria e più o meno marcata peculiarità, alla quale necessariamente deve conformarsi lo svolgimento della funzione.

Né sono richiesti per la mobilità in discorso particolari titoli di studio, salva l’eccezione per le cc.dd. dirigenze professionali (come per la dirigenza medica o veterinaria). E difatti dirigenti generali, dirigenti amministrativi –  e anche dirigenti tecnici –  laureati in Lettere, in Filosofia, in Matematica, in Ingegneria e non solo in Giurisprudenza transitano tranquillamente da un’Amministrazione all’altra.

6.5. Non essendosi ancora provveduto a istituire il tavolo negoziale in sede di CCNQ 2019-2021 per la definizione e l’eventuale revisione delle aree dirigenziali, restiamo dell’avviso che andrebbe vagliata la proposta d’inserire la dirigenza scolastica nell’area delle Funzioni centrali, accanto ai dirigenti amministrativi e ai superspecifici dirigenti tecnici e tutti dipendenti dal medesimo datore di lavoro, spostandola dall’attuale collocazione nell’area Istruzione e Ricerca in cui sono compresenti dirigenti delle università che svolgono compiti squisitamente ed esclusivamente amministrativi, estranei alla didattica, e dirigenti di ricerca, quindi operanti in ambiti circoscritti che richiedono, e impegnano, competenze di tipo tecnico-professionale a far premio su quelle di tipo gestionale.

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