DS: libera professione ed iscrizione Ordini professionali

Dirigenti scolastici: esercizio della libera professione ed iscrizione agli Ordini professionali

di Leon Zingales e Dario Tumminelli

Riferimenti normativi

Il punto di riferimento normativo per trattare la materia sulla possibilità dell’esercizio della libera professione, per qualsiasi dipendente della P.A., è il mai abrogato Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”.

Art. 60 del DPR 3/1957 <<L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, ne alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente.>>

Il D.Lgs.165/01, richiamando il DPR 3/1957, prevede dei regimi derogatori speciali.

Art. 53 D.lgs. 165/01 –  Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. c.1 <<Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.>>

Tra le deroghe specifiche, è opportuno sottolineare l’art. 508 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” che concerne il personale docente

Art. 508 D.Lgs. 297/94 – Incompatibilità c.15 <<Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.>>

Nell’ambito dei regimi derogatori, non è previsto alcuna eccezione per quanto riguarda i Dirigenti scolastici. Ergo, il Dirigente scolastico non può esercitare la libera professione, senza alcuna possibilità di interpretazione della norma. Ovviamente al Dirigente scolastico si applica comunque la deroga prevista dall’art. 53 c.6 del D.Lgs.165/01 che esclude, dalle incompatibilità, talune attività con i relativi compensi.

Art. 53 c.6 D.Lgs.165/01 <<I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.>>

Cancellazione dall’albo

Fermo restando l’impossibilità dell’esercizio della libera professione, la Pubblica Amministrazione non può imporre l’obbligo di cancellazione dall’Albo relativo all’Ordine di appartenenza. Viceversa, tale cancellazione può essere necessaria in relazione alla normativa ovvero ai regolamenti vigenti per ogni singolo Ordine professionale.

Relativamente alla cancellazione dall’Albo, non vi è una regola generale, ma dipende dall’Ordine professionale considerato.

A titolo d’esempio, si approfondisce la materia riportando quanto previsto nei relativi Regolamenti di iscrizione e/o Ordinamento della professione: dall’Ordine degli Ingegneri (ove il Dirigente scolastico può continuare ad essere iscritto), dall’Ordine degli Psicologi ovvero Albo degli dottori agronomi ed i dottori forestali (ove il Dirigente può continuare ad essere iscritto, ma viene riportata menzione all’albo che l’esercizio è precluso), cosiddetta “annotazione a margine”, e dall’Ordine degli Avvocati (ove è necessaria la cancellazione, in quanto la permanenza nell’Albo è vincolata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente).

Approfondimento – Albo degli Ingegneri: non obbligo di cancellazione Tenuto conto del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, della Legge n. 897 del 25 aprile 1938, e del D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001, con parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (22/01/2021, n. 524), si è evidenziato che  dipendenti pubblici non hanno alcuna incompatibilità con l’iscrizione all’albo di categoria, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale. Si riporta infatti la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 1/12/1987 n. 8897 che specifica come “l’iscrizione all’albo professionale costituisce, per il soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, un diritto soggettivo perfetto e che il professionista, ove sia pubblico dipendente, non può esercitare la libera professione”. Di conseguenza, il Dirigente scolastico, pur non potendo svolgere alcuna attività professionale per incompatibilità, può tranquillamente continuare a rimanere iscritto all’Albo.
Approfondimento – Albo degli Psicologi: non obbligo di cancellazione, ma annotazione nell’Albo In base all’articolo 11 della “Legge Ossicini” – Legge n. 56 del 18 Febbraio 1989 “Ordinamento della professione di Psicologo” – la cancellazione dall’Albo può avvenire in 3 casi differenti: se vi è rinuncia da parte dello stesso iscritto;se la libera professione viene esercitata in situazioni di incompatibilità;se viene a mancare uno dei requisiti obbligatori per l’iscrizione (per esempio, si subisce una condanna penale per reati che comportano l’interdizione dalla professione). Sono rilevanti il c.2 ed il c.3 dell’art.8 della Legge n. 56/1989. 2.  I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l’esercizio della libera professione. 3.  Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull’albo annotazione con la relativa motivazione. Di conseguenza, non è automatica la cancellazione dall’Albo per il Dirigente scolastico. Infatti, ai sensi dell’art. 8 della suddetta legge, può continuare a mantenere iscrizione ma, poiché  l’esercizio è precluso, ne viene riportata sull’albo annotazione con la relativa motivazione.
Approfondimento – Albo degli dottori agronomi ed i dottori forestali: non obbligo di cancellazione, ma annotazione nell’Albo Regolamento di Esecuzione della Legge 7 Gennaio 1976, n. 3, sull’ordinamento della professione di Dottore Agronomo di Dottore Forestale <<Art. 1 Pubblici dipendenti iscritti nell’albo con annotazione a margine Art. 2 I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l’esercizio della libera professione e che pertanto – ai sensi dell’art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 – possono iscriversi all’albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell’ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell’ordine consegna all’interessato il timbro professionale che deve essere restituito all’espletamento dell’incarico stesso.>>   Ordinamento della Professione di Dottore Agronomo e Di Dottore Forestale Legge 7 Gennaio 1976, n. 3 (Modificata con Legge 10 Febbraio 1992, n. 152)   <<Art. 1 Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3. Art. 3 c. 2 Per l’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 è obbligatoria l’iscrizione all’albo, sia che l’esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo. c. 3 I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all’albo. c. 4 I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all’albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l’esercizio della libera professione, l’iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.>>  
Approfondimento – Albo degli Avvocati: Obbligo di cancellazione Con il Decreto del 16 agosto 2016 n. 178 viene pubblicato il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 247/212 “La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”. Di conseguenza il Dirigente scolastico, non potendo verificare il suddetto requisito per l’incompatibilità di esercizio della professione, ha l’obbligo di cancellazione dall’Albo.

Bibliografia

  • DPR 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
  • D.Lgs. 30 marzo 201, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
  • D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
  • Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925;
  • Legge n. 897 del 25 aprile 1938;
  • D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001;
  • Parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (22/01/2021, n. 524);
  • Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 1/12/1987 n. 8897;
  • Legge n. 56 del 18 Febbraio 1989 “Ordinamento della professione di Psicologo“;
  • Decreto del 16 agosto 2016 n. 178;
  • Legge 31 dicembre 2012 n. 247, “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”;
  • Legge 25 Aprile 1938, n. 897 “Obbligatorietà dell’iscrizione negli Albi Professionali”;
  • Legge 7 Gennaio 1976, n. 3, sull’ordinamento della professione di Dottore Agronomo di Dottore Forestale.