Trattamento accessorio anche ai supplenti brevi

da Il Sole 24 Ore

di Pietro Alessio Palumbo

Il trattamento accessorio stipendiale (denominato “Retribuzione Professionale Docenti” e introdotto nel 2001 per valorizzare il lavoro svolto dai prof) spetta anche ai supplenti brevi. La questione controversa è stata affrontata dal Giudice del Lavoro di Milano con una sentenza del 30 giugno scorso (r.g.2735/2021).

Secondo il giudice meneghino il mancato riconoscimento della «retribuzione professionale docenti» ad alcuni insegnanti per il solo motivo che gli stessi hanno stipulato contratti di supplenza breve o saltuaria, rappresenta una discriminazione. A suoi giudizio, infatti, l’accessorio in parola non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente. E dunque i precari non possono essere trattati in modo meno favorevole dei loro colleghi a tempo indeterminato solo perché hanno un contratto breve. Una disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l’esistenza di «ragioni oggettive» ossia di elementi precisi e concreti in relazione alla natura delle mansioni espletate. Nel caso di specie per il giudice milanese tali «ragioni oggettive» sono del tutto inesistenti. Sussiste infatti piena identità tra le attività d’insegnamento svolte dal precario saltuario o per un periodo breve e i suoi colleghi con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato ma fino al termine dell’anno scolastico: preparazione delle lezioni; verifiche; rapporti con le famiglie; riunioni con i colleghi; attività collegiali; esami e scrutini; tutte le altre attività funzionali all’insegnamento.