Inizio scuola settembre. Corsi di recupero: i docenti non possono essere pagati

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da La Tecnica della Scuola

In vista dell’inizio scuola, le attività di recupero degli apprendimenti di settembre 2021 (prima dell’avvio dell’anno scolastico) non saranno remunerate per i docenti. Spieghiamo perché.

L’articolo 58 – Misure urgenti per la scuola – del Dl Sostegni bis, al comma 1lettera c, in relazione all’avvio dell’a.s. 2020/2021, prevede che, a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni, siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, ma nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La nota di lettura n.229, esplicativa della Relazione Tecnica che accompagna il Dl Sostegni bis nel suo percorso verso la conversione in legge (che avverrà a brevissimo, entro il 24 luglio), precisa in quali casi i docenti possono essere remunerati per i corsi di recupero e in quali no, chiarendo che qualora i corsi avvengano non in concomitanza delle lezioni, i compensi saranno azzerati. Il contratto collettivo nazionale, infatti, prevede, secondo quanto si legge nel documento del Governo, il pagamento del servizio svolto dagli insegnanti solo nel caso in cui questi operino in concomitanza con le lezioni.

La nota di lettura

Esplicita la nota di lettura:

La RT (Relazione Tecnica), in merito alla lettera c), segnala che le attività di recupero sono remunerate 50 euro (l.d.) all’ora e quelle aggiuntive di insegnamento frontale non ordinamentale 35 euro (l.d.) all’ora ai sensi del vigente CCNL (tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007, mantenuta in vigore ai sensi dell’articolo 1 del CCNL 19/4/18).

Certifica che il CCNL remunera tali attività poiché, di solito, si aggiungono a quelle d’obbligo, giacché sono svolte per lo più in concomitanza con le lezioni. Nei giorni di sospensione delle lezioni, tuttavia, il recupero, l’integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti non si aggiungono alle normali attività didattiche. Perciò la disposizione in esame ha l’effetto di azzerare il compenso previsto per le attività in questione, se svolte nel periodo tra il primo settembre 2021 e l’inizio delle lezioni.