Dall’informativa preventiva alla successiva

Dall’informativa preventiva alla successiva

La tutela delle relazioni sindacali

di Cettina Calì

Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego è stato riformato dalla Legge n. 421/92 e dal  Decreto Legislativo n. 29/93 e pur essendo assimilato  a quello privato, non è stato privatizzato, ma contrattualizzato, ossia regolato dai contratti – collettivi e individuali -. Un aspetto piuttosto delicato e complesso per la gestione e l’organizzazione della vita scolastica è rappresentato dal coniugare i diritti sindacali del personale docente ed ATA  con il diritto allo studio degli studenti. Ecco perché, nella scuola dell’autonomia, si deve prestare, più che altrove, maggiore attenzione nell’attuazione di regole e diritti, al fine di non esporre l’Amministrazione a inutili rischi di contenziosi. Infatti, solo con una piena conoscenza delle norme che regolano i rapporti di lavoro ed un alto senso di responsabilità si riescono a coniugare i diritti ed i doveri di tutti – lavoratori e studenti -. 

Occorre sempre ricordare che le istituzioni scolastiche gestiscono un servizio pubblico e l’interesse della collettività, non quello dl singolo, va prioritariamente perseguito da chiunque operi al suointerno. 

Tutte le amministrazioni pubbliche sono chiamate, infatti, a dar conto del loro operato ai cittadini e dei risultati conseguiti con l’uso dei fondi pubblici e, aspetto ancora più importante, a valutare l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa. 

Anche le scuole – amministrazioni pubbliche – sono chiamate a rendere conto di quanto realizzato, con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione, evidenziando i risultati raggiunti al fine di orientare le scelte future e fissare le priorità strategiche. Pur nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali,bisogna saper coniugare l’interesse del dipendente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi scolastici erogati alla collettività.

Il CCNL 2016/18 del 19 aprile 2018 ha meglio definito il concetto di relazioni sindacali all’interno delle istituzioni scolastiche. 

Le relazioni sindacali sono finalizzate a: 

• costruire relazioni improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, 

• contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati,

• migliorare la qualità delle decisioni assunte,

• sostenere la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.

Lo Statuto dei lavoratori – L. 300/1970 – prevede, infatti, un apposito procedimento per la repressione della condotta antisindacale. Più precisamente, l’art. 28 stabilisce, nel caso in cui il datore di lavoro, Dirigente Scolastico,  agisca in modo da impedire o limitare l’esercizio  e la libertà dell’azione sindacale, incidendo  in modo diretto sui diritti sindacali espressamente riconosciuti dai contratti collettivi, dalla legge o dalla Costituzione, che il sindacato possa denunciare gli abusi  al Giudice del lavoro. 

Pur nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità dei datori di lavoro e dei soggetti sindacali, le “relazioni sindacali” si articolano neiseguenti modelli relazionali: – partecipazione – contrattazione integrativa

“La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme di dialogo costruttivo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta in:

-informazione;

-confronto.”

L’informazione consiste “nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata ed esaminarla”.

A ben guardare, le materie oggetto di informazione sono piuttosto ricche ed articolate e permettono di poter avere una mappa diriferimento abbastanza precisa che servirà a garantire un equilibrio stabile rispettando ruoli e competenze e a governaredemocraticamente la scuola.

Solo dall’acquisizione completa e trasparente dei quattro elementi sostanziali dell’informativa preventiva (risorse economiche, organici, piano delle attività del personale docente e piano delle attività del personale ATA) è possibile avviare la contrattazione integrativa d’istituto. 

Il momento del confronto vero e proprio permette ai soggetti sindacali di avviare un dialogo costruttivo con l’istituzione scolastica consentendo di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare alla definizione delle misure organizzative che l’amministrazione intende prendere. Il confronto, che ha una durata massima di 15 giorni, termina con la redazione di una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 

Una volta raggiunto l’accordo sulle materie di contrattazione, le parti sottoscrivono l’ipotesi di contratto integrativo, con durata triennale per quel che concerne la parte normativa, e cadenza annuale relativamente alla ripartizione delle risorse. Tale ipotesi di contratto dovrà essere inviata entro 10 giorni ai Revisore dei Conti, con la relazione illustrativa e quella tecnica, per la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio.

Trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte dei Revisori dei conti, le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del contratto definitivo ed all’invio per via telematica, entro 5 giorni, all’ARAN ed al CNEL, corredando tale contratto con la relazione illustrativa e quella tecnica. Nel caso in cui i Revisori dei Conti facciano rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni e riconvocato il tavolo contrattuale. E’ bene, nell’interesse di tutti, raggiungere un accordo, in quanto il protrarsi delle trattative determina un pregiudizio anche alla funzionalità dell’azione amministrativa.

Un ruolo importante lo rivestono i revisori dei conti in relazione ai controlli in materia di contrattazione integrativa, come ben chiarito nell’art. 40-bis del D.lgs n. 165/01 e successivamente  modificato dal D.lgs 150/09. Spetta ai Revisori dei conti “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge”. I revisori dei conti, pertanto, non devono quindi limitarsi ad accertare unicamente la compatibilità dei costi e la loro copertura finanziaria, la lorovigilanza deve estendersi anche alla legittimità sull’utilizzo delle risorse, verificando la concreta applicazione delle norme dettate dai contratti, nel caso sorgano dubbi di legittimità sui criteri di assegnazione degli incarichi e delle attività da retribuire.

A fine anno scolastico e prima dell’effettuazione dei mandati di pagamento  – entro il 31 agosto – , è prevista la verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa dell’istituto sull’utilizzo delle risorse (art. 6 comma 2 del CCNL: lettera b) che permetterà di effettuare una rapida e semplice verifica  tra quanto preventivato e quanto realmente realizzato nella scuola. 

Quest’ultima fase – informativa successiva – ha come scopo quello di permettere alla parte sindacale di poter verificare il rispetto degli accordi e la corretta applicazione del contratto d’istituto così da valutare, anche, i diritti dei lavoratori, i diritti della rappresentanza sindacale e la trasparenza degli atti prodotti dell’amministrazione.