Assegno di ricerca e Tirocinio Formativo Attivo

Assegno di ricerca e Tirocinio Formativo Attivo – TFA
Ricognizione normativa e regime di compatibilità

di Dario Tumminelli, Leon Zingales e Massimo Pagano

Riferimenti normativi

Il punto di riferimento normativo per trattare la materia sulla incompatibilità fra corsi di studi è l’art. 142 comma 2 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore”. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 07/12/1933 – Suppl. Ordinario n. 283, entrato in vigore il 22/12/1933 è attualmente vigente, e prevede nella sezione III (Studenti) al Capo I (Carriere scolastiche) che:

Art. 142 comma 2 del T.U. n. 1592/1933 << è vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola, ad eccezione delle scuole speciali o di perfezionamento di cui all’art. 39 lettera c)”. >>

La Direzione generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio, con propria nota prot. 2234 del 26 ottobre 2009, ha rinforzato che è tuttora vigente l’art. 142 del Regio Decreto n. 1592/1933, che non consente la contemporanea iscrizione a due corsi universitari e il conseguimento di due titoli accademici, anche nel caso di due corsi di studio universitari, di cui uno in Italia ed uno all’estero.

Il divieto di iscrizione contemporanea a diversi corsi universitari vige da quasi 90 anni e prevede tuttavia dei regimi derogatori. La Determinazione ministeriale, Prot. n. AOODGPER 17188 del 13/11/2009 a firma del Dirigente, dr. Luciano Chiappetta, avente per oggetto “Compatibilità tra corsi universitari” prevede:

Determinazione ministeriale, Prot. n. AOODGPER 17188 del 13/11/2009 << è permessa la “contemporanea frequenza di un corso di studi universitario ed un corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti“.>>

La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché’ delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” (riforma Ministro On. Mariastella Gelmini) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11 norma gli Assegni di Ricerca all’art.22. Le incompatibilità sono esplicitamente trattate nel comma 3.

Art. 22 Legge 240/2010 1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. 2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni. 3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:     a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un’unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;     b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca. 5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia. 6. A decorrere dall’anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonchè, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e’ integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca. 7. L’importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. 8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonchè con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente

Nell’ambito dei regimi derogatori, non è dunque prevista menzione alcuna per quanto riguarda sia i Tirocini Formativi Attivi istituti successivamente, né sugli Assegni di Ricerca Universitari.

Il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della  scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo  grado,  ai  sensi dell’articolo  2,  comma  416,  della   legge 24 dicembre 2007, n. 244” che istituisce formalmente il TFA, i corsi di specializzazione per le attività di sostegno e il CLIL prevede anche che: la frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell’articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l’iscrizione a:

a) corsi di dottorato di ricerca;

b) qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati.

Infine, corre l’obbligo di menzionare che attualmente vi è una ampia discussione parlamentare sull’opportunità di eliminare tale divieto. La calendarizzazione per l’approvazione definitiva nei due rami del Parlamento è prevista per la fine dell’estate 2021. Le proposte di legge AC 43, AC 1350, AC 1573, AC 1649, AC 1924 e AC 2069, riunite nel TU AC 43 sono finalizzate ad abrogare il divieto d’iscrizione contemporanea a più corsi universitari.

Dal punto di vista giuridico, gli Assegni di Ricerca erogati dall’Università Italiane, Statali o private, o dagli Enti di Ricerca riconosciti, non rilasciano titoli culturali avente valore legale o accademico e sono quindi più assimilabili verosimilmente al lavoro più che a veri e propri corsi di studi universitari

In base a quanto detto, risulta comprtensibile, relativamente alla compatibilità o meno dell’assegno di ricerca con i Tirocini Formativi Attivi, la FAQ Ministeriale numero 16 consultabile dal link https://tfa.cineca.it/faqs.php  che evidenzia come l’assegno di ricerca sia assolutamente compatibile con il TFA.

Sezione FAQ Tirocinio Formativo Attivo << L’assegno di ricerca è incompatibile con la frequenza di un corso TFA? L’assegno di ricerca non crea incompatibilità con la frequenza di un corso TFA .>>

Bibliografia

  • Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore”;
  • Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché’ delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
  • Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
  • Nota MIUR prot. 2234 del 26 ottobre 2009
  • Nota 17188 del 13 novembre 2009 “Compatibilità tra corsi universitari
  • FAQ Ministeriale n. 16 rintracciabile dal link https://tfa.cineca.it/faqs.php