Controllo del Green pass nelle Istituzioni scolastiche

Controllo del Green pass nelle Istituzioni scolastiche: il problema della privacy

di Leon Zingales, Dario Tumminelli e Massimo Pagano

Introduzione del Green Pass: normativa di riferimento

Il punto di riferimento normativo è Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (convertito in L. 17 giugno 2021 n. 87) e modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105. All’art. 9 si individuano i 3 requisiti richiesti per il rilascio della certificazione verde COVID-19 (chiamata Green Pass):

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
  • l’avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Il test antigenico, però, non può essere utilizzato a casa, ma deve essere effettuato da operatori sanitari in un centro riconosciuto dall’autorità sanitaria (es. farmacie). La GP ha una validità di 9 mesi (dalla seconda dose di vaccino) solo se si completa la vaccinazione (2 dosi), ma viene rilasciata alla prima dose con validità dal 15° giorno dalla prima dose fino all’appuntamento per la seconda dose, ma se rilasciata per guarigione ha validità di 6 mesi mentre per test negativo 48 ore.

Art. 9, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 commi da 1 a 5, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 Certificazioni verdi COVID-19 1.Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARSCoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; d) test antigenico rapido: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché’ dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
 
Con il D.L. n.111 del 6 agosto, si inserisce l’art. 9 ter al D.L.  22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, ossia “l’Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario.”

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la Green Pass per tutto il personale scolastico. La norma definisce al contempo un obbligo di ‘possesso’ e un dovere di ‘esibizione’ della certificazione verde.

Art. 1 comma 6 D.L. n.111 del 6 agosto Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31  dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.  2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di  quello  universitario  è  considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del Ministero della salute.  4  I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi dell’infanzia nonché’ delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.  Con circolare del  Ministro  dell’istruzione  possono  essere  stabilite  ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a  campione  con  le  modalità individuate dalle università.  5. La violazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2,  comma  2-bis,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.
Approfondimento: il green pass ed il Regolamento Europeo Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che modifica il comma 8 dell’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, evidenzia che «le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954».  Si tenga conto che il regolamento (UE) 2021/953, recita al n.36 “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.” Non è banale pronunciarsi sul seguente presunto sillogismo: poiché il green pass si applica solo se compatibile con il regolamento UE, e dal momento che detto regolamento esplicita che non si possano fare discriminazioni nei confronti dei soggetti che hanno scelto di non vaccinarsi, ecco che il pass si rivelerebbe illegittimo. La veridicità di questo assunto sarà oggetto di esplicite pronunce associate ai ricorsi già esistenti, tenendo però in considerazione che l’art. 11 del Regolamento (UE) 2021/953 precisa che resta «salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica». In questo senso è significativa la pronuncia del Tar del Lazio che in data 24 agosto ha rigettato la prima richiesta di blocco presentata in merito al provvedimento del governo con fissazione per la trattazione collegiale della controversia nella camera di consiglio del prossimo 6 ottobre. Il giudice, evidenziando che “forma oggetto di impugnazione un atto normativo con valore e forza di legge adottato dal governo” e che dello stesso è prevista l’entrata in vigore a decorrere dal prossimo primo settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021″, ha sottolineato che “la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento – in virtù del principio di separazione dei poteri – l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario” D’altro canto non si può nascondere lo scalpore provocato dal documento pubblicato in data 31 luglio dall’Osservatorio permanente per la legalità costituzionale (vicino a Magistratura Democratica) dal titolo “Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd decreto green pass”.

Controllo del green pass e privacy: problematiche esistenti

Nell’ambito del Nel comma 10 dell’Art. 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021 concernente convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 è esplicitamente evidenziato che, relativamente al Green Pass, è stato rilevante il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 comma 10 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché’ tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse, l’indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell’emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalità d’uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

Il Garante aveva già esplicitamente evidenziato che la vaccinazione non può, nelle more di un esplicito intervento legislativo, essere considerata come condizione d’accesso ai luoghi lavorativi.

FAQ Garante della Privacy La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni? Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008). In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

Contestualmente aveva già chiarito come il Dirigente scolastico, da datore di lavoro, non possa chiedere ai propri dipendenti informazioni concernenti l’avvenuta vaccinazione ovvero ricevere tale comunicazione dal medico competente.

FAQ Garante della Privacy Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione? No. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo.
Faq Garante della Privacy Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? No. Il medico competente non può comunicare al datore di nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008)

 Tenendo conto di quanto evidenziato dal Garante della Privacy, è stato pubblicato, con nota prot. 1237 del 13 agosto 2021, il parere tecnico del Capo Dipartimento Dott. Stefano Versari concernente il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in base al quale l’obbligo di verifica del possesso del green pass sia a capo del Dirigente scolastico mediante utilizzo di apposita applicazione.

Nota prot. 1237 del 13 agosto 2021 5) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”  Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15).

L’applicazione che deve essere utilizzata è VerificaC19, ed è sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, per consentire il processo di verifica dell’autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19 secondo le disposizioni contenute nel DPCM di cui all’art.9 comma 10 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Tale applicazione, unica utilizzabile per contemperare l’orientamento del garante della privacy, consente di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19 e rivela autenticità e validità della Certificazione. In seguito alla verifica vengono mostrati nome, cognome e data di nascita dell’intestatario della stessa, secondo le regole di cui all’Allegato B del suddetto DPCM. VerificaC19 deve essere installata in un dispositivo mobile, e permette di verificare le certificazioni anche modalità offline. Poiché l’App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, in caso di smarrimento ovvero furto non esistono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica. L’App in oggetto deriva dalla versione europea e in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU).

Poiché VerificaC19 non consente di rivelare la scadenza del Green Pass, si determina una complessità operativa evidente nell’utilizzo nelle Istituzioni scolastiche. Non a caso si prevede l’utilizzo di una piattaforma web per un celere controllo del green pass per il personale scolastico che, comunque, sic stantibus rebus, non è esistente.

Malgrado la difficoltà dell’utilizzo di un tale strumento nelle istituzioni scolastiche, è facile verificare come possa egualmente avvenire una violazione della privacy. A titolo meramente esemplificativo, si considera di un dipendente con green pass due volte non valido a distanza di breve periodo. E’ facilmente evidenziabile come si possano trarre ovvie conclusioni sullo stato di non vaccinazione del dipendente, come schematizzato nella seguente tabella.

DIPENDENTE XXXXXXXXX
DATAESITO CHECK GREEN PASSRISPETTO PRIVACY
Settimana 1 Lunedì e giorni seguenti                      ValidoPrivacy conservata
Settimana 2 LunedìNon ValidoPrivacy conservata Nessuna inferenza può essere formulata. Sono valide le seguenti possibilità: Scadenza green pass poiché passati 6 mesi dalla guarigione;Scadenza green pass poiché passati 9 mesi dalla seconda dose;Scadenza green pass poiché cessata validità intervallo tra le due dosi;Scadenza green pass poiché trascorse 48 ore di validità tampone
Settimana 2 Mercoledì e giorni seguentiValidoPrivacy conservata
Settimana 3 LunedìNon ValidoPrivacy non conservata L’unica possibilità è scadenza validità tampone, ergo dipendente non è vaccinato.

Bibliografia

  • Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 commi da 1 a 5, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;
  • Decreto-Legge. 6 agosto 2021, n.111;
  • Regolamento (UE) 2021/953;
  • Tar Lazio, sez. I, 24 agosto 2021, n. 4453;
  • Documento pubblicato in data 31 luglio dall’Osservatorio permanente per la legalità costituzionale dal titolo “Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd decreto green pass”;
  • Faq garante privacy https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq;
  • Nota prot. 1237 del 13 agosto 2021, del Capo Dipartimento Dott. Stefano Versari;
  • Regolamento 2016/679 (EU).

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