Le incompatibilità nel pubblico impiego

Le incompatibilità nel pubblico impiego

di Cettina Calì

Il tema delle incompatibilità  e del cumulo di impieghi per i dipendenti pubblici  trova la sua ratio nel principio di  esclusività delle prestazioni  di lavoro del dipendente al servizio della  pubblica amministrazione di appartenenza.

Il docente, all’atto di stipula del contratto individuale di lavoro, deve, infatti, dichiarare entro 30 giorni e sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, ovvero, in caso contrario, è tenuto a  presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro. 

L’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 “Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi” – disciplina la materia delle incompatibilità per il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time),  con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
Al personale che usufruisce   del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)  è consentito, infatti, svolgere le attività generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno (full-time), purchè tali attività non siano alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

Rientrano tra i casi di incompatibilità nello svolgimento della professione docente:

  1. “l’esercizio di attività d’impresa, commerciale, e professionale;
  2. gli impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici e privati; 
  3. le cariche in società costituite a fine di lucro, eccetto quelle per le quali  sia lo Stato a nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro  competente”.

Il dipendente, previa richiesta al Dirigente Scolastico dell’istituto di appartenenza, può  tuttavia svolgere alcune prestazioni lavorative che non comportino un pregiudizio alle esigenze di servizio e non rientrino tra le incompatibilità previste dalla normativa.

Perché venga concessa l’autorizzazione da parte dell’amministrazione  è necessario che vi siano:

1) la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico;

2) il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento;

3) la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa cui il dipendente è stato assunto.

Sono compatibili con l’espletamento della funzione  docente e pertanto non soggette ad autorizzazione:

  1. le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
  2. le collaborazioni a giornali, a riviste, a enciclopedie etc;
  3. l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  4. la partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di propri scritti, ovvero tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
  5. gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita;
  7. le attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione, “nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

Sono, altresì, attività compatibili, ma con autorizzazione preventiva da parte del Dirigente Scolastico, purchè non sia di pregiudizio all’assolvimento della prestazione lavorativa e sia compatibile con l’orario di insegnamento svolto:

  1. “Incarichi occasionali per i quali sia previsto un compenso;
  2. incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole,
  3. partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato;
  4. cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso;
  5. attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi;
  6. esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale  e che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente;
  7. incarichi vari (revisore contabile etc.)”.

La norma prevede per  il personale,  che contravvenga ai divieti imposti dall’Amministrazione nello svolgimento di ulteriori attività lavorative, la notifica di un atto di  diffida  e la cessazione dalla situazione di incompatibilità, entro quindici giorni.

E’ utile ricordare che le violazione delle regole di incompatibilità dei pubblici dipendenti e/o  la mancata comunicazione all’amministrazione di servizio di inizio di altra attività lavorativa costituiscono giusta causa di licenziamento disciplinare.