Mascherina in classe: per il Tar si può abbassare se c’è distanziamento

da Tuttoscuola

Con sentenza 9343/2021 il Tar Lazio ha evidenziato che l’obbligo di utilizzare la mascherina in classe si discosta dalle risultanze del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) e dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) laddove in classe questa può essere rimossa in condizioni distanza e di “staticità” degli alunni. Ingiustificato dunque imporre l’uso delle mascherine a scuola se sono rispettate le distanze previste dalla normativa anti-Covid e senza prevedere alcuna misura al fine di garantire che l’alunno, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’obbligo.

La sentenza del Tar ha stabilito che la prevenzione dal Covid-19 deve tener conto dell’evoluzione effettiva della pandemia, prevedendo “modularità” e “scalabilità” delle azioni di precauzione. Con l’espressione “modularità” e “scalabilità” delle misure, il Cts in linea con le indicazioni dell’Oms ha inteso graduare le misure di prevenzione in considerazione dell’oggettiva tendenza in peggio o in meglio della pandemia.

Il distanziamento fisico inteso come distanza di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni e di 2 metri tra la cattedra e i banchi è quindi lo strumento di prevenzione primario.

Di conseguenza la mascherina è da intendersi quale strumento “transitorio” tenendo anche conto dell’impatto sulle capacità di apprendimento e interazione dell’alunno. E in ogni caso oltre ad assicurare frequenti ricambi d’aria va prestata attenzione agli alunni che diano segni di affaticamento dopo l’uso prolungato della mascherina.