Misure Anti Covid-19 nella Scuola ed obbligo di vaccinazione

Misure Anti Covid-19 nella Scuola ed obbligo di vaccinazione
Stato dell’arte: ricognizione normativa tra obblighi, sanzioni e “Green Pass”

di Dario Tumminelli, Leon Zingales e Massimo Pagano

È ragionevole e condivisibile che tutti gli individui ritengono che la propria salute sia un bene primario, prezioso ed irrinunciabile. Essere in salute consente di svolgere al meglio le attività quotidiane e lavorative, mantenendosi in vita più a lungo. Nei primi 12 articoli della Costituzione Italiana del 1948 “Principi fondamentali”, precisamente l’art. 2, sancisce che: «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», tra i quali vi è, senza dubbio alcuno, il diritto alla salute. Nella stessa Carta Costituzionale, nella Parte I “Diritti e doveri dei cittadini” Titolo II “Rapporti etico-sociali”, precisamente all’art. 32, primo comma, statuisce che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti», al comma 2 prosegue: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

Il “Diritto fondamentale” della tutela della salute è peraltro riconosciuto anche sul piano della normativa internazionale. È utile fare menzione dell’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del cittadino, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, nonché nel preambolo dell’atto costitutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute viene definita: «un diritto fondamentale di ogni essere umano senza distinzioni di razza, religione, opinioni politiche, condizione economica o sociale».

Riferimenti normativi

Da quanto sopra premesso, il punto di riferimento normativo per trattare la materia sulle vaccinazioni obbligatorie nella scuola è il Decreto legge «Lorenzin» del 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 130, entrato in vigore il giorno successivo l’8 giugno, successivamente coordinato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119. Anche quest’ultima è stata oggetto di un ulteriore intervento legislativo di modifica da parte del Decreto «Milleproroghe 2018»

Il Decreto legge «Lorenzin» ha avuto, al suo tempo, grande risonanza mediatica in quanto ha incrementano notevolmente il numero di vaccinazioni, in cui erano sottoposti i minori. Infatti prima dell’introduzione del summenzionato decreto, le uniche vaccinazioni obbligatorie erano quelle previste dall’art. 117 comma 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 meglio conosciuto come “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.115 del 19 maggio 1994. Le vaccinazioni obbligatorie erano le seguenti: antidifterica ed antitetanica, antipoliomielitica e contro l’epatite virale B.

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art. 117 – Certificazioni << 1. All’atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell’obbligo, è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.>>

Peraltro gli obblighi vaccinali erano già stati disposti in passato con leggi dello Stato (nel 1939, nel 1963, nel 1966, nel 1991) da legislatori e Governi più sensibile ai valori costituzionali ed alla salute pubblica.

L’art. 1 del Decreto legge «Lorenzin» ha previsto 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati. L’obbligatorietà delle prime sei è permanente mentre per le ultime quattro in elenco, precisamente anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, è soggetta al momento a revisione ogni tre anni, in base ai dati epidemiologici raccolti e delle coperture vaccinali raggiunte. Altre 4 attualmente sono facoltative e gratuite quali: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus.

Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 << art. 1 Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché’ di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019 […]  ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:     a) anti-poliomielitica;     b) anti-difterica;     c) anti-tetanica;     d) anti-epatite B;     e) anti-pertosse;     f) anti-Haemophilus influenzae tipo b. 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:     a) anti-morbillo;     b) anti-rosolia;     c) anti-parotite;     d) anti-varicella. >> 1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche  indicazioni del  Calendario  vaccinale   nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di  seguito indicate:     a) anti-meningococcica B;     b) anti-meningococcica C;     c) anti-pneumococcica;     d) anti-rotavirus.

Sanzioni

Il comma 4 dell’articolo 1 del Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 prevede delle specifiche responsabilità ovvero “sanzioni” ai genitori in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale. Infatti nel caso in cui i genitori esercenti la potestà genitoriale o i tutori non dovessero adempiere all’obbligo di legge sono puntiti con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro cento (100 €) fin o ad un massimo di euro cinquecento (500 €).

<< 4. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento)). Non incorrono nella  sanzione  (di  cui  al  secondo periodo) del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (, i tutori e i soggetti affidatari) che, a seguito  di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente,   provvedano,   nel   termine   indicato   nell’atto   di contestazione, a far somministrare al minore  il  vaccino  ovvero  la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna  vaccinazione  obbligatoria  avvenga  nel rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla  schedula  vaccinale  in relazione  all’età.   Per   l’accertamento, la   contestazione   e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.  689, e successive modificazioni. (All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome).>>

Controlli

Ai Dirigenti scolastici, come prevede espressamente l’articolo 3, grava l’onere del controllo in qualità di responsabili legali dell’Istituzione scolastica, ovvero dovranno richiedere la presentazione, entro la data e il termine di scadenza per l’iscrizione, l’attestazione provante la regolarità vaccinale.

<< Art. 3 Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie 1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa  tra  zero  e  sedici  anni  (e  del  minore straniero non accompagnato), a richiedere ai genitori  esercenti la responsabilità genitoriale (, ai tutori o ai soggetti  affidatari) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (obbligatorie) indicate all’articolo 1,  (commi 1 e 1-bis), ovvero l’esonero, l’omissione o  il  differimento  delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione  all’azienda sanitaria  locale  territorialmente  competente,  che  eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale  prevista  in relazione all’età, entro la  fine  dell’anno  scolastico  (,  o  la conclusione  del  calendario  annuale  dei  servizi   educativi   per l’infanzia e dei corsi  per  i  centri  di  formazione  professionale regionale). La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. (Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000). 2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema  nazionale  di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi  per  l’infanzia, dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole private non paritarie, all’azienda sanitaria locale che,  qualora  la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla  violazione  del  medesimo  obbligo  vaccinale,  provvede   agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli  di cui all’articolo 1, (comma 4). 3.  Per i servizi educativi per   l’infanzia e   le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione (e per i centri di formazione professionale regionale), la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o (, al centro ovvero agli esami).>>

Corre l’obbligo di precisare che al pari degli alunni anche i docenti e tutto il personale scolastico sono tenuti a presentare presso le proprie segreterie scolastiche una dichiarazione attestante la propria posizione vaccinale. Lo prevede espressamente il comma 3 bis dell’art. 3

<< 3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.>>

Da questa prima disamina, alla luce di quanto sopra esposto, è importante precisare che allo stato attuale di scrittura del presente articolo, non esiste nessuna Legge ordinaria dello Stato, Decreto legge o Decreto legislativo che impone l’obbligo di vaccinazione “SARS-CoV-2” per gli studenti e per il personale scolastico.

Ad oggi, dunque non esiste alcun obbligo vaccinale, bensì un obbligo al possesso e all’esibizione della Certificazione verde COVID-19 meglio noto come “Green Pass”. Tale obbligo per il personale scolastico è stato introdotto dal Decreto-Legge 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

Ad onore del vero, l’imposizione di vaccini obbligatori è sancita dalla stessa Costituzione all’art. 32 mediante la promulgazione di leggi dello Stato. La stessa Corte Costituzionale ha ribadito più volte che la legge impositiva di un trattamento sanitario obbligatorio non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione (Cfr Sentenza CC 307/1990)

  1. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri
  2. se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio sia prevista la corresponsione di un’equa indennità in favore del danneggiato

Infine per completezza della trattazione, corre l’obbligo di precisare che obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19 è stata introdotta, al momento di scrittura del presente articolo, per tutte le professioni e gli operatori del comparto sanitario previsto dell’articolo 4 del decreto-legge n. 44/2021, con sanzioni contenute e certamente non espulsive (non è infatti previsto il licenziamento).

Si precisa, infine, che la Certificazione verde COVID-19 (in formato digitale) è emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute e contiene un QR Code univoco per verificarne l’effettiva autenticità e la sua validità. L’obbligo del possesso e di esibizione agli organi di controllo per il personale scolastico è partito dal 1° settembre 2021.

L’articolo 9 prevede:

<< Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.>>

Controlli

La nota prot. numero 1237 del 13 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione avente come oggetto “Parere tecnico” ribadiste quando stabilito dal Decreto-legge n. 111/2021

<< “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie   …   sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola>>  

Qualche giorno prima si era espresso il Ministero della Salute, con propria circolare n. 35309 emanata il 4 agosto 2021. La circolare disciplina la situazione dei cosiddetti soggetti “fragili” per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105

Il comma 1, dell’art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 consente:

<< 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.>>

La certificazione di esenzione dalla vaccinazione potrà essere rilasciata in formato cartaceo e potrà avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.

Sanzioni

Sempre la sopra citata nota del Ministero dell’Istruzione del 13 agosto 2021 stabilisce che:

<< La   violazione del dovere di   possesso ed   esibizione   della certificazione verde è sanzionata   in   via   amministrativa   dai   dirigenti   scolastici, quali “organi   addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è   prevista   la   sanzione   amministrativa   del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.>>

La sanzione è stabilita da un minimo di 400 ad un massimo 1000 euro ed è comminata ai sensi dell’articolo 4 del Decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35.

Il possesso o meno della “certificazione verde COVID-19” incide anche sul rapporto di lavoro. Il mancato possesso, infatti, è qualificato dalla norma come “assenza ingiustificata” e prevede che il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il comma 2 dell’articolo 9-ter stabilisce che:

<< a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.>>

Interessante è il parere espresso dal Ministero dell’Istruzione, nella nota citata ritenendo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy, espresso con FAQ n. 15.

<< A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.>>

Il Garante per la protezione dei dati personali, si era già espresso in precedenza, sull’opportunità del datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale ovvero l’avvenuta vaccinazione.

<< NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.   Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).>>

Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

<< NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).   Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).>>

La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro per lo svolgimento di determinate mansioni (es. in ambito sanitario)?

<< Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).   In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.   Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).>>

Tali FAQ sul Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, sono consultabili dal link https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq che riporta alla pagina ufficiali del Garante per la protezione dei dati personali.

Di recente si è anche espresso il Direttivo Nazionale SIP sull’opportunità della vaccinazione “SARS-CoV-2” con un documento in merito alla strategia vaccinale per la fascia pediatrica ed adolescenziale,

<<nel nostro Paese tra tutti i casi (n= 4.218.979) ed i decessi (n=125.058) diagnosticati per COVID-19 al 09.06.2021, il 5,5% (n= 231.338) con 11 decessi, riguarda la fascia di età 0- 9 anni, mentre il 9,6% (n= 406.460) con 15 decessi riguarda la fascia di età 10-19 anni.   Anche se la fascia pediatrica dai 12 anni in su risulta essere tra quelle meno colpite dal SARS-CoV2, recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato in tale fascia di età la presenza di gravi complicanze renali o di complicanze multisistemiche, anche al di là della ben codificata MIS-C, conseguenti ad un’infezione pauci- o asintomatica da SARS-CoV-2, come sta emergendo per l’adulto. A questo si aggiunge che, in termini di sanità pubblica, la fascia di età pediatrica e adolescenziale può fungere da serbatoio per la diffusione del virus nell’intera popolazione. Per questo, seppur l’obbiettivo primario della vaccinazione è quello di non sviluppare la malattia, l’opportunità di implementare un’offerta vaccinale universale aiuterà notevolmente a ridurre non solo la circolazione dello stesso virus, ma soprattutto il rischio di generare varianti potenzialmente più contagiose o capaci di ridurre l’efficacia degli stessi vaccini in uso. Inoltre la tempestività del raggiungimento delle alte coperture vaccinali nelle fasce pediatriche ed adolescenziali permetterà anche di beneficiare di una prossima apertura dell’anno scolastico in sicurezza   1) la somministrazione della vaccinazione anti-COVID-19, nel rispetto delle vigenti raccomandazioni ministeriali, a tutti i bambini e gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni privi di controindicazioni nei confronti dei vaccini autorizzati per età; 2) l’utilizzo di qualsiasi vaccino anti-COVID-19, purché approvato da EMA e da AIFA, secondo i tempi e le modalità di somministrazione previsti per le specifiche fasce di età; 3) la somministrazione del vaccino anti-COVID-19 anche senza attenersi a specifici intervalli di tempo rispetto alle altre vaccinazioni previste dal vigente Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, se non quelli minimi necessari per valutare eventuali eventi avversi (15 giorni); 4) la somministrazione del vaccino anti-COVID-19 nei minori con pregressa infezione da SARS-CoV-2 dopo un intervallo di almeno 90 giorni dalla diagnosi di infezione o dalla eventuale somministrazione di anticorpi monoclonali; 5) l’indicazione a non prescrivere a priori farmaci finalizzati alla prevenzione di eventuali eventi avversi post-vaccinici;
6) l’informazione dei genitori circa le modalità per la gestione dei più frequenti (lievi) eventi avversi post-vaccinici, ma soprattutto in merito alle tempistiche per contattare il proprio medico di riferimento per beneficiare di ulteriori specifiche informazioni;
7) l’accompagnamento degli adolescenti e delle loro famiglie verso un percorso vaccinale libero e consapevole; 8) il deciso invito agli adolescenti ed alle loro famiglie a mantenere, in modo continuo e costante, il rispetto delle norme per il contenimento e la diffusione del SARS-CoV-2, anche dopo la vaccinazione anti-COVID-19 e fino a quando non verranno formalizzate specifiche diverse indicazioni da parte degli enti regolatori nazionali>>

Infine per completezza della trattazione si rimanda alla lettura dell’articolo Leon Zingales, Dario Tumminelli e Massimo Pagano, Controllo del green pass nelle istituzioni scolastiche, 31 agosto 2021 Educazione&Scuola, ISSN 1973-252X consultabile dal link

Bibliografia

  • COSTITUZIONE Italiana art. 2 e 32;
  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino
  • DECRETO LEGGE 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci
  • DECRETO Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
  • DECRETO LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”
  • DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche
  • Nota MI prot. n. 0001237 del 13 agosto 2021
  • Ministero della Salute, circolare n. 35309 del 4 agosto 2021
  • FAQ Garante per la protezione dei dati personali in materia di Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, rintracciabili dal link https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq
  • Parere Garante Privacy 31 agosto 2021, n. 9694010