Inizio scuola. Quale tutela per i docenti fragili senza più la DaD? Ci si può assentare?

da La Tecnica della Scuola

Presi dalle polemiche sul “Green Pass”, i media stanno completamente ignorando la problematica dei cosiddetti “lavoratori fragili” di cui pure in passato si era tanto parlato.

Chi sono i lavoratori fragili?

L’art. 26, comma 2, del Decreto “Cura Italia” parla di “lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’”.

Come si ricorderà, a questo fine fu incaricato in ogni scuola un “Medico Competente” che aveva appunto il compito di verificare se il docente potesse o meno continuare a svolgere le sue funzioni in una situazione di rischio acclarata quale era appunto la scuola.

Si ricorda che all’epoca non erano ancora disponibili i vaccini e le forme di prevenzione si basavano sostanzialmente su mascherine, distanziamento e banche con le rotelle.

L’attuale situazione

Se certamente la campagna vaccinale- pur tra le tante polemiche- ha ridotto il numero dei ricoveri e la mortalità, non di meno restano tante criticità.

Oltre ai “no-vax” che deliberatamente non vogliono sottoporsi al vaccino, ci sono lavoratori che non possono vaccinarsi o che- pur vaccinati- potrebbero comunque essere infettati, con conseguenze deleterie sulla salute, attesa la loro particolare condizione di fragilità e immunodepressione.

Il lavoro agile

Secondo le disposizioni emergenziali richiamate, i lavoratori fragili “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita’ agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita’ di formazione professionale anche da remoto”.

Nel settore scolastico, l’adozione della “Didattica a distanza” ha consentito nello scorso anno scolastico ai docenti fragili di continuare a svolgere sostanzialmente la loro attività senza eccessivi problemi.

Le cose cambieranno per il nuovo anno scolastico, con la ripresa generalizzata delle lezioni in presenza.

La modifica dell’art.26 del Decreto “Cura Italia”

Il termine originariamente previsto per l’applicazione delle misure emergenziali è stato più volte modificato e, da ultimo, fissato al 31 ottobre 2021.

Ciò comporta- da un lato- che il lavoratore fragile fino a tale data avrà diritto di continuare a svolgere la sua prestazione in “modalità agile”, dall’altro che – in mancanza di ulteriori proroghe- non si sa come potrà essere utilmente impiegato o se sarà collocato d’ufficio in malattia dopo tale data.

Le ricadute sul comparto scuola e sull’attività didattica

L’applicazione della normativa nel comparto scuola non sarà semplice.

Da un lato, perché non è più prevista la Didattica a distanza.

In secondo luogo, perché finora il periodo trascorso in malattia era equiparato al ricovero ospedaliero e non veniva considerato ai fini del calcolo del “periodo di comporto”.

Per chi non lo sapesse, per periodo di comporto s’intende il termine massimo di assenze di cui un dipendente può fruire nell’arco di un determinato periodo di tempo, senza essere licenziato.

Quest’anno però le assenze riprenderanno ad essere considerate nel periodo di comporto, con la conseguenza che coloro che- proprio perché in precarie condizioni di salute- avessero già fruito di numerose assenze per malattia, rischieranno di vedersi ridotta la retribuzione, dapprima al 90% e – trascorsi 3 mesi- al 50%.