PEI: le indicazioni alle scuole per la redazione dopo la sentenza del TAR. La nota MI

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da Tuttoscuola

Con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1).  Il Ministero ha quindi inviato comunicazione per informare tempestivamente le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR – a cui ci si dovrà attenere – e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.

Leggi la nota del MI con le indicazioni alle scuole per la redazione del PEI

Normativa di riferimento

Il Ministero precisa che, in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
b) ai Gruppi per l’inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).

La nota ministeriale precisa poi che le disposizioni concernenti le modalità di assegnazione delle misure di sostegno sono contenute in altri articoli del decreto, tuttavia, ciò che si vuole qui sottolineare è l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell’assoluta preminenza del diritto allo studio.

Redazione del PEI: istruzioni operative

Le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione. In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui:

a) Composizione e funzioni del GLO;
b) Possibilità di frequenza con orario ridotto;
c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.

A tal fine, a titolo esemplificativo, si forniscono alcune indicazioni di massima, onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi.

Composizione e funzioni del GLO

Il MI ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020).

Possibilità di frequenza con orario ridotto

Non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020].

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità

Non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza

In assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute – non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).

In conclusione, il Ministero dell’Istruzione specifica che risulta prioritario – in questa fase – redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR. Sarà cura del MI fornire aggiornamenti ed eventuali ulteriori indicazioni alle istituzioni scolastiche e ai competenti uffici territoriali in base all’evoluzione giurisprudenziale e normativa di riferimento.