Congedo parentale facoltativo e frequenza TFA

Congedo parentale facoltativo e frequenza Tirocinio Formativo Attivo – TFA e altri corsi Universitari: ricognizione normativa e regime di compatibilità

di Dario Tumminelli, Leon Zingales e Massimo Pagano

Riferimenti normativi

Il punto di riferimento normativo per trattare la materia sui congedi parentali è il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, Suppl. Ordinario n. 93. Il testo aggiornato, da ultimo, con ulteriori modifiche apportate dal Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Infine il Decreto legislativo 80/2015 ha apportato diverse modifiche migliorative al T.U. sulla maternità e paternità (D.l.vo 151/2001), tra cui l’estensione del periodo di fruizione del congedo parentale elevandolo entro i primi 12 anni di vita del bambino.

La ratio dell’istituto del “congedo parentale” contenuta nell’art. 12, comma 4, del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola si inserisce nell’ambito della cornice legale derivante dal combinato disposto dell’art. 32 con l’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 è finalizzata alla cura del bambino nei suoi primi anni di vita, atti a soddisfare i suoi bisogni primari, affettivi e relazionali.

È un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori dipendenti sia pubblici che privati.

Spetta ai genitori naturali, sia adottivi che affidatari, che siano in costanza di rapporto di lavoro, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente ed è servizio a tutti gli effetti di legge.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), tuttavia anche se non è corrisposta nessun reddito è comunque servizio utile a tutti gli effetti di legge.

Oltre la normativa appena esaminata è necessario un approfondimento con altro pilastro normativo ovvero il Testo Unico sulla sicurezza, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108, testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, cosiddetto decreto integrativo e correttivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L.

Ai sensi dell’art. 2 lett. a del D.Lgs. 81/08, è equiparato al lavoratore l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.

Art. 2 lett. a TU – D.Lgs. 81/08 << a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;>>

Inoltre è necessario anche un ulteriore passaggio attraverso un approfondimento con il Decreto Ministeriale n. 363 del 05 agosto 1998 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università”. L’articolo 2 comma 4 prevede:

Art. 2 comma 4 Decreto Ministeriale n. 363/98 <<Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’università,
si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti
convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l’attività presso le strutture dell’università,
salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi
universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi
equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione
dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di
valutazione
.>>

Alla luce di quanto sopra esposto appare chiaro che il docente/ATA che usufruisce del congedo parentale facoltativo può frequentare attività formative anche universitarie.

Tuttavia si pone il problema quando e soprattutto nel caso in cui siano presenti momenti di “laboratori didattici, di ricerca o di servizio”, “tirocini formativi e di orientamento” o ancora quando “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione

Sul quando, l’Aran “Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni” si è espressa a riguardo con “Orientamenti ApplicativiSCU_042_” consultabile dal link https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3723-scuola-aspettativa-congedi/3212-scu042orientamenti-applicativi.html

SCU_042_Orientamenti Applicativi <<Un dipendente in congedo parentale può partecipare ad iniziative di formazione? Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del CCNL 29 novembre 2007 nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e b) del Dlgs 151/2001 ciascun genitore ha diritto di beneficiare del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato.   La possibilità che viene data al lavoratore di poter usufruire del congedo parentale anche in modo frazionato apre la strada ad una possibilità di interruzione del periodo di congedo; durante tale sospensione il lavoratore sarebbe libero di partecipare ad iniziative di formazione>>

L’integrazione dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni mira ad individuare i periodi utili dove è possibile partecipare ad iniziative di formazione. L’orientamento fa un esplicito riferimento al “Jobs act”,

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 24-06-2015 – Suppl. Ordinario n. 34, attuativo della delega contenuta nel “Jobs act”, prevede infatti che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero.

È proprio su questa possibilità ovvero della fruizione frazionata del congedo parentale, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ritiene che nei periodi di sospensione è possibile la partecipazione ad iniziative formative, ergo negli altri periodi non è possibile.

Per completezza della trattazione si riportano alcune precisazioni, FAQ e chiarimenti emanati da alcuni Atenei Italiani in merito al caso sollevato. L’Università degli Studi di Bologna, nella seduta del 18 novembre 2015 del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, ha deliberato in merito alle attività di tirocinio svolte all’interno degli istituti scolastici da studentesse in stato di gravidanza (Prot. n. 2027/2015) consultabile dal link:

https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/disposizioni-per-tirocinanti-in-gravidanza

Linee guida per la tutela della maternità delle studentesse e delle altre lavoratrici equiparate dell’Ateneo” pubblicate dall’Università di Bologna nel mese di settembre 2015 confermano: << “il divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui vi sia esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino” e dispongono, quindi, “il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui esistano tali rischi” Attività consentite Nel periodo della gravidanza e dell’allattamento è consentito: 1. frequentare le lezioni in aula (anche nel periodo del congedo obbligatorio), con possibilità di alternare frequentemente le posture; 2. svolgere attività di ricerca bibliografica, elaborazione dati e stesura testi in studio/ufficio/biblioteca, con utilizzo non continuativo del VDT e con possibilità di autonoma gestione delle pause e/o dell’orario di lavoro.

Pertanto sulla base di quanto riportato nelle linee guida, all’Università degli Studi di Bologna è preclusa ogni possibilità di effettuare il tirocinio durante tutto il periodo di maternità obbligatoria, durante il periodo di maternità anticipata per gravidanza a rischio con la possibilità di frequentare le lezioni in aula anche durante il periodo di congedo obbligatorio.

Anche il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione primaria dell’Università degli Studi di Catania con il verbale n. 3 nell’Adunanza del 16 gennaio 2017 si pone sulla stessa linea dell’Università degli Studi di Bologna, sebbene non si faccia esplicito riferimento ai tirocinanti del corso di specializzazione su sostegno, facendo menzione generica al tirocinio curricolare consultabile dal link

http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/CdD%20del%2016.01.17%20Tirocinio%20durante%20il%20periodo%20di%20gravidanza_0.pdf 

Alla luce di quanto sopra esposto, , la frequenza delle lezioni o corsi universitari di qualsiasi specie, anche in modalità a distanza o telematica, con la dovuta eccezione dei tirocini formativi e dei laboratori didattici in cui lo studente viene espressamente equiparato dalla normativa vigente al lavoratore, è consentita soltanto in caso di interruzione/sospensione del congedo parentale facoltativo.

Bibliografia

  • DECRETO LEGISLATIVO del 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
  • DECRETO LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • DECRETO MINISTERIALE n. 363 del 05 agosto 1998 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “correttivo
  • Contratto Collettivo Nazionale Lavoro CCNL comparto scuola siglato il 29/11/2007
  • DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80, “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
  • ARAN SCU_042_Orientamenti Applicativi
  • LINEE GUIDA per la tutela della maternità delle studentesse e delle altre lavoratrici equiparate dell’Ateneo pubblicate dall’Università di Bologna nel mese di settembre 2015
  • VERBALE n. 3 Adunanza del 16 gennaio 2017 Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione primaria dell’Università degli Studi di Catania