Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione  della  direttiva  2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 1  marzo  2002,  n.  39,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2001,  ed  in  particolare
l'articolo 26, recante delega  al  Governo  ad  emanare  uno  o  piu'
decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in  materia  di
ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della  direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  giugno
2000, relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle
transazioni commerciali;
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante  testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
in attuazione delle direttive  77/62/CEE,  80/767/CEE  e  88/295/CEE,
come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  402,  in
attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157,  recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di  appalti  pubblici
di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n.  65,  in  attuazione  delle  direttive  97/52/CE  e  98/4/CE   che
modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE,  in
materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai
concorsi di progettazione;
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  65,  recante
attuazione delle direttive 97/52/CE  e  98/4/CE,  che  modificano  ed
integrano, rispettivamente, le direttive  92/50/CEE,  in  materia  di
appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente  ai  concorsi
di progettazione;
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1999,  n.  525,  recante
attuazione  della  direttiva  98/4/CE  che  modifica   la   normativa
comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158,  recante
attuazione delle  direttive  90/531/CEE  e  93/38/CEE  relative  alle
procedure di appalti nei settori esclusi;
  Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994,
n. 585, recante approvazione della delibera del  Consiglio  nazionale
forense in data 12 giugno 1993,  che  stabilisce  i  criteri  per  la
determinazione  degli  onorari,  dei  diritti  e   delle   indennita'
spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per  le  prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
  Visto  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
approvazione  del   codice   di   procedura   civile   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli  633,  641  e  648  del
codice di procedura civile;
  Vista la legge 18 giugno 1998, n.  192,  recante  disciplina  della
subfornitura nelle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo
3, commi 2 e 3;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

Art. 1

                   (( (Ambito di applicazione). ))
  ((1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad
ogni  pagamento  effettuato  a  titolo  di   corrispettivo   in   una
transazione commerciale.
  2. Le disposizioni del presente decreto  non  trovano  applicazione
per:
    a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del
debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del
debito;
    b) pagamenti effettuati  a  titolo  di  risarcimento  del  danno,
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.))

((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".

Art. 2

                        (( (Definizioni). ))
  ((1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "transazioni commerciali": i contratti,  comunque  denominati,
tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
    b)  "pubblica  amministrazione":  le   amministrazioni   di   cui
all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale
e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
    c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica
organizzata o una libera professione;
    d)  "interessi  moratori":  interessi  legali  di   mora   ovvero
interessi ad un tasso concordato tra imprese;
    e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base
giornaliera  ad  un  tasso  che  e'  pari  al  tasso  di  riferimento
maggiorato di otto punti percentuali;
    f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato  dalla
Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'   recenti   operazioni   di
rifinanziamento principali;
    g) "importo dovuto": la somma che avrebbe  dovuto  essere  pagata
entro il termine contrattuale o  legale  di  pagamento,  comprese  le
imposte, i dazi, le tasse o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella
fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.))

((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".
                               Art. 3.
                    Responsabilita' del debitore

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ((sull’importo dovuto)), ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e’ stato determinato dall’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".

Art. 4

            (( (Decorrenza degli interessi moratori). ))
  ((1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria  la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine
per il pagamento.
  2. Salvo quanto previsto  dai  commi  3,  4  e  5,  ai  fini  della
decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
    a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del  debitore
della  fattura  o  di  una  richiesta  di  pagamento   di   contenuto
equivalente. Non  hanno  effetto  sulla  decorrenza  del  termine  le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento;
    b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
data di prestazione dei servizi, quando  non  e'  certa  la  data  di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
    c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
    d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica
eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini
dell'accertamento della conformita' della merce o  dei  servizi  alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la
richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale
data.
  3. Nelle transazioni  commerciali  tra  imprese  le  parti  possono
pattuire un termine per il  pagamento  superiore  rispetto  a  quello
previsto dal comma 2. Termini superiori a  sessanta  giorni,  purche'
non siano gravemente iniqui per il creditore ai  sensi  dell'articolo
7, devono essere pattuiti  espressamente.  La  clausola  relativa  al
termine deve essere provata per iscritto.
  4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo  espresso,
un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma  2,
quando  cio'  sia  giustificato  dalla  natura  o  dall'oggetto   del
contratto  o  dalle  circostanze  esistenti  al  momento  della   sua
conclusione. In ogni caso i termini di cui al  comma  2  non  possono
essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa  al  termine
deve essere provata per iscritto.
  5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
    a) per le imprese pubbliche  che  sono  tenute  al  rispetto  dei
requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo  11  novembre
2003, n. 333;
    b) per gli enti pubblici che forniscono  assistenza  sanitaria  e
che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
  6. Quando  e'  prevista  una  procedura  diretta  ad  accertare  la
conformita' della merce o dei servizi  al  contratto  essa  non  puo'
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della  consegna
della  merce  o  della  prestazione  del  servizio,  salvo  che   sia
diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente  iniquo  per
il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere  provato
per iscritto.
  7. Resta ferma la facolta' delle parti  di  concordare  termini  di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata
alla data concordata, gli interessi e il  risarcimento  previsti  dal
presente decreto  sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli
importi scaduti.))

((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".

Art. 5

                   (( (Saggio degli interessi). ))
  ((1. Gli interessi moratori sono  determinati  nella  misura  degli
interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali  tra  imprese
e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso,
nei limiti previsti dall'articolo 7.
  2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
    a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce  il  ritardo,
e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
    b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo,
e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso
di riferimento, curandone la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana nel quinto  giorno  lavorativo  di  ciascun
semestre solare.))
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AGGIORNAMENTO (2)

((2))

  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".

Art. 6

            (( (Risarcimento delle spese di recupero). ))
  ((1. Nei casi previsti dall'articolo 3,  il  creditore  ha  diritto
anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non
tempestivamente corrisposte.
  2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento  del
danno.  E'  fatta  salva  la  prova  del  maggior  danno,  che   puo'
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.))

((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".

Art. 7

(( (Nullita'). ))
  ((1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio  degli
interessi moratori o al risarcimento  per  i  costi  di  recupero,  a
qualunque titolo previste o  introdotte  nel  contratto,  sono  nulle
quando  risultano  gravemente  inique  in  danno  del  creditore.  Si
applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
  2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola
avuto riguardo a tutte le circostanze del  caso,  tra  cui  il  grave
scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di
buona fede e correttezza,  la  natura  della  merce  o  del  servizio
oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi  per  derogare
al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di  pagamento  o
all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per  i  costi
di recupero.
  3.  Si  considera  gravemente  iniqua  la  clausola   che   esclude
l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.
  4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude  il
risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
  5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione  e'  nulla  la  clausola   avente   ad   oggetto   la
predeterminazione o la  modifica  della  data  di  ricevimento  della
fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.))

((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".
                               Art. 8.
                  Tutela degli interessi collettivi
  1. Le associazioni di categoria  degli  imprenditori  presenti  nel
Consiglio   nazionale   dell'economia   e    del    lavoro    (CNEL),
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e  medie  imprese  di
tutti i settori produttivi e degli  artigiani,  sono  legittimate  ad
agire, a tutela degli interessi collettivi,  richiedendo  al  giudice
competente:
    ((a) di accertare la grave iniquita', ai sensi  dell'articolo  7,
delle condizioni generali concernenti il  termine  di  pagamento,  il
saggio degli interessi moratori o il  risarcimento  per  i  costi  di
recupero e di inibirne l'uso.)) ((2))
    b) di adottare le misure idonee  a  correggere  o  eliminare  gli
effetti dannosi delle violazioni accertate;
    c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno  o  piu'
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi  in  cui  la
pubblicita'  del  provvedimento  possa  contribuire  a  correggere  o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
  2. L'inibitoria e' concessa,  quando  ricorrono  giusti  motivi  di
urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e  seguenti  del  codice  di
procedura civile.
  3.  In  caso  di  inadempimento  degli   obblighi   stabiliti   dal
provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e  2,  il  giudice,
anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento
di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno  di
ritardo, tenuto conto della gravita' del fatto.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".
                Art. 9.
Modifiche al codice di procedura civile
  1. L'ultimo  comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile
e' abrogato.
  2. All'articolo  641  del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modifiche:
    a) nel  primo  periodo,  dopo  le parole "decreto motivato", sono
aggiunte  le  seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito
del ricorso";
    b) il  secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se
l'intimato  risiede  in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il
termine  e'  di  cinquanta  giorni e puo' essere ridotto fino a venti
giorni.  Se  l'intimato  risiede  in  altri  Stati,  il termine e' di
sessanta  giorni  e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne'
superiore a centoventi".
  3. All'articolo  648,  primo comma, del codice di procedura civile,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il giudice concede
l'esecuzione  provvisoria  parziale  del  decreto  ingiuntivo opposto
limitatamente  alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia
proposta per vizi procedurali".
                              Art. 10.
             Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
  1. All'articolo  3,  della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3
e'  cosi'  sostituito:  "In  caso  di mancato rispetto del termine di
pagamento  il  committente  deve  al  subfornitore,  senza bisogno di
costituzione  in  mora,  un  interesse  determinato in misura pari al
saggio  d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della
Banca  centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di
rifinanziamento  principale  effettuata il primo giorno di calendario
del  semestre  in  questione,  maggiorato di sette punti percentuali,
salva  la  pattuizione  tra  le parti di interessi moratori in misura
superiore  e  salva  la  prova  del  danno  ulteriore.  Il  saggio di
riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale
europea  del  semestre  in  questione si applica per i successivi sei
mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine
convenuto,  il  committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5
per  cento  dell'importo  in  relazione  al quale non ha rispettato i
termini.".
                              Art. 11.
                      Norme transitorie finali
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
  2. Sono  fatte  salve  le  vigenti disposizioni del codice civile e
delle  leggi  speciali  che contengono una disciplina piu' favorevole
per il creditore.
  3. La  riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice
civile,  preventivamente  concordata per iscritto tra l'acquirente ed
il  venditore,  e'  opponibile  ai  creditori  del  compratore  se e'
confermata  nelle  singole  fatture delle successive forniture aventi
data  certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle
scritture contabili.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2002