Esenzione vaccino covid-19, proroga al 30 novembre per validità e rilascio della certificazione

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da OrizzonteScuola

Di redazione

E’ stata prorogata sino al 30 novembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. Lo stabilisce una circolare del Ministero della Salute.

La circolare spiega “che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)”.

Ricordiamo che lo scorso agosto era stato stabilito per i certificati una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 – si legge nella precedente circolare del Ministero della Salute – viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Sono tutte quelle persone che non si sono potute vaccinare a causa di patologie pregresse e chi non ha ricevuto la seconda dose per effetti collaterali (gravi) dopo la prima.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Come ottenere il certificato

La certificazione può essere rilasciata fino al 30 settembre. A rilasciarla sono i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le certificazioni contengono:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Non possono invece esser inseriti altri dati personali, ad esempio la motivazione clinica dell’esenzione.

Per il rilascio delle certificazioni si possono utilizzare le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.