Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 2021

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Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 2021 

Autorizzazione al Ministro dell’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 12.193 unita’ di personale A.T.A., n. 450 unita’ di dirigenti scolastici n. 108 unita’ di personale educativo e n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica. (21A05654)

(GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021)

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;

Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell’istruzione dovra’ mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato delle camere di commercio, sulle future facolta’ di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il suddetto personale;

Visti i commi 964 e 967 della citata legge n. 178 del 2020, relativi rispettivamente alla possibilita’ per il Ministero dell’istruzione ad assumere fino a un massimo di 45 unita’, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato art. 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria, e l’incremento di 1.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all’art. 19, comma 7, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, e il corrispondente incremento di 1.000 unita’ delle facolta’ assunzionali del personale assistente tecnico;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’ citata legge n. 449 del 1997;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 23 giugno 2021, n. 26864, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12.206 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2020/2021 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 10.690 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 477 D.S.G.A., n. 2.280 assistenti amministrativi, n. 824 assistenti tecnici, n. 7.084 collaboratori scolastici, n. 1 addetto alle aziende agrarie, n. 13 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 2 infermieri;

Considerato che alle cessazioni dal servizio sopra richiamate si aggiungono il contingente di n. 45 unita’ di collaboratore scolastico previsto dall’ art. 1, comma 964, della citata legge n. 178 del 2020, risultato in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria della procedura selettiva di cui all’art. 58, comma 5-ter, del richiamato decreto-legge n. 69 del 2013, l’incremento di dotazione organica di assistenti tecnici di n. 1.000 unita’ disposto ai sensi dell’art. 1, comma 967 della legge n. 178 del 2020, n. 471 unita’ di D.S.G.A. che residuano dal contingente autorizzato nel precedente anno scolastico e che non e’ stato possibile utilizzare per incapienza delle graduatorie di merito del concorso di cui all’art. 1, comma 605 della citata legge n. 205 del 2017;

Preso atto che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ specificato che non sono emerse esigenze di ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex all’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle facolta’ assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all’anno scolastico 2022/2023;

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2021, n. 15440, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 4 agosto 2021, n. 226153, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2021/2022 nel limite di n. 12.193 unita’ di personale ATA;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28981, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2021 pari a n. 398 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 534 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 450 dirigenti scolastici, di cui n. 17 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania, n. 379 unita’ di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 54 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2021, n. 14414, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 22 luglio 2021, n. 214562, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 450 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2021/2022;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28978, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 108 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 350 unita’, di n. 113 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 e tenuto conto di n. 5 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2021, n. 14576, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 108 unita’ di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 14 luglio 2021, n. 30084, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021, a fronte di un numero complessivo di posti disponibili rispetto alla dotazione organica pari a n. 6.935 unita’;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2021, n. 14275, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.; n. 450 unita’ di dirigenti scolastici; n. 108 unita’ di personale educativo; n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.;
n. 450 unita’ di dirigenti scolastici;
n. 108 unita’ di personale educativo;
n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica.

Art. 2 Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2021, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 17 agosto 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2285