D.Lgs. 192/2012 – Termine per i pagamenti nelle transazioni commerciali

D.Lgs. 192/2012 – Termine per i pagamenti nelle transazioni commerciali

Le nuove disposizioni riguardano anche le istituzioni scolastiche.

Dal 1 gennaio 2013 si applica il D.Lgs. 9 novembre 2012, n.192, relativo alla «lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

Le nuove disposizioni riguardano anche le pubbliche amministrazioni, scuole comprese, per i pagamenti dovuti a «contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» stipulati a partire dal 1 gennaio 2013.

I termini di pagamento dei corrispettivi dovuti a seguito di una transazione commerciale sono di 30 giorni (60 giorni in casi particolari) dalla data di ricevimento della fattura, delle merci o dei servizi o dall’accertamento di conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali.

Dal 31° giorno decorrono gli interessi moratori concordati tra le imprese, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Sempre con la medesima decorrenza si applicano gli interessi legali di mora «su base giornaliera ad un tasso […] pari al tasso di riferimento [= tasso di interesse applicato dalla BCE, attualmente circa il 2%] maggiorato di otto punti percentuali».

Possono essere applicati saggi di interesse moratorio e tempi di pagamento diversi purché previsti dai bandi e dai contratti sottoscritti dalle parti. Le clausole relative «sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore».

In caso di ingiustificato ritardo del pagamento, all’amministrazione potrebbero essere addebitate le spese di mora, oltre a quelle relative al risarcimento dei costi di recupero.