Le novità della legge di stabilità 2013 in materia pensionistica

Le novità della legge di stabilità 2013 in materia pensionistica

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha posto rimedio ad una situazione segnalata anche da un’inchiesta di Milena Gabanelli e Bernardo Iovene apparsa su Report nel febbraio 2012 dal titolo molto esplicito «Quando il pizzo è dovuto per legge – Migliaia di lavoratori dovranno pagare due volte i contributi. La legge è del 2010 [L. 122/2010 – Conversionein legge del D.L.78/2010. NdR]. Chi l’ha votata non se n’è accorto».

La Legge 122/2010 aveva introdotto pesanti oneri economici per la ricongiunzione presso un unico ente previdenziale di periodi contributivi maturati presso altri enti previdenziali, in quanto obbligava i lavoratori a versare nuovamente i contributi – peraltro già corrisposti ad altri enti per i periodi lavorativi precedenti – commisurati allo stipendio in godimento al momento della domanda di ricongiunzione. I costi della ricongiunzione da inesistenti fino alla L.122/10 erano diventati inaccettabili. La Legge di stabilità 2013 ha sanato in qualche misura questa situazione inaccettabile.
Giuliano Coan, nostro consulente in diritto previdenziale, chiarisce nell’articolo allegato le principali novità in materia di ricongiunzione, totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi.

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi

le novità della legge di stabilità 2013 di Giuliano Coan*

La legge di stabilità pone rimedio alle disuguaglianze prodotte dalla legge 122/2010 in tema di trasferimenti di contributi verso l’Inps da iscritti agli ex Istituti di previdenza gestiti dall’ex Inpdap cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 e senza diritto alla pensione.
Introduce, inoltre, la possibilità di mettere insieme gratuitamente i periodi assicurativi di più gestioni al fine di conseguire un trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla riforma Fornero che prevede dal 2013 un’età di 66 anni e 3 mesi ed almeno 20 anni di contributi.

Andiamo però con ordine e cerchiamo di fare chiarezza in questa intricata, complessa ed ostica materia.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi

L’istituto della ricongiunzione permette ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi, che sono in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali, di unificarli per ottenere la pensione da un unico ente. Per tale ragione presuppone posizioni contributive presso almeno due diverse gestioni previdenziali.

La ricongiunzione ha per oggetto la valutazione del periodo di lavoro già assistito da iscrizione ad altre gestioni o ex Casse, come servizio utile a tutti gli effetti, quindi
permette di far confluire i periodi assicurativi da una gestione all’altra che sarà quella che erogherà la pensione.

Tali ricongiunzioni possono essere per l’assicurato onerose o gratuite.
Possono riguardare periodi di iscrizioni all’Inps (la stragrande maggioranza dei casi), allo Stato oppure ad altre gestioni previdenziali.
Per i pubblici dipendenti con la ricongiunzione in “entrata” si valorizzano, come servizio utile Inpdap, tutti i periodi in cui l’assicurato è stato iscritto presso un’altra gestione pensionistica.
In “uscita” consente di trasferire ad altri enti previdenziali diversi dall’Inpdap, tutta la posizione assicurativa già maturata presso quest’ultimo.
Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.
La domanda deve essere presentata all’ente previdenziale presso cui si vuole trasferire la propria posizione assicurativa.

Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere

La ricongiunzione onerosa è una ricongiunzione in entrata, cioè di assunzione alla Casse ai fini di un unico trattamento di pensione dei periodi ex Inps, di altre gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps ossia di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti.

Il calcolo è effettuato sullo stipendio in godimento all’atto della domanda.
Destinatari sono i lavoratori dipendenti ovvero tutti coloro che sono ancora in attività di servizio iscritti alle casse.

Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere azzerrato

L’ipotesi in esame, definibile come ricongiunzione onerosa, pur consentendo di trasferire l’intera posizione contributiva maturata nell’Inps all’Inpdap, non prevede per il lavoratore alcun onere. E’ il caso in cui la ricongiunzione non ha bisogno di pagamento in quanto l’ammontare dei contributi previdenziali da trasferire supera la cosiddetta riserva matematica; in altre parole i contributi versati superano l’onere che deve sostenere l’ente accogliente per pagare la pensione incrementata dagli anni ricongiunti.

Ricongiunzione verso l’Inps ex art. 1 della legge n.29/79 e legge 322/1958

Qualsiasi lavoratore, che abbia versato all’INPS almeno un contributo settimanale che non abbia dato luogo a pensione, puo’ esercitare la ricongiunzione all’Inps dei periodi di iscrizione all’Inpdap. La legge 322/1958 prevedeva la costituzione gratuita della posizione assicurativa presso l’Inps per i casi di cessati senza il diritto a pensione. Per gli statali iscritti alla Cassa Stato (Ctps) avveniva d’ufficio mentre a domanda, per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi, Cpug. che doveva essere prodotta entro il 30 luglio 2010 data di entrata in vigore della legge 122/2010. Gli effetti furono talvolta dirompenti sulle cifre astronomiche richieste agli interessati per la regolarizzazione dei contributi.La sanatoria ripristina il trasferimento gratuito dei contributi presso l’Inps, a condizione che la cessazione dal servizio sia avvenuta entro il 30 luglio 2010.

Ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso casse professionisti legge 45/90.
La legge 45/90 riconosce la ricongiunzione onerosa di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti.

Al lavoratore dipendente, pubblico o privato o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione maturati presso le varie forme previdenziali, nella gestione cui è iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Questo processo comporta forti oneri a carico dell’interessato, non essendo applicabile la riduzione dell’onere del 50% come invece è previsto per i lavoratori dipendenti iscritti all’Inps (legge 29/79)

Gli effetti della ricongiunzione
Si precisa che l’onere a carico del richiedente per la ricongiunzione, è dato dalla monetizzazione in valore attuale della maggiorazione economica che la futura rendita pensionistica subirà a seguito della ricongiunzione del periodo richiesto. Lo stesso periodo come è evidente è utile anche ai fini del diritto
Conseguentemente tutte le innovazioni legislative che influenzano il calcolo della pensione si riverberano anche sul calcolo dell’onere della ricongiunzione che costituisce a tutti gli effetti una parte della pensione stessa.
La valutazione sulla convenienza o meno della ricongiunzione dipende da molti fattori e dati variabili, è, infatti, determinata dal costo dell’operazione in relazione ai benefici pensionistici che derivano. Si tratta quindi di una valutazione individuale che varia da caso a caso.
E’ propedeutico l’accertamento esatto della determinazione, si procede quindi al calcolo economico, considerando che dall’01.01.2001 l’onere della ricongiunzione è interamente deducibile ai fini fiscali.
Il lavoratore messo in condizione di conoscere compiutamente gli sviluppi, deciderà se accettare o rinunciare.
Tanto rappresentato, pur in presenza di aspetti da rivedere e migliorare sul versante dei coefficienti e su alcune evidenti differenze che andrebbero eliminate tra casse e casse, l’istituto della ricongiunzione ha una logica giusta ed equa fino a quando non si unificherà la normativa della moltitudine di Casse che erogano la pensione.

La totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione a differenza della ricongiunzione, consente a titolo gratuito l’unificazione dei periodi e l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti e il conseguente importo è versato all’Inps
L’Inps è deputato a corrispondere al pensionato la sommatoria delle rispettive quote di pensione ricevute, dopo 18 mesi dal conseguimento del diritto. In linea di principio, la totalizzazione si applica a qualsiasi lavoratore iscritto alle varie gestioni o enti privatizzati, compresa la gestione separata.

Attesa la gratuità della totalizzazione, la sua introduzione è conveniente in luogo della ricongiunzione dei contributi, in particolare rispetto a quella introdotta dalla legge 45/90 per i versamenti affluiti presso le casse per i liberi professionisti, certamente non favorevole a causa dell’onere elevato che deve essere versato presso la gestione accogliente e anche rispetto alla ricongiunzione prevista dalla legge 29 con onere ridotto al 50% presso altre gestioni.

La domanda di totalizzazione va presentata all’ultimo ente presso il quale il diretto interessato ha prestato attività di servizio.

LA NOVITA’ INTRODOTTA DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2013
CUMULO GRATIS MA SOLO PER LA VECCHIAIA
Finora, come abbiamo visto, coloro che potevano vantare contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse potevano ricorrere alla ricongiunzione onerosa o in alternativa alla totalizzazione, sebbene in quest’ultimo caso il trattamento pensionistico fosse calcolato con le regole del sistema contributivo salvo che si fosse acquisito un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni chiamate a totalizzare. Ora, ferme restando le predette disposizioni, la legge di stabilità 2013 introduce un’ulteriore novità molto importante, aggiunge la possibilità di cumulare gratuitamente tutti i periodi assicurativi.
Il “cumulo” consente di avere un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme d’assicurazione obbligatorie esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. I pro-quota saranno considerati con il metodo di calcolo derivante dalla sommatoria di tutte le anzianità contributive di periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni oggetto del cumulo, fermo restando che dal 1° gennaio 2012 dovrà necessariamente essere applicato, per le anzianità contributive maturate a decorrere da quella data, il sistema di calcolo contributivo.
Si potrà esercitare tale facoltà solo ed esclusivamente per ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero che, per i dipendenti statali, nel 2013 si conseguirà con 66 anni 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione.
La pensione di vecchiaia “cumulata” sarà ottenuta alla presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione eventualmente più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Sarà possibile ricorrere al cumulo anche per i trattamenti di inabilità e ai superstiti di un soggetto deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione onerosa dal 1° luglio 2010 potranno recedere e ottenere la restituzione di quanto versato a condizione che la contribuzione riunificata non abbia già dato luogo a pensione. Sarà possibile il recesso entro un anno.

gennaio 2013

* consulente in diritto previdenziale e docente