Anno di prova e formazione neoassunti: confermate le 50 ore, tornano le visite a scuole innovative per 3000 docenti

da OrizzonteScuola

Di redazione

Emanata la nota 30345 del 4 ottobre contenente le indicazioni sul periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Viene confermata la durata del percorso in 50 ore complessive e viene ripristinata la possibilità del visiting a scuole innovative

La ripartizione del monte ore complessivo

Nota Ministero

Attività docenti neoassunti

Incontri iniziali e di restituzione finale

Il tempo da dedicare agli incontri iniziali e finali è pari a 6 ore complessive.

Laboratori formativi

12 ore di formazione complessive: i laboratori possono svolgersi in presenza o online.

Temi specifici di questo anno:

  • iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza pandemica;
  • metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
  • competenze digitali dei docenti;
  • inclusione sociale e dinamiche interculturali;
  • gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni;
  •  competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills);
  •  bisogni educativi speciali;
  • motivare gli studenti ad apprendere;
  •  innovazione della didattica delle discipline;
  •  insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;
  •  valutazione finale degli apprendimenti;
  •  percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;
  • educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” presentato nel corso del 2020-2021.

Visite a scuole innovative

Tornano le visite alle scuole innovative per un massimo di 3000 docenti come indicato nella tabella allegata alla nota

Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici

Per ciò che concerne l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 850/2015. L’attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore.

Ad ogni docente in periodo di prova viene affiancato un tutor di riferimento. Il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

Sono i dirigenti scolastici a individuare i tutor.

Piattaforma Indire

L’apertura dell’ambiente online, predisposto da INDIRE, avverrà entro il mese di ottobre 2021. Le attività online corrispondono forfettariamente a 20 ore di impegno.

Chi deve svolgere il periodo di prova e formazione

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:

  •  neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
  • assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
  • personale che, in caso di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e prova;
  • personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
  • personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al DM 242/2021. Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021.

Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.