Elezioni organi collegiali: entro il 31 ottobre si concludono operazioni per quelli di durata annuale. Nota istruzioni

da OrizzonteScuola

Di redazione

Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022: pubblicata la nota ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021. Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Il ministero ricorda che entro il 31 ottobre 2021 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima.

La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021.

Nota

Allestimento locali adibiti al voto

Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Altre indicazioni del ministero:

  • evitare assembramenti nei locali
  • i locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il
    distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle operazioni di voto che tra
    questi ultimi e l’elettore
  • distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.
  • i locali devono essere dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare
  • deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare
  • I dirigenti scolastici potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più classi
  • per quanto attiene al numero e alla disposizione delle postazioni in cui esprimere il voto, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Operazioni di voto

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
– evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C;
– non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
– non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Scrutatori

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.