Lavoratori fragili: tutele prorogate fino al 31 dicembre 2021

da La Tecnica della Scuola

Con la conversione in Legge del D.L. n. 111/2021, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, sono state prorogate le tutele per i cd. lavoratori fragili.

LEGGE DI CONVERSIONE N. 133/2021

Chi sono i lavoratori fragili

Per lavoratori fragili si intendono “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.

Possibile lo smart working

Fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’utilizzazione in mansioni diverse, ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Assenza equiparata a ricovero ospedaliero

Viene anche prorogata al 31 dicembre 2021 la disposizione secondo cui ai lavoratori fragili, è riconosciuta, a determinate condizioni, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero, con esclusione dal periodo di comporto.

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Per quanto riguarda, infine, la sorveglianza sanitaria eccezionale, questa era già stata prorogata al 31 dicembre 2021, dall’art.6 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come fragili ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più comorbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.