Somministrazione farmaci salvavita in orario scolastico

Protocollo organizzativo per la somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico
Profili di responsabilità dirigenziali. Stato dell’Arte e ricognizione normativa

di Dario Angelo Tumminelli, Leon Zingales e Federica Maria Pagano

La somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico riguarda due fondamentali diritti della persona sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute (art. 32) e il diritto allo studio (artt. 3, 33 e 34). È bene dare lettura del primo comma dell’art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…». In questi ultimi anni si sta assistendo ad un aumento progressivo di richieste da parte delle famiglie che chiedono interventi mirati per la somministrazione di farmaci salvavita o indispensabili durante l’orario scolastico in modo da garantire ai propri figli una regolare fruizione del diritto allo studio. La somministrazione dei farmaci salvavita in ambito scolastico è riservata esclusivamente a quelle situazioni per le quali il Medico pediatra di famiglia o il Medico di Medicina Generale o ancora  un Medico dei Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie che ha in cura l’alunno/a, valuta l’assoluta necessità di assunzione del farmaco nell’arco temporale in cui l’alunno permane e frequenta la scuola (orario scolastico) e certamente riguardano tutte quelle patologie che metterebbero lo studente a serio rischio per la salute, qualora la terapia e/o farmaci non fossero somministrati. La somministrazione della terapia farmacologica può essere prevista in modo programmato, per la cura di particolari patologie croniche o, al bisogno, in presenza di patologie che possano manifestarsi con sintomatologia acuta. Certamente sono situazioni difficili e complesse da gestire, a volte emergenziali e spesso accade che gli insegnanti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sebbene adeguatamente preparati e formati con appositi corsi ad hoc, preferiscano comunque evitare l’assunzione di responsabilità extra, non indifferenti, spesso a causa della gravità di certe patologie e delle conseguenti situazioni da gestire e, se possono, cercano di evitare ulteriori incombenze. Il progressivo aumento di queste istanze da parte delle famiglie ha dato impulso alle Regioni a sottoscrivere dei protocolli di intesa con le Aziende Sanitarie e le Istituzioni scolastiche, per trovare un punto di incontro, stipulando convenzioni e accordi sulle modalità organizzative per affrontare queste situazioni complesse e delicate.

Per avere un’idea del trend di crescita del fenomeno si invitano i lettori alla consultazione del lavoro prodotto dall’Istituto Nazionale di Statistica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nell’ambito dei lavori del Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci a scuola (decreto direttoriale n.14/I del 11 settembre 2012). L’ISTAT e il MIUR hanno realizzato congiuntamente una rilevazione, nell’anno scolastico 2013-2014, sulla somministrazione dei farmaci nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali. Nell’indagine si è posto l’obiettivo di rilevare le richieste e le modalità organizzative adottate dalla scuola per la somministrazione di farmaci ad alunni affetti da patologie croniche. L’indagine, relativa all’anno scolastico 2013-2014, si è svolta tra aprile e giugno del 2014 ed ha ricevuto informazioni da parte di 19.815 scuole, pari al 78 % delle scuole oggetto di indagine. Data di pubblicazione il 16 febbraio 2015, consultabile dal link https://www.istat.it/it/archivio/149389

Il presente lavoro ha, dunque, come scopo quello di approfondire il quadro normativo delle responsabilità che investono la figura del Dirigente scolastico nella direzione responsabile e autonoma dell’istituti scolastici.

Riferimenti normativi

Punto di riferimento sull’argomento sono le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico emanate il 25 novembre 2005 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR e il Ministero della Salute. Il MIUR, infatti, con nota prot. n. 2312/Dip/Segr, avente oggetto “Somministrazione farmaci in orario scolastico, congiuntamente e d’intesa con Ministero della Salute, ha trasmesso un documento definito “Atto di raccomandazioni”, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere degli alunni, all’interno della struttura scolastica. Dopo 12 anni, con la successiva Circolare Ministeriale n. 321 del 10 ottobre 2017 avente come oggetto: “Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci indispensabili”, il Ministero dell’Istruzione – MI, ha nuovamente ricordato, a tutta la comunità scolastica, le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola. Il Consiglio di Istituto gioca un ruolo importante. Qualora nel Regolamento Interno di Istituto non fosse presente un protocollo organizzativo per la somministrazione dei farmaci salvavita a scuola, sarebbe necessario prevedere il prima possibile alla modifica dello stesso e, contestualmente, adottare anche un Protocollo. Il Dirigente scolastico dovrà dare impulso alla modifica del regolamento.

Modalità

È opportuno evidenziare che la somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico può avvenire solo quando non sono richieste al somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica del personale (art. 2 Linee guida). La richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla famiglia al Dirigente Scolastico ha validità per l’anno scolastico in corso e deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico (anche per eventuale proroga). La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle Aziende sanitarie compenti. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che abbia seguito appositi corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Possono essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici Regionali, specifici moduli formativi per il personale interno, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni di volontariato. In assenza di disponibilità tra il personale interno alla scuola è possibile concedere allo studente, se maggiorenne, l’autorizzazione alla somministrazione; se lo studente è minorenne verrà richiesta specifica autorizzazione da parte dei genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

  • La famiglia e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale inoltrano una formale richiesta/istanza indirizzata al Dirigente Scolastico in cui viene riportato: il nome e cognome dell’alunno, precisano la patologia di cui soffre, comunicano il nome commerciale del farmaco e chiedono, in caso di necessità, l’autorizzazione alla somministrazione del farmaco, in orario scolastico, da parte del personale scolastico, del farmaco indicato dal medico. La famiglia, altresì, fornisce alla scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso. Il farmaco sarà conservato a scuola, in luogo individuato idoneo e sicuro per la durata dell’anno scolastico. La famiglia comunica con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura.
  • Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta da parte della famiglia, acquisita la certificazione del medico, verifica preliminarmente la disponibilità da parte degli operatori scolastici al fine di garantire la somministrazione di farmaci, successivamente, acquisita la disponibilità, autorizza espressamente il personale scolastico individuato alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato dal medico sollevando contestualmente l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le conseguenze sul minore. Il Dirigente Scolastico individua il luogo fisico idoneo e sicuro per la conservazione del farmaco, garantisce la corretta conservazione del farmaco, concede l’accesso ai locali dell’istituto durante l’orario di scuola ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci ed individua il luogo fisico per la somministrazione della terapia da effettuare, nel rispetto della riservatezza.
  • Il medico curante, con un apposito certificato, richiede la somministrazione di farmaci a scuola solo in assoluto caso di necessità; indicando la somministrazione del farmaco, non si deve richiedere discrezionalità nella posologia, nei tempi e nelle modalità. Il certificato dovrà indicare lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, la modalità e tempi di somministrazione, la posologia. Il certificato dovrà contenere la modalità di conservazione del farmaco, la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del personale scolastico privo di competenze sanitarie ed infine indicherà le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o gli eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.

Si richiama l’opportunità che la richiesta sia firmata da entrambi i genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, viste le ultime pronunce giurisprudenziali in merito al diritto all’informazione dei genitori da parte dell’istituzione scolastica. Certamente il Dirigente scolastico, acquisita l’istanza, dovrà prontamente attivarsi promuovendo la politica di governance necessaria per la corretta gestione della problematica, soprattutto se, verificata l’indisponibilità di personale interno (art. 4 delle Raccomandazioni), dovrà premunirsi di personale idoneo, attraverso il ricorso a Enti terzi, pubblici o privati, stipulando accordi, convenzioni e/o collaborazioni, ad esempio, con gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali o  Associazioni di Volontariato, in primis tra tutte la Croce Rossa Italiana – C.R.I., le Unità Mobili di Strada, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue – AVIS e la LILT.

Approfondimento Corre l’obbligo di precisare che, una volta espletata tutta la procedura ovvero, qualora il Dirigente, avendo preventivamente richiesto la disponibilità al personale interno e non avendone trovata, avendo ricercato nel territorio personale esterno specializzato da utilizzare attraverso protocolli d’intesa, accordi e/o convenzioni con gli altri soggetti Istituzioni regionali e locali, gli Enti terzi e le Associazioni di volontariato, solo qualora nessuna delle soluzioni sopra prospettate fosse possibile e praticabile,  prontamente dovrà darne immediata comunicazione alla famiglia, o a chi esercita la responsabilità genitoriale e contestualmente al Sindaco del Comune di residenza.

Conformemente al principio di leale collaborazione, sancito nella Costituzione (art. 120), secondo cui i diversi organi di governo devono cooperare fra loro nell’interesse della Repubblica, il Dirigente scolastico può attivare un protocollo d’intesa con i diversi soggetti istituzionali, insistenti nel territorio: Ambito Territoriale di riferimento, Azienda Sanitaria, e altri soggetti istituzionali.

Art. 120 comma 2 Costituzione Italiana << Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.>>

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

È in tal senso, in merito al principio di leale collaborazione, che va letta la recente pronuncia del TAR Campania Napoli, sez. IV, sentenza n. 2788 del 1 giugno 2016, secondo la quale “in definitiva spetta al dirigente scolastico prevedere modalità di conservazione del farmaco ed individuare specificamente la persona deputata alla sua somministrazione in caso di manifestazione di episodi di crisi, mentre le altre amministrazioni, ciascuna per la rispettiva competenza, hanno l’obbligo di intervenire solo quando il dirigente scolastico abbia certificato, sotto la propria responsabilità anche contabile, che all’interno dell’istituto non vi sono figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito”.

Anche il TAR Salerno si è espresso a riguardo, in linea con lo stesso orientamento del Tribunale Amministrativo campano, sul ricorso dei genitori di un alunno affetto da “Sindrome di Dravet”, che chiedevano l’annullamento, del provvedimento n. prot. 5142 V10 del 14 novembre 2018 a firma del Dirigente dell’Istituto scolastico. Nel provvedimento l’Istituto scolastico ravvisava la necessità di garantire al minore disabile una figura specializzata per la somministrazione dei farmaci ed evidenziava, dandone atto, che la competente AUSL non aveva ancora provveduto in tal senso. Il TAR ha condannato l’AUSL territorialmente competente alla predisposizione del necessario servizio infermieristico.

Anche la giurisprudenza del Tribunale ordinario ha lo stesso orientamento. A titolo di esempio il Tribunale di Roma I sezione lavoro, nella sentenza 28 febbraio 2002, n. 2779, ha statuito che: “il diritto all’istruzione del minore ed all’inserimento nella scuola ordinaria può essere attuato solo garantendo la presenza di personale sanitario in grado di riconoscere e di intervenire tempestivamente nell’eventualità di reazioni allergiche a carico del minore, la cui insorgenza e gravità è, come comprovato dalla documentazione sanitaria in atti, del tutto improvvisa ed imprevedibile. Deve pertanto ritenersi la sussistenza del fumus boni iuris in merito alla pretesa di parte ricorrente di ottenere, in attuazione dei precisi obblighi di prevenzione individuale e collettiva nonché di assistenza ed integrazione del portatore di handicap gravanti sulla asl, la presenza di un presidio infermieristico presso l’istituto scolastico frequentato dal minore, quantomeno durante l’orario scolastico obbligatorio”.

È bene ricordare che la Sanità rientra tra le materie di competenza regionale. Molti Uffici Scolastici Regionali – U.S.R. (Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Emilia Romagna) d’intesa con le rispettive Regioni hanno attivato specifici protocolli per disciplinare e regolamentare questa materia così delicata. A titolo di esempio, l’U.S.R. Lazio con la Regione Lazio ha siglato il protocollo “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito e orario scolastico”. In Emilia con delibera di G.P. Rimini n. 124 del 17 luglio 2013 si è dato avvio al “protocollo di intesa interistituzionale per la somministrazione dei farmaci ad alunni in contesti extra-familiari, educativi o scolastici” o ancora la Regione Toscana con delibera n. 112 del 20 febbraio 2012, recepisce l’Accordo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale siglato a seguito dell’Atto di Raccomandazioni del 25.11.2005.

Nella prassi comune, a scuola si possono rinvenire le seguenti tipologie di casi:

  • Alunno sano, in cui si verifica una situazione di emergenza;
  • Alunno con patologia cronica non comunicato dalla famiglia
  • Alunno con patologia cronica in cui si chiede la somministrazione ciclica o continua di farmaci salvavita;
  • Alunno con patologia cronica in cui si verifica una situazione di emergenza.

Nei casi gravi e urgenti il Dirigente scolastico dovrà fare immediatamente ricorso ai servizi di Pronto Soccorso (118) previsti dal Sistema Sanitario Nazionale – S.S.N., avvertendo contemporaneamente la famiglia (vedi art. 5 raccomandazioni).

È opportuno precisare che la somministrazione continua di farmaci salvavita in ambito scolastico per via parentale, può essere esclusivamente affidata a personale con particolari competenze sanitarie (infermieri) o ai familiari dell’alunno o ancora personale delegato dalla famiglia. Nel caso in cui la famiglia non è in grado di provvedere da sola sarà necessario stipulare accordi e convenzioni con Enti terzi e Associazioni di Volontariato: Croce Rossa Italiana, le Unità Mobili di Strada, l’AVIS e la LILT.

La prestazione del soccorso da parte degli operatori scolastici dovrà essere supportata da una specifica “formazione in situazione” riguardanti le singole patologie, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza. Il Dirigente scolastico dovrà attivarsi per la formazione del personale individuato ai sensi del Decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo appositi corsi di formazione per il personale interno dichiaratosi disponibile alla somministrazione del farmaco. L’art. 15 del summenzionato “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro, Dirigente scolastico, di “informazione e formazione adeguate per i lavoratori” mentre l’art. 37 comma 90, stabilisce che “i lavoratori incaricati(…) di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza devono ricevere una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico”.

Nel prevenire e ridurre rischi e possibili incomprensioni e soprattutto per far acquisire maggiore consapevolezza al personale della scuola sulle problematiche associate al mancato intervento e/o somministrazione di un farmaco salvavita in situazioni emergenziali, il Dirigente scolastico dovrà attivarsi per informare e formare adeguatamente il personale sui rischi di natura penale, civile e disciplinare che si possono incorrere. A tal fine è opportuno dare lettura di quattro importanti articoli, 589, 590, 591 e 593 del Codice Penale, Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398 “Abbandono di persone minori o incapaci” tratto dal Libro secondo – Titolo XII – “Dei delitti contro la persona” – Capo I – “Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale”.

Art. 589 Codice Penale <<Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni>>   Art. 590 Codice Penale <<Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.>>   Art. 591 Codice Penale <<Chiunque abbandonauna persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.>>   Art. 593 Codice Penale <<Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale [c.p. 582, 583], la pena è aumentata [c.p. 64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata [c.p. 63]. >>

Vale la pena ricordare alcune importanti sentenze: TAR Sardegna con sentenza n. 2018 del 22 giugno 2011 ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR e il Dirigente scolastico, stabilendo il risarcimento economico del danno subito di un bambino disabile, in situazione di “gravità”, certificato ai sensi art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 39 del 17 febbraio 1992 – Suppl. Ordinario n. 30. La sentenza riporta il caso di un bambino disabile “autistico con crisi epilettiche”, impedito nella frequenza, con evidente lesione del diritto allo studio, rimasto confinato nelle mura domestiche, durante l’anno scolastico, adducendo la motivazione che nessuno del personale interno a disposizione della scuola aveva dato disponibilità a somministrare i farmaci di cui necessitava in caso di una crisi. La sentenza richiama esplicitamente le Linee Guida e Raccomandazioni del 25 novembre. A seguire se ne riporta l’estratto.

<<Quanto all’elemento della colpa non può non sottolinearsi la inescusabilità di un comportamento negligente sia sotto il profilo temporale (considerato che la grave questione fu portata all’attenzione dell’amministrazione scolastica quantomeno dal precedente anno scolastico), sia sotto il profilo della mancata applicazione delle direttive ministeriali in materia, emanate da tempo, come si è detto. Per quanto concerne la determinazione del danno risarcibile, il Collegio ritiene di dover seguire l’orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass. sez. iii, 30 aprile 2009 n. 10120 e sez. i 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. ss.uu. 19 agosto 2009 n. 18356) … il danno è individuabile nella compressione dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione provocati dalla mancata frequenza scolastica del figlio dei ricorrenti, per un periodo che si può indicare in mesi sei.>>

Certamente nel caso in cui dovesse verificarsi una emergenza, come sopra richiamato, prevedibile nel caso di un alunno con malattia cronica, o in fase di una crisi acuta non prevedibile, o ancora nel caso di un l’alunno sano o comunque non certificato, l’insegnante o il collaboratore scolastico hanno l’obbligo di intervenire prontamente e fronteggiare la situazione di emergenza. Corre l’obbligo di dare letture del comma 2 dell’art. 40 del Codice Penale rubricato “Rapporto di causalità

Art. 40 Codice Penale <<1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.>>

Dalla lettura si comprende bene che la Legge punisce non solo colui che cagiona un danno, ma anche chi non ha impedito il verificarsi dell’evento dannoso, “non impedire un evento equivale a cagionarlo”. Se gli insegnanti o il personale amministrativo, tecnico e ausiliario non intervengono prontamente, le conseguenze saranno certamente oltre di natura civile e disciplinare anche penale. Un rifiuto alla somministrazione esporrebbe a un pericolo di incolumità dell’alunno. Pertanto si potrebbe perfezionare il reato previsto all’art. 591 c.p. ovvero “abbondono di minore di anni quattordici o persona incapace di provvedere a sé stesso” o ancora più grave l’art. 593 c.p. “omissione di pronto soccorso”. Tale reato è punito con maggiore severità se dall’abbandono deriva la morte o una lesione grave e personale. Il rifiuto alla somministrazione del farmaco in caso di emergenza è qualificato anche come inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile.

Articoli Codice Civile <<Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.   Art. 2047. (Danno cagionato dall’incapace). In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.   Art. 2048. (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte). Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. >>

Per completezza della trattazione si riporta il protocollo organizzativo presente nel sito  dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, diretto da Leon Zingales, uno degli autori del presente articolo, e consultabile dal link: https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/2019_-_2020/15_SCHEMA_PROTOCOLLO_FARMACI_somministrazione_farmaci.doc

Bibliografia

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 3, 32, 33 e 34 e 120
  • CODICE CIVILE art. 2043, 2047 e 2048 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
  • CODICE PENALE art. 40, 589, 590, 591 e 593 Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “correttivo
  • LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
  • MIUR con nota prot. n. 2312/Dip/Segr “Somministrazione farmaci in orario scolastico
  • Circolare Ministeriale n. 321 del 10 ottobre 2017 “Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci indispensabili
  • TAR CAMPANIA Napoli, sez. IV, sentenza n. 2788 del 01 giugno 2016
  • TAR SARDEGNA, sentenza n. 2018 del 22 giugno 2011
  • TRIBUNALE DI ROMA, sezione lavoro, sentenza n. 2779 del 28 febbraio 2002
  • REGIONE TOSCANA delibera n. 112 del 20 febbraio 2012
  • Rilevazione ISTAT-MIUR https://www.istat.it/it/archivio/149389