Supplenti Covid, FLC CGIL: prorogare i contratti fino al 30 giugno

da La Tecnica della Scuola

Il Sostegni bis ha confermato il cosiddetto organico Covid nelle istituzioni scolastiche. Contrariamente però allo scorso anno, al momento è stato posto il termine del 30 dicembre 2021.

Contratti personale docente

In particolare, è stata autorizzata l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia.

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente in questione assicurerà lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile.

Contratti personale ATA

La stessa disposizione normativa autorizza inoltre ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica.

La FLC CGIL chiede la proroga

Chiediamo alle forze politiche – scrive il Sindacato – la proroga dei contratti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in modo da garantire continuità didattica e possibilità per le scuole di programmare e gestire  le risorse professionali con tempi congrui“.

Altre richieste

È opportuno intervenire a favore dell’accesso ai permessi di 150 ore per il diritto allo studio da parte dei “supplenti COVID”, in modo che se il legislatore accoglierà la richiesta di proroga dei contratti, chi sta portando avanti degli studi durante il lavoro possa usufruire dei permessi” continua la FLC CGIL, che conclude “Riprenderemo la nostra campagna per l’equiparazione stipendiale tra i supplenti temporanei e docenti con contratto a tempo indeterminato o al 30 giugno/31 agosto, anche rilanciando la vertenza per far accedere i supplenti brevi alla Retribuzione Professionale Docente o al Compenso Individuale Accessorio“.