Obbligo scolastico può essere assolto con l’istruzione parentale. Chiarimenti

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da OrizzonteScuola

Di redazione

L’istruzione parentale è una delle forme con le quali può essere assolto l’obbligo scolastico. Al proposito il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23 stabilisce che: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”

A ricordarlo una Nota dell’Usr Lombardia.

Gli studenti devono essere registrati in anagrafe al Sidi? La risposta è sì. La norma primaria non prevede che i genitori si avvalgano della facoltà di richiedere gli esami di idoneità, ma prescrive che gli studenti debbono sostenerli – chiarisce l’usr.

Di qui la necessità di mantenere in anagrafe gli studenti e i loro tutori legali per i dovuti controlli da parte dell’istituzione scolastica.

Gli studenti che si avvalgono di istruzione parentale, inoltre, debbono essere registrati nelle anagrafiche del SIDI, senza con ciò risultare iscritti; pertanto, la cancellazione dei loro dati, spesso richiesta da parte delle famiglie che invocano il diritto all’“istruzione famigliare” è impossibile e il fondamento della necessità di trattare il dato (anagrafica, residenza, recapito, tutori) trova fondamento nell’obbligo di controllo in capo all’Istituzione scolastica.

Assolvimento obbligo

L’ordinamento scolastico vigente continua a prevedere la possibilità – per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale – di non far frequentare la scuola dell’obbligo ai minori, ma di svolgere un percorso di istruzione “privato”, autogestito o realizzato con l’ausilio di soggetti esterni.

Connesso a tale diritto, resta però fermo l’obbligo – per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale – di “dimostrare la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.

I controlli si sostanziano, oggi, nell’effettuazione annuale degli esami di idoneità (il cui regime è dunque diverso rispetto a quelli comunque previsti per gli studenti che frequentano i corsi non paritari).