Pensioni scuola, la FLC CGIL chiede la proroga al 30 novembre per la presentazione delle domande

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da La Tecnica della Scuola

Mancano due settimane al termine fissato dal D.M. 294 e dalla nota 30142 del 1 ottobre 2021 per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2022.

Secondo la circolare annuale la scadenza, quest’anno, è notevolmente anticipata rispetto agli anni scorsi. Infatti, il personale docente, educativo e ATA dovrà presentare l’istanza tramite POLIS entro il 31 ottobre 2021. Resta invece ferma la scadenza del 28 febbraio 2022 per i Dirigenti scolastici.

In proposito, la FLC CGIL ha avanzato la seguente richiesta proroga termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione del personale scolastico: “La scrivente Organizzazione Sindacale, visti i tempi strettissimi e notevolmente anticipati rispetto al passato, considerata l’importanza di una scelta che richiede ponderazione e la complessità delle procedure, CHIEDE di prorogare il termine per la presentazione delle domande stesse almeno al 30 novembre 2021“.

LA CIRCOLARE

IL DECRETO

LA TABELLA RIEPILOGATIVA

Le due istanze

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

Prima istanza per le cessazioni ordinarie

Conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);
  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
  • Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Seconda istanza per quota 100

La seconda conterrà esclusivamente:

  • Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

Il Ministero fa anche sapere che, in presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota 100, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono infine anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

I requisiti per andare in pensione

Riportiamo di seguito i requisiti previsti per i pensionamenti dal 1° settembre 2022.

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata – articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Opzione donna – Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178

Quota 100 – Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2022.