Permessi diritto allo studio docenti e Ata, non sono validi per la preparazione ai concorsi scuola

da OrizzonteScuola

Di redazione

A metà novembre scadono i termini per la presentazione delle domande per i permessi retribuiti per consentire la frequenza ai corsi di studio formalizzati nelle 150 ore individuali.

L’elenco dei docenti ammessi a fruire delle ore per il diritto allo studio è pubblicato dai singoli Uffici Scolastici (ai quali si rimanda). Per ciascuno è indicato il monte ore massimo concesso nell’anno solare.

I permessi diritto allo studio sono validi per le attività di studio preparatorie agli esami? No, non sono validi, come già abbiamo esplicitato in un altro articolo.

Infatti la circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’Aran”.

La preparazione per il concorso ordinario non rientra tra le tipologie per cui è possibile concedere permessi studio, in quanto non si tratta di un corso finalizzato al conseguimento di un titolo o di una qualifica, per il quale sia prevista la frequenza.

Chi può presentare la domanda?

  • personale docente ed educativo
  • personale Ata
  • personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica

Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale)
Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio.

A chi presentare la domanda?
Alla Segreteria scolastica della scuola di servizio.
La scuola la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Il personale impegnato in più scuole la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all’altra o alle altre.