Cessazioni dal servizio personale scuola

Cessazioni dal servizio personale scuola: le domande entro il 25 gennaio 2013

I requisiti, le procedure e le modalità di presentazione delle domande di pensione di docenti, ATA ed educatori definite nel DM 97/12.

Il MIUR ha pubblicato il Decreto Ministeriale 97/12 e la Circolare Ministeriale 98/12 relativi alle procedure per la cessazione dal servizio per il personale della scuola, dal 1 settembre 2013.

Con i due atti si fissa la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e di mantenimento in servizio a venerdì 25 gennaio 2013.

 

Modalità di presentazione delle domande

Anche per questo anno la modalità di presentazione delle domande di pensione prevede due fasi distinte:

  1. la domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con contestuale richiesta dipart-time, verrà inoltrata via web. Sul sito sono disponibili una guida eun video che illustrano le procedure da seguire per la registrazione.
  2. La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verrà gestitanei confronti dell’INPDAP-INPS, nei seguenti modi:
    • –  presentazione della domanda on line,
    • –  presentazione della domanda tramite contact center integrato,
    • –  presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita delPatronato.
  3. L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio. Una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti sarà data informazione al dipendente da parte degli Uffici Scolastici Regionali o dalle istituzioni scolastiche per coloro che sono stati assunti dopo il 2000.

È importante vigilare sull’accertamento dei requisiti, onde non incappare in un pensionamento che non corrisponda all’accesso all’assegno pensionistico.

 

Requisiti per il diritto al pensionamento al 31 dicembre 2011

Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, facendo salvo però il diritto all’applicazione della normativa precedente per coloro che ne abbiano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.

Ricordiamo quindi che in base alla normativa di cui sopra per il personale della scuola statale i requisiti per la pensione di anzianità sono di:

  • 36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica
  • 35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica. Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Restano anche confermati, per la medesima normativa, sia il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi che il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne.

Per tutte le donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, la quale consente l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva, requisiti posseduti entro il 31/12/2012, optando per il calcolo contributivo.

 

Nuove regole per l’accesso al regime pensionistico come regolate dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011

Dal 1 gennaio 2013 i requisiti, da possedersi al 31 dicembre 2013, sono così modificati:

  • Pensione di vecchiaia – 66 anni e 3 mesi di età per uomini e donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2013.
  • Pensione anticipata – 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per gli uomini, senza operare alcun arrotondamento.

La cessazione anticipata prevede una penalizzazione sull’assegno pensionistico per chi lascia il servizio prima del compimento di 62 anni di età, pari all’1% per i primi due anni di anticipo rispetto alla suddetta età; tale percentuale è elevata al 2% per ogni anno ulteriore rispetto ai primi 2. Nel caso in cui l’età del pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

È fatto salvo che non troverà applicazione la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici per chi raggiungerà il precedente requisito di servizio entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, (includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria).

Per le donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, la quale consente, optando per il calcolo contributivo, l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva, requisiti, che se posseduti entro il 31/12/2013, daranno l’accesso alla pensione dal 1° settembre 2014, per effetto della finestra.

 

Mantenimento in servizio oltre i limiti di età

Nella circolare viene precisato che, con la manovra economica 2011 (Legge 122/10), il mantenimento in servizio viene assimilato a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse.
Il MIUR fornisce indicazioni affinché i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio siano applicati in maniera puntuale e motivata per evitare conseguenze sulle future assunzioni in ruolo.
Per coloro che hanno raggiunto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 2011 e che intendano permanere in servizio, viene confermata la direttiva 94/09.

Il mantenimento in servizio per 2 anni è possibile solo per coloro che non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione (per coloro che hanno maturato il diritto entro il 31 dicembre 2011).
Restano comunque vigenti le norme speciali (DLgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima.

 

Collocamento a riposo “forzato” del personale dirigente, docente, educativo ed ATA, per il raggiungimento dei requisiti massimi

L’età massima per poter rimanere in servizio è di 66 anni e tre mesi per uomini e donne, da compiersi entro il 31 agosto 2013.
Per il collocamento a riposo “forzato” del personale che abbia raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2011 è confermata la direttiva 94/09. Il termine di preavviso è di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal 1 settembre 2013.
L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro unilaterale, per i dipendenti che maturano i requisiti della pensione anticipata a decorrere dal 1 gennaio 2013.
In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la penalizzazione nel trattamento pensionistico per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.
I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento del tetto massimo contributivo nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

 

Dirigenti scolastici

Il termine della presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è il 28 febbraio come previsto dalle norme del CCNL/10 dell’Area V della dirigenza.
Il recesso avrà le stesse modalità che regolano le cessazioni del comparto scuola, se verrà prodotto entro la data indicata.
Le istanze di trattenimento in servizio oltre i limiti di età andranno valutate in base all’eventuale esubero determinato dal dimensionamento scolastico e ai numeri di immissione in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici a seguito delle procedure concorsuali.
Presso tutte le sedi della FLC CGIL e dell’INCA CGIL (in Italia e all’estero) è disponibile uno specifico servizio di consulenza: vista la delicatezza e la complessità dei calcoli per determinare l’ammontare della pensione e della liquidazione, è consigliabile che la pratica pensionistica sia istruita e seguita in ogni sua fase dal patronato INCA CGIL che è soggetto accreditato presso il Ministero del Lavoro e garantisce competenza e professionalità.
Il patrocinio è del tutto gratuito.