LA PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2013
In data 20 dicembre 2012l il MIUR ha pubblicato il DM 97/2012 e la CM 98/2012 che stabiliscono le modalità per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, di trattenimento in servizio e di accesso al trattamento di pensione con decorrenza 1° settembre 2013.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Domanda di cessazione dal servizio, con l’eventuale contemporanea richiesta di part-time Quando: Entro il 25 gennaio 2013. del MIUR (www.istruzione.it). |
Revoca della stessa domanda precedentemente inviata Quando: Entro il 25 gennaio 2013. del MIUR (www.istruzione.it). |
Domanda di trattamento di pensione Quando: Entro il 25 gennaio 2013. – Tramite accesso al sito dell’INPS – ex gestione INPDAP, previa registrazione. – Tramite Contact Center Integrato (numero verde 803164). |
Domanda di permanenza in servizio Quando: Entro il 25 gennaio 2013. |
REQUISITI PER L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE
CESSAZIONE D’UFFICIO PER LIMITI DI ETÀ CON PREAVVISO ENTRO IL 28/2/2013 |
REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI ENTRO IL 31/12/2011 |
per il personale nato prima dell’1/9/1947 |
Anni 20 di contribuzione oppure anni 15, per il personale con periodi contributivi antecedenti l’1/1/1993 |
per il personale nato tra l’1/9/1947 e il 31/8/1948 |
35 anni di contribuzione |
per compiuto quarantennio di servizio |
Almeno 39 anni , 11 mesi e 16 giorni, indipendentemente dall’età anagrafica. |
per i dipendenti che prestano servizio in virtù di proroga concessa fino al 31/8/2013 |
Requisiti contributivi già maturati |
CESSAZIONE D’UFFICIO CON PREAVVISO ENTRO IL 28/2/2013 |
REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI DOPO IL 31/12/2011 |
Uomini: 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva Donne: 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva |
Requisiti contributivi da maturare entro il 31/8/2013, congiunti a 62 anni di età. |
CESSAZIONE A DOMANDA PER LIMITI DI ETÀ |
REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI ENTRO IL 31/12/2011 |
per il personale che compirà il 65° anno di età nel periodo compreso fra il 1/9/2013 e il 31/12/2013 |
35 anni di contribuzione, in possesso al 31/12/2011 |
per i dipendenti che intendano cessare in anticipo rispetto alla scadenza della proroga concessa in precedenza |
Requisiti contributivi già maturati |
CESSAZIONI A DOMANDA DIMISSIONI VOLONTARIE |
REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI ENTRO IL 31/12/2011 |
Per il personale che ha maturato la “QUOTA 96”, senza arrotondamenti. I requisiti di età e contribuzione stabiliti per il raggiungimento della quota sono considerati al 31/12/2011. |
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PERSONALE FEMMINILE 61 anni di età entro il 31/12/2011 |
Anni 20 di contributi oppure anni 15, per il personale con periodi contributivi antecedenti l’1/1/1993 requisiti maturati entro il 31/12/2011 |
PENSIONE ANTICIPATA Uomini: 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva Donne:41annie5mesidianzianità contributiva |
Requisiti da maturare entro il 31/12/2013 |
PERSONALE FEMMINILE CON “OPZIONE CONTRIBUTIVA” |
Almeno 57 anni di età e non meno di 35 anni di contribuzione entro il 31/12/2012. |
PENSIONE E SERVIZIO A PART-TIME
Coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità possono, in alternativa alla cessazione dal servizio, chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. La richiesta deve essere formulata con unica istanza mediante la citata procedura “istanze on line”; in essa gli interessati devono esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non fosse possibile la concessione del part-time.
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo dell’interessato, ma dipende dalle valutazioni che l’amministrazione scolastica compie in ordine all’organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria. Pertanto, l’accoglimento della domanda di mantenimento in servizio oltre i limiti di età o di anzianità contributiva, è soggetta alla discrezionalità dell’amministrazione. Resta invece in vigore il diritto del dipendente di chiedere il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età fino alla maturazione dell’anzianità contributiva minima (20 anni) indispensabile ai fini del trattamento di pensione, ma non oltre il 70° anno di età.
Rosario Cutrupia