LA PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2013

LA PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2013

In data 20 dicembre 2012l il MIUR ha pubblicato il DM 97/2012 e la CM 98/2012 che stabiliscono le modalità per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, di trattenimento in servizio e di accesso al trattamento di pensione con decorrenza 1° settembre 2013.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Domanda di cessazione dal servizio, con l’eventuale contemporanea richiesta di part-time

Quando: Entro il 25 gennaio 2013.
Come: Esclusivamente tramite la procedura POLIS “istanze on line”, disponibile nel sito

del MIUR (www.istruzione.it).

Revoca della stessa domanda precedentemente inviata

Quando: Entro il 25 gennaio 2013.
Come: Esclusivamente tramite la procedura POLIS “istanze on line”, disponibile nel sito

del MIUR (www.istruzione.it).

Domanda di trattamento di pensione

Quando: Entro il 25 gennaio 2013.
Come: – Tramite procedura telematica attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato.

– Tramite accesso al sito dell’INPS – ex gestione INPDAP, previa registrazione. – Tramite Contact Center Integrato (numero verde 803164).

Domanda di permanenza in servizio

Quando: Entro il 25 gennaio 2013.
Come: In forma cartacea alla scuola di titolarità o di servizio.

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE

CESSAZIONE D’UFFICIO PER LIMITI DI ETÀ CON PREAVVISO ENTRO IL 28/2/2013

REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI ENTRO IL 31/12/2011

per il personale nato prima dell’1/9/1947

Anni 20 di contribuzione

oppure anni 15, per il personale con periodi contributivi antecedenti l’1/1/1993

per il personale nato tra l’1/9/1947 e il 31/8/1948

35 anni di contribuzione

per compiuto quarantennio di servizio

Almeno 39 anni , 11 mesi e 16 giorni,

indipendentemente dall’età anagrafica.

per i dipendenti che prestano servizio in virtù di proroga concessa fino al 31/8/2013

Requisiti contributivi già maturati

CESSAZIONE D’UFFICIO CON PREAVVISO ENTRO IL 28/2/2013

REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI DOPO IL 31/12/2011

Uomini: 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva

Donne: 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva

Requisiti contributivi da maturare entro il 31/8/2013, congiunti a 62 anni di età.

CESSAZIONE A DOMANDA PER LIMITI DI ETÀ

REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI ENTRO IL 31/12/2011

per il personale che compirà il 65° anno di età nel periodo compreso fra il 1/9/2013 e il 31/12/2013

35 anni di contribuzione, in possesso al 31/12/2011

per i dipendenti che intendano cessare in anticipo rispetto alla scadenza della proroga concessa in precedenza

Requisiti contributivi già maturati

CESSAZIONI A DOMANDA DIMISSIONI VOLONTARIE

REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI ENTRO IL 31/12/2011

Per il personale che ha maturato la “QUOTA 96”, senza arrotondamenti.

I requisiti di età e contribuzione stabiliti per il raggiungimento della quota sono considerati al 31/12/2011.

  •  35 anni di contribuzione congiunti a 61 anni di età;
  •  36 anni di contribuzione congiunti 60 di età;
  •  35 anni di contribuzione congiunti a 60 di età, a condizione che la somma dei mesi e giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi consenta di raggiungere la “quota 96”.

PERSONALE FEMMINILE 61 anni di età entro il 31/12/2011

Anni 20 di contributi oppure anni 15, per il personale con periodi contributivi antecedenti l’1/1/1993

requisiti maturati entro il 31/12/2011

PENSIONE ANTICIPATA

Uomini: 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva

Donne:41annie5mesidianzianità contributiva

Requisiti da maturare entro il 31/12/2013

PERSONALE FEMMINILE CON “OPZIONE CONTRIBUTIVA”

Almeno 57 anni di età e non meno di 35 anni di contribuzione entro il 31/12/2012.

PENSIONE E SERVIZIO A PART-TIME

Coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità possono, in alternativa alla cessazione dal servizio, chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. La richiesta deve essere formulata con unica istanza mediante la citata procedura “istanze on line”; in essa gli interessati devono esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non fosse possibile la concessione del part-time.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo dell’interessato, ma dipende dalle valutazioni che l’amministrazione scolastica compie in ordine all’organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria. Pertanto, l’accoglimento della domanda di mantenimento in servizio oltre i limiti di età o di anzianità contributiva, è soggetta alla discrezionalità dell’amministrazione. Resta invece in vigore il diritto del dipendente di chiedere il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età fino alla maturazione dell’anzianità contributiva minima (20 anni) indispensabile ai fini del trattamento di pensione, ma non oltre il 70° anno di età.

Rosario Cutrupia