Illegittimi i depennamenti dei docenti assunti con riserva

da La Tecnica della Scuola

Il Tar conferma l’illegittimità della nota Ministeriale sui depennamenti. (Tar Lazio, sentenza n. 10534 del 13 ottobre 2021).

Ancora una sentenza che ribadisce l’illegittimità della nota Ministeriale a firma Filippo Serra  (Nota MPI n.24335 11 agosto 2020) che – nel recare “precisazioni in merito alle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021 – dispone il depennamento da tutte le graduatorie per i docenti inseriti con riserva, in caso di esito positivo del periodo di prova.

La nota del Ministero

Secondo il Ministero, la disposizione prevista dall’art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che dispone: “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”, trova applicazione, in assenza di un’espressa – diversa – disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa”.

La nota Ministeriale e l’Ordinanza Ministeriale n.60/2020

La nota del Ministero risulta in palese contrasto con l’OM. n.60/2010.

L’O.M. n.60/2020, recante disposizioni per l’istituzione delle GPS,all’art. 16, comma 3, prevede:

i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.

Dunque -contrariamente a quanto si legge nella nota ministeriale a firma del dott.Serra-, la conferma in ruolo non determina la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per il personale del comparto scuola (in questo caso, la GPS), per esplicita disposizione ministeriale.

Una disposizione irragionevole

Applicando le disposizioni ministeriali – i docenti inseriti con riserva, ma poi confermati in ruolo, una volta annullata l’assunzione, perderebbero per sempre la possibilità di continuare ad insegnare, in quanto verrebbero cancellati da tutte le graduatorie.

Invece,  i docenti- ugualmente assunti in ruolo con riserva – che non superano il periodo di formazione e prova, continuerebbero ad avere diritto di essere inseriti nelle graduatorie di concorso e per le assegnazioni delle supplenze.

Principio meritocratico alla rovescia

In pratica, in base alle disposizioni dettate dalla nota ministeriale, i docenti che superano favorevolmente il periodo di prova vengono puniti con la decadenza dalle graduatorie, mentre coloro che non lo superano, conservano il diritto di continuare ad insegnare (!).

Davvero una singolare applicazione del principio meritocratico.

E adesso?

Si ricorda che il Tar Lazio aveva già dichiarata illegittima la nota ministeriale con sentenza n. 2507/2021.

Ciò nonostante, i sindacati – convinti della validità di tale nota- hanno spesso consigliato ai docenti inseriti con riserva nelle Gae di non accettare l’immissione in ruolo.

Non a caso, quest’anno (e ancor più lo scorso anno) di fronte allo spauracchio della cancellazione, si sono verificate centinaia e centinaia di rinunce, con conseguente depennamento degli interessati dalle Gae, senza neppur bisogno di una sentenza negativa.

Si ricorda che una volta immesso in ruolo (sia pure con riserva), il docente, se anche dovesse perdere la causa, avrebbe comunque il diritto di rimanere in servizio fino al 30 giugno.

Viceversa, rinunciando alla nomina, si viene depennati dalle GAE, senza alcuna certezza di avere una supplenza, tanto meno fino al 30 giugno.

Un grave danno che difficilmente potrà essere risarcito.