Green pass a scuola, secondo il Tar è costituzionale. Sentenza

da OrizzonteScuola

Di redazione

Nuova ordinanza e nuovo ok da parte del Tar del Lazio ai provvedimenti con i quali è stato stabilito l’obbligo di esibizione della ‘Certificazione verde Covid 19’ da parte del personale della scuola, e sancite le modalità di controllo e le conseguenze per il suo mancato rispetto.

Infatti, il tribunale amministrativo, come riferisce Ansa, ha ritenuto che: “le disposizioni contenute nella circolare impugnata trovano il loro referente in quelle legislative a monte, sulla cui legittimità costituzionale non pare allo stato potersi dubitare; non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 41 Cost. (che sancisce la libertà d’iniziativa economica. Ndr) atteso che la richiesta di munirsi ed esibire la certificazione verde per l’accesso agli istituti scolastici non si pone in contrasto con i principi costituzionali intesi a salvaguardare l’iniziativa economica dei privati; neppure la paventata violazione dell’art. 32 Cost. (che tutela la salute della persona. Ndr) pare ravvisabile nel caso di specie, nella considerazione che per ottenere il documento in questione non è necessario sottoporsi al vaccino, attesa la possibilità, in alternativa, di dimostrare di essere risultati negativi ad un tampone ovvero di essere guariti dall’infezione da Covid-19 da non più di sei mesi”.

In più, secondo i giudici “nessun contrasto pare poter essere riscontrato tra la normativa nazionale e quella europea con cui è stato istituito il green pass, posto che tale misura rientra nell’ambito di predisposizioni, concordate e definite a livello comunitario e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale”; e “in relazione alle dedotte violazioni della privacy, il Garante ha già espresso parere favorevole sul DPCM del 10 settembre 2021”.

Per quanto riguarda l’automatismo nell’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro dopo cinque giorni consecutivi di assenza per mancato possesso della certificazione verde, senza l’instaurazione di alcun procedimento disciplinare, per i giudici “il pregiudizio lamentato è solo potenziale e, peraltro, la sua concretizzazione postulerebbe l’effettiva adozione di un provvedimento disciplinare sulla cui legittimità, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, il sindacato spetta al giudice del lavoro e non al giudice amministrativo”.

Inoltre, non condivisibile è stata poi ritenuta la tesi secondo cui il costo per ottenere il Green pass mediante l’effettuazione di tamponi dovrebbe essere sostenuto dal datore di lavoro; e tutto ciò in quanto si tratta di una disposizione “che ha per destinatari la generalità dei consociati, e non soltanto i lavoratori, e che si prefigge l’obiettivo di tutelare la salute pubblica in via generale, prevenendo la diffusione della pandemia, e non quello di tutelare la salute individuale dei lavoratori”.

Un ultimo ‘passaggio’ è stato riservato alle contestazioni sul fatto che il personale scolastico non rientri tra quelle professioni per cui la legge ha previsto, per determinate patologie, un obbligo vaccinale: “Le stesse risultano essere infondate, tenuto conto che, da un lato, per il Sars-Cov2 nel nostro ordinamento non è stato introdotto alcun obbligo vaccinale per nessuna categoria di consociati e che, dall’altro lato, il rilascio della certificazione verde per l’accesso al lavoro può essere ottenuta in uno degli altri modi evidenziati e non necessariamente mediante l’inoculazione del vaccino”.