Eventuale penalizzazione economica pensionati under 62

da Tecnica della Scuola

Eventuale penalizzazione economica pensionati under 62
di Giovanni Sicali
L’Inps fornisce alle sedi territoriali, utili chiarimenti, condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 5869 del 16/11/2012
L’INPS col Messaggio n° 219 del 4/1/2013 avente per oggetto: “Articolo 24, del d.l. n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011: nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335” in 18 pagg. in pdf, fornisce alle sedi territoriali, utili CHIARIMENTI, condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 5869 del 16/11/2012.
In particolare è utile per il personale della scuola far attenzione alle precisazioni del titolo 5° del Messaggio Inps: “Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età”; e del titolo 6° “Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31/12/11 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione successivamente al 31/12/11”.
In sintesi: Per la pensione anticipata, va ricordato che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni le norme prevedono una penalizzazione. Per “anticipare” la pensione prima dei 62 anni di età si può incorrere in una penalizzazione economica nella percentuale del 2% per ogni anno prima dei 60 e dell’1% dopo. Ma la penalizzazione non si applica (fino al 31/12/2017), per alcuni casi come è stabilito dall’art. 6 comma 2 quater della c.d.“Mille proroghe” (D.lvo n.216 del 29/12/2011): “Le disposizioni dell’articolo 24, c.10, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita’ contributiva entro il 31/12/ 2017, qualora la predetta anzianita’ contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita’, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria”. Non rientrano, per esempio, in questa proroga sulla penalizzazione né il riscatto degli anni di università, né i periodi di maternità facoltativa, e né di cassa integrazione straordinaria.