Diritto di Sciopero e responsabilità Dirigenziali

Diritto di Sciopero e responsabilità Dirigenziali emergenti: tra contingenti minimi e sostituzione del personale scolastico assente. Stato dell’Arte e ricognizione normativa.

di Dario Angelo Tumminelli, Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Leon Zingales

Lo sciopero è, di fatto, un’astensione dal lavoro facoltativa e collettiva, esercitata dai lavoratori e promossa dai sindacati di categoria, avente la specifica finalità di manifestare il dissenso su determinate norme o regolamenti, al fine di ottenere un miglioramento delle attuali condizioni lavorative, per mezzo dell’esercizio collettivo sul datore di lavoro di una forma di pressione a rilevanza sociale. A partire da questa sommaria definizione ci addentriamo adesso nel meccanismo dello sciopero partendo dalle basi normative.

Riferimenti normativi

Nella parte prima “Diritti e doveri dei cittadini” al Titolo III “Rapporti economici” della Costituzione Italiana del 1948, precisamente all’articolo 40, viene disciplinato il diritto di sciopero stabilendo che: «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano».

Il punto di riferimento normativo per trattare la materia sugli scioperi è la Legge 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.137 del 14 giugno 1990. Con la summenzionata legge vengono stabilite le norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ovvero in quei settori particolari che offrono servizi indispensabili, necessari e, soprattutto, obbligatori affinché si possa garantire a tutta la collettività il pieno godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Corre l’obbligo di menzione che, prima della sopracitata legge, era vigente l’articolo 330 del Codice Penale – Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398 “Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori” tratto dal Libro secondo – Titolo XII – “Dei delitti in particolare” – Capo I – “Dei delitti pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”. Lo stesso prevedeva in caso di abbandono dell’ufficio la reclusione.

<< Approfondimento Art. 330 Codice Penale I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l’ufficio, l’impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Le pene sono aumentate se il fatto: 1) è commesso per fine politico; 2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.>>

Ricordiamo anche al lettore che lo sciopero veniva considerato, in epoca fascista, come un reato penale previsto nel Capo III, all’art.18 della Legge fondamentale 3 aprile 1926, n. 563 “Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1926.

Pertanto l’intento della Legge 12 giugno 1990, n. 146 era appunto quello di bilanciare il diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Ancora oggi è vigente l’Istituto della precettazione. Con il termine “precettazione” s’intende il provvedimento amministrativo, del tutto “straordinario”, col quale l’autorità competente impone la fine di uno sciopero. Il potere di precettazione è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un Ministro da lui delegato per i conflitti che si dovessero presentare, di rilevanza nazionale o interregionale ed al Prefetto per i conflitti di ambito più ristretto e territoriale.

L’istituto fu introdotto sempre dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, testo modificato con le entrate in vigore della successiva Legge 11 aprile 2000, n. 83 “Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2000.

Infine, per completezza della trattazione, l’ARAN – Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, rappresenta oggi l’unico organismo preposto alla negoziazione nel pubblico impiego. Facendo fede ed impegno alle disposizioni di legge appena citate, l’Agenzia, insieme alle Organizzazioni Sindacali rappresentative (di comparto e area), sigla congiuntamente i Contratti Collettivi di Lavoro – CCNL. Ricordiamo al lettore che l’ARAN è un’agenzia tecnica, dotata di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, gestionale e contabile. Istituita dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42” e riconfermata nelle sue funzioni dai Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’ARAN rappresenta le Pubbliche Amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro. L’Agenzia, inoltre, svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento si rimanda alla consultazione dal seguente link: https://www.aranagenzia.it/lagenzia/laran.html

Fatta questa necessaria premessa,

ci addentriamo nel merito del caso proposto ovvero sulle responsabilità dirigenziali e la riorganizzazione del servizio scolastico in caso di sciopero.

È bene evidenziare che anche in assenza di specifica comunicazione da parte dell’Amministrazione centrale, a mezzo di circolare e/o nota, il Dirigente scolastico deve comunque considerare proclamato uno sciopero, risultando bastevole l’informazione data attraverso gli organi di stampa. L’Amministrazione centrale non è, infatti, tenuta, ai sensi dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 3 comma 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, ad informare singolarmente le Istituzioni scolastiche. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il Dirigente scolastico stesso decida di aderire o meno allo sciopero, egli è tenuto ad eseguire una serie di adempimenti obbligatori ovvero:

  • verificare l’intenzione del personale scolastico di aderire allo sciopero;
  • disporre la riorganizzazione del servizio scolastico;
  • dare preventiva comunicazione alle famiglie.

Corre l’obbligo di precisare che, al pari di tutti gli altri lavoratori, il Dirigente stesso ha diritto a scioperare esattamente come tutto il personale scolastico, dando preventiva comunicazione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di riferimento. Per la complessità e le responsabilità rilevanti del ruolo che riveste, il Dirigente Scolastico deve mettere in atto tutta una serie di protocolli e/o procedure previste in caso di sciopero che analizzeremo meglio a breve. Messe in campo queste ultime nel rispetto di tutte le norme e regolamenti, egli può scioperare senza doversi ritenere responsabile di quello che dovesse succedere a scuola, in caso di sua assenza nel giorno stabilito dello sciopero. E’ prassi consolidata che il Dirigente, nel giorno di sciopero, sia sostituito automaticamente dal collaboratore con delega a sostituirlo (primo collaboratore) o dal secondo collaboratore o dal docente più anziano e avanti in termini di età di servizio, presente all’interno della scuola tra il personale “non scioperante”. Pertanto sarà opportuno preventivamente predisporre una graduatoria del personale docente di ruolo, stilando l’ordine in modalità decrescente di anni di servizio e in ordine decrescente di età anagrafica.

In caso di proclamazione di uno sciopero il Dirigente scolastico dovrà contemperare diversi legittimi diritti spesso contrapposti: il diritto costituzionalmente garantito dei lavoratori di aderire all’iniziativa di sciopero, la sicurezza e la salute delle studentesse e degli studenti, prevedendo e assicurando su questi ultimi un’adeguata vigilanza e, infine, garantire le prestazioni indispensabili o servizi minimi essenziali. Per quanto riguarda i contingenti minimi, ovvero i servizi minimi essenziali, è previsto che nelle Istituzioni scolastiche si formino contingenti minimi, solamente per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Basti pensare agli addetti alle aziende agrarie, figure così importanti previste negli Istituti Tecnici Agrari, necessarie e indispensabili per l’accudimento del bestiame e per la conduzione dell’azienda agraria annessa. Sono previsti, infine, contingenti minimi per gli educatori di Convitti ed Educandati e recentemente anche per il personale docente.

È bene evidenziare che nel comparto “Istruzione e Ricerca” è fondamentale la conoscenza del recentissimo “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato il 2 dicembre 2020 tra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative. Per ogni ulteriore informazione e approfondimento si rinvia alla consultazione integrale dal seguente link: https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-norme-di-garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-conciliazione-in-caso-di-sciopero.html

L’art. 2 prevede espressamente che le Istituzioni scolastiche ed educative sono da considerare essenziali quali erogatrici di servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili, ai sensi della Legge n. 146/1990. Come prevede il comma 2 dello stesso articolo dell’accordo, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

  1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
  2. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
  3. vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.

Ne discende, dunque, che il “normale” svolgimento delle attività didattiche o lezioni non è da considerarsi una prestazione minima indispensabile per la quale si possa obbligare o precettare il personale docente a non scioperare, ma soltanto quelle di cui ai precedenti tre punti. Si precisa inoltre, che costituisce comportamento antisindacale o “condotta antisindacale” ogni comportamento posto in essere dal datore di lavoro ovvero dal Dirigente scolastico, volto ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà sindacale, ovvero non consentire il libero esercizio del diritto di sciopero, ai sensi dell’articolo 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 131 del 27 maggio 1970, meglio conosciuta al grande pubblico come “Statuto dei lavoratori”.

Come previsto dell’articolo 3 comma 4 dell’accordo sopra citato, in occasione di ogni sciopero, i Dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

In definitiva il Dirigente scolastico può richiedere al personale, in occasione della proclamazione di uno sciopero, di esprimere in anticipo la volontà di partecipare o meno allo sciopero. La dichiarazione resa dal personale scolastico è scritta, volontaria e non revocabile, ovvero il personale non può cambiare idea e qualora dovesse presentarsi a scuola, va comunque considerato in sciopero. Resta intesa la facoltà del personale docente/ATA di rispondere di non aver ancora maturato nessuna decisione in merito, rimanendo dunque libero. Il personale che non dichiara nulla perché non ha ancora maturato la scelta, non può essere costretto a farlo e non può essere sanzionato.

Come previsto dall’articolo 3 comma 5 dell’accordo, l’Istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, sito istituzionale, comunicazioni via e-mail, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

  1. l’indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
  2. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
  3. l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese.

Il Dirigente scolastico, dunque, dovrà informare le famiglie almeno 5 giorni prima dello sciopero dell’eventuale sospensione dal servizio, invitando i genitori o tutori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale, di controllare gli avvisi diramati, prima di lasciare il/la proprio/a figlio/a. La comunicazione non può essere assolutamente generica ma deve precisare ciò che viene garantito. A titolo di esempio, sulla bacheca scuola del registro elettronico dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:

  • Organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero;
  • data, durata e personale interessato;
  • motivazioni;
  • rappresentatività a livello nazionale;
  • percentuali di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella istituzione scolastica;
  • percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nella istituzione scolastica;
  • servizi minimi che la scuola sarà tenuta a garantire;
  • servizi di cui si prevede l’erogazione.

Come previsto dall’articolo 3 comma 6 del suddetto accordo, infine, i Dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano – anche sulla base della comunicazione resa dal personale – i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I Dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Il Dirigente scolastico, acquisite le comunicazioni pervenute dal personale, valuta l’effetto e l’impatto previsto sul servizio didattico e sull’interruzione della attività e conseguentemente può procedere disponendo un servizio ridotto o ancora sospendendo del tutto le lezioni qualora non sia in grado di garantire il servizio. Nel caso di una massiccia adesione può chiudere l’Istituzione scolastica o i singoli plessi e/o sedi.

Per quanto riguarda la sostituzione del personale scolastico assente e i contingenti minimi, è opinione diffusa, tra l’altro convinzione del tutto errata, che il personale scolastico aderente ad una iniziativa di sciopero non possa essere sostituito con personale non aderente allo sciopero ovvero “non scioperante”.  La consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che il datore di lavoro ha piena facoltà di provvedere alla sostituzione in quanto è del tutto legittimo opporsi agli effetti derivati dallo sciopero, purché vengano rispettati alcuni vincoli che vengono di sotto elencati:

  • il personale “non scioperante” può sostituire eventuali colleghi assenti per l’adesione allo sciopero, purché quest’ultimo venga avvisato congruamente con almeno un giorno di anticipo, sulle modifiche apportate al suo orario lavorativo, senza tuttavia eccedere l’orario di lavoro previsto per la giornata interessata ovvero il personale “non scioperante” non può essere chiamato a prestare un numero maggiore di ore di servizio;
  • la prestazione richiesta a quest’ultimo deve essere di natura e livello equivalenti;
  • il personale “non scioperante” non può essere inviato a prestare la sua attività in una sede diversa da quella abituale di servizio.
  • non può essere prevista la sostituzione del personale aderente allo sciopero che comporti l’erogazione di salario accessorio e/o comunque la sostituzione per chiamata dalle graduatorie.

Il personale scolastico “non scioperante” dovrà presentarsi normalmente a scuola nel giorno di sciopero, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni preventivamente fornite dalla Dirigenza o dal suo staff; se non utilizzati diversamente rimangono all’interno dell’edificio scolastico durante il proprio orario di servizio, firmando la presenza sul registro elettronico.

Gli adempimenti riguardanti lo sciopero prevedono, da parte della segreteria scolastica, la comunicazione dei dati di adesione attraverso la piattaforma SIDI. Si precisa che le segreterie scolastiche dovranno espletare anche gli adempimenti relativi l’inserimento al sistema NoiPA dei periodi previsti per la dovuta decurtazione degli importi dagli stipendi.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni, scuola compresa, sono tenute ad adempiere all’obbligo di comunicazione con l’invio dei dati relativi all’adesione allo sciopero, previsto per il Dipartimento della Funzione Pubblica dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Istituzioni scolastiche sono “tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. Tali informazioni, sono raccolte attraverso la procedura di acquisizione, disponibile sulla piattaforma SIDI, precisamente nella sezione Rilevazioni > I tuoi Servizi > Rilevazioni scioperi web, e consiste nella compilazione di alcuni campi obbligatori quali:

  • il numero del personale scioperante;
  • il numero del personale effettivamente in servizio;
  • il numero del personale assente per altri motivi;
  • il numero delle strutture interessate dallo sciopero (espresse nel numero di plessi e di classi) in cui si è registrata la totale/parziale riduzione del servizio.

A conclusione delle procedure, le elaborazioni sull’adesione allo sciopero sono effettuate sui dati trasmessi dalle singole Amministrazioni tramite la procedura GEPAS, che è la banca dati che raccoglie le comunicazioni in materia di scioperi relativi al pubblico impiego. Per maggiori informazioni e approfondimenti si invita alla lettura integrale del “Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego”  consultando il seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, su apposita delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, si occupa degli scioperi indetti a livello nazionale e interregionale, riguardanti il pubblico impiego. Rileva e diffonde “tempestivamente” i dati inerenti alle astensioni dal lavoro del personale chiamato allo sciopero, come previsto dall’art. 5, legge 146/1990. L’obbligo delle rilevazioni riguarda il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute retribuite per la relativa partecipazione. Per maggiori informazioni e approfondimenti si invita a consultare il seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/scioperi

Per completezza della trattazione è utile evidenziare che gli scioperi di qualsiasi genere sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale, come previsto nell’accordo siglato il 2 dicembre 2020.

Sono confermate, inoltre, le procedure di raffreddamento, già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per il personale del comparto “Istruzione e Ricerca”, ovvero, in caso di proclamazione di  uno sciopero nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 3 giorni lavorativi decorrenti chiede che vengano chiarite le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e richiede contestualmente l’apertura della procedura conciliativa,  provvedendo a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione del conflitto.  Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può interpellare le Organizzazioni Sindacali e le Amministrazioni Pubbliche coinvolte, chiedendo notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione che deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di 3 giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato. Il periodo complessivo della procedura conciliativa, dunque, ha una durata massima non superiore a giorni lavorativi sei dalla formale proclamazione dello stato di agitazione.  A conclusione viene redatto formale verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione ha esito positivo il verbale deve necessariamente contenere la dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato. In caso contrario, ovvero in caso di mancato accordo, nel verbale devono essere riportate le ragioni del mancato accordo e le parti si potranno ritenere libere di procedere secondo le consuete forme nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Corre l’obbligo di evidenziare che non possono essere proclamati scioperi:

  • dall’1 al 5 settembre;
  • nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa delle festività natalizie o pasquali.

Non si possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di:

  • nelle scuole dell’infanzia e primaria: 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico); 
  • nelle scuole secondarie di I e II grado: 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico).

A conclusione della presenta trattazione risulta interessante evidenziare che non sono effettuabili ovvero ammissibili scioperi a tempo indeterminato ovvero ad oltranza. Proprio a tal riguardo è stimolante la lettura integrale della recentissima Delibera n. 21/256, adottata nella seduta del 04 novembre 2021, dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali cosiddetta “Autorità di garanzia sugli scioperi”, autorità indipendente, istituita dall’art. 12 della Legge 12 giugno 1990, n. 146. La delibera è consultabile e scaricabile dal seguente link: https://www.cgsse.it/delibera-della-commissione-lo-sciopero-generale-dal-1-novembre-al-15-novembre-2021-proclamato-dalla

La Commissione di garanzia summenzionata si è espressa in merito allo sciopero proclamato, in data 29 ottobre 2021, indetto dalla Segreteria Nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – FISI, previsto “per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021”. Considerato che la stessa FISI aveva già precedentemente proclamato due astensioni, la prima dal 15 al 20 ottobre 2021 e la seconda dal 21 al 31 ottobre 2021, quest’ultima a seguire risultava essere come terza tranches, ovvero configurabile come sciopero ad oltranza senza alcuna interruzione: “cui ben potrebbe seguirne una quarta sì da risultare di per sé ad oltranza, come tale incompatibile con la salvaguardia degli altri beni protetti

La Commissione stessa nella delibera richiamata ha stabilito che, per la durata complessiva dell’astensione e la prevista modalità di partecipazione, l’azione: “risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall’art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n. 24653 del 3 dicembre 2015)” e che, pertanto, la stessa “viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale”. La medesima Commissione ha altresì specificato che la stessa, “fuoriesce dalla competenza della Commissione” deliberando che: “non procederà ad esaminare questa terza proclamazione ed eventuali successive astensioni indette dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali per le medesime motivazioni.

L’Ufficio di Gabinetto – Relazioni sindacali del Ministero dell’Istruzione, con nota n. 20108 del 05 novembre 2021, a firma del Vicecapo di Gabinetto, Dirigente dott.ssa Sabrina Capasso, si è espresso a riguardo considerando: “l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti” allineandosi alla disposizioni contenute nella Delibera n. 21/256  della Commissione adottata nella seduta 04 novembre 2021.

Bibliografia

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 40
  • CODICE PENALE art. 330 Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398
  • LEGGE 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
  • LEGGE 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
  • LEGGE 11 aprile 2000, n. 83 “Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29, recante: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • ARAN “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato il 2 dicembre 2020
  • NOTA MI Ufficio di Gabinetto Relazioni sindacali n. 20108 del 05 novembre 2021
  • CORTE DI CASSAZIONE n. 24653 del 3 dicembre 2015
  • DELIBERA n. 21/256 del 04 novembre 2021 – Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Fonte Contrattuale

  • Ipotesi CCNL Area dirigenziale “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 13 dicembre 2018
  • CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della V Area Contrattuale Dirigenti Scolastici, sottoscritto il 15 luglio 2010
  • CCNL – Contratto Collettivo Nazionale Lavoro comparto scuola siglato il 29/11/2007

Sitografia

http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/scioperi

Altre fonti

Educazione&Scuola, ISSN 1973-252X