Equipollenza, indicazioni per il riconoscimento di un titolo di studio conseguito all’estero

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da OrizzonteScuola

Di redazione

L’Ufficio scolastico di Vercelli ha pubblicato una nota con le indicazioni utili sull’equipollenza. L’equipollenza è la procedura mediante la quale un titolo di studio conseguito all’estero viene riconosciuto, a tutti gli effetti giuridici, ad un titolo presente nell’ordinamento italiano. Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico.

Chi può fare domanda

Per i titoli scolastici (non universitari):

  • Cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea
  • Cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo
    (Norvegia, Islanda, Lichtenstein, San Marino)
  • Cittadini della Confederazione Elvetica (Svizzera)
  • Titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria

L’equipollenza ad un diploma di secondo grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18 anno di età.
I cittadini non comunitari, per conseguire il diploma di 1 grado devono rivolgersi ai CPIA e per il diploma di 2 grado agli Istituti di Istruzione Superiore.

A chi rivolgersi

Diploma conclusivo dei corsi di istruzione di 1° grado (scuola media): Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di residenza
Diploma conclusivo dei corsi di istruzione di 2° grado (diploma maturità): Qualsiasi Ufficio Scolastico Territoriale.

I requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di un titolo di studio, conseguito all’estero con un corrispondente italiano riguardano solo ed esclusivamente il completamento degli studi del curriculum seguito ovvero il titolo finale inferiore o
superiore (Licenza Elementare, Media e Scuola Superiore).

“Per evitare problemi con gli alunni che vanno per brevi periodi all’estero e che conseguono un titolo secondario – precisa alla nostra redazione Gennaro Palmisciano, consulente dell’Ufficio equipollenze di Roma- che sono richiesti ulteriori requisiti, ovvero

– aver frequentato corsi scolastici all’estero per almeno due anni.

Tanto esclude i cittadini italiani in mobilità internazionale (quelli che restano all’estero fino ad un solo anno) dal conseguimento dell’equipollenza.

– aver frequentato un percorso scolastico della durata di almeno 12 anni, nel caso di equipollenza a titolo secondario di II grado. In molti stati sudamericani (Perù, Brasile, Venezuela, ecc.) la secondaria II grado si conclude dopo 11 anni.

Se gli studi in quello stato estero prevedono percorsi più brevi dei 12 anni, in generale, l’aspirante per ottenere equipollenza deve esibire documentazione integrativa di un ulteriore percorso secondario o terziario.

Infine, la certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana può essere esaustiva per la concessione dell’equipollenza per il titolo di secondaria primo grado, mentre per l’equipollenza per il titolo di secondaria II grado la conoscenza della letteratura italiana, da accertare, esige quasi sempre la prova integrativa”.

Nota e modello domanda