Assemblee sindacali e responsabilità dirigenziali

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Diritti sindacali e diritti del lavoratore
Disamina sulle responsabilità dirigenziali nel caso d’indizione di una Assemblea sindacale
Stato dell’Arte e ricognizione normativa

Dario Angelo Tumminelli, Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Zaira Matera

L’Assemblea sindacale è il diritto di tutti i lavoratori di riunirsi, assistere e partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro in idonei locali concordati con la parte datoriale, per complessive dieci ore pro capite per ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. È necessario, però, che, come previsto nei Contratti Collettivi Nazionali Lavoro, vi sia una formale convocazione da parte delle Organizzazioni sindacali rappresentative o della Rappresentanza Sindacale Unitaria cosiddetta “RSU”. Al pari del Diritto di sciopero, meglio descritto nell’articolo “Diritto di Sciopero e responsabilità Dirigenziali emergenti: tra contingenti minimi e sostituzione del personale scolastico assente. Stato dell’Arte e ricognizione normativa” di D. A. Tumminelli, C.S. Benfante Picogna e L. Zingales pubblicato da Educazione&Scuola a cui si rimanda per una lettura integrale al seguente link: https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=149911, è di fatto, anch’essa un’astensione dal lavoro, facoltativa e collettiva, esercitata liberamente dai lavoratori su indizione dei sindacati rappresentativi di categoria o dalla RSU, nella sua unita, avente la specifica finalità di informare il lavoratore sulla posizione dei sindacati su determinate norme o regolamenti o di discutere su problemi di interesse comune o, ancora, consultare i lavoratori, per assumere decisioni importanti inerenti ai casi presentati. A partire da questa sommaria definizione ci addentriamo adesso sulla parte normativa.

Riferimenti normativi

Nella parte prima “Diritti e doveri dei cittadini”, al Titolo I “Rapporti civili” della Costituzione Italiana del 1948, precisamente all’articolo 18 comma 1, viene stabilito che: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». Proseguendo nella Carta Costituzionale, al Titolo III “Rapporti economici”, precisamente all’articolo 36 viene stabilito che: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».

Ancora, proseguendo nella Carta Costituzionale, all’articolo 39 viene stabilito che: «L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

La ratio dei sopracitati articoli è palesata nella loro essenzialità: tutti i lavoratori hanno diritto di associarsi liberamente in Organizzazioni sindacali. Le Organizzazioni sindacali, a loro volta, hanno diritto di stipulare contratti collettivi di lavoro aventi efficacia “erga omnes” ovvero, una volta siglato un contratto, tutti i lavoratori appartenenti alla stessa categoria rimangono vincolati a prescindere dalla loro condivisione o meno e, ancora, a prescindere dalla loro adesione al sindacato che ha siglato il contratto. Ad onor del vero, per quanto riguarda la registrazione delle Organizzazioni sindacali in appositi uffici, o ancora sul vaglio del loro statuto democratico, come previsto nel dettato costituzionale, ad oggi tale previsione non ha ancora trovato una concreta attuazione con apposita legge ordinaria dello Stato.

Nel fare seguito alle disposizioni del dettato Costituzionale, le Organizzazioni Sindacali rappresentative (di comparto e di area) siglano congiuntamente o singolarmente i Contratti Collettivi di Lavoro assieme all’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, che rappresenta oggi l’unico organismo preposto alla negoziazione nel pubblico impiego. Nella contrattazione le pubbliche amministrazioni sono infatti legalmente rappresentate dall’ARAN, con procedura regolata dalle norme di diritto civile.

È proprio il comma 1 dell’art. 43 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” rubricato “Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 106 del 09 maggio 2001 – Suppl. Ordinario n. 112, che stabilisce la rappresentatività sindacale. Ne diamo di seguito ampia lettura: “L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’àmbito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’àmbito considerato.

Corre l’obbligo di precisare che il dato associativo utile alla rappresentatività non è determinato dall’iscrizione annuale del lavoratore all’associazione sindacale. Dunque non è importante l’iscrizione bensì la vera e propria delega sindacale trasmessa alla Ragioneria Territoriale di Stato che ne determina l’esplicita trattenuta diretta in busta paga, con il relativo versamento dei contributi sindacali.

Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, essa avviene a vari livelli. Al livello più alto e generale, abbiamo i Contratti Collettivi Nazionali Quadro, cosiddetti C.C.N.Q. o accordi quadro, che regolano e disciplinino gli aspetti comuni a tutti i Comparti e le Aree nel pubblico impiego. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro costituisce la fonte giuridica di riferimento per le relazioni sindacali e la Contrattazione Collettiva Integrativa si svolge esclusivamente sulle materie e nei limiti stabiliti dalla contrattazione di livello superiore ovvero nei C.C.N.L.

Il comma 3 dello stesso articolo del D.lgs. 165/2001 prevede che: “L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative…, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo àmbito.

Il comma 4 statuisce che: “L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative”.

Il comma 7 sempre dell’art. 43 prevede, infine, che: “La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall’ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi all’ARAN non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.”

Approfondimento Ricordiamo, che l’ARAN è un’agenzia tecnica, dotata di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, gestionale e contabile. Istituita dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42” e riconfermata nelle sue funzioni dai Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’ARAN rappresenta le Pubbliche Amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro. L’Agenzia, inoltre, svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Per ogni ulteriore informazione e approfondimento si rimanda alla consultazione dal seguente link: https://www.aranagenzia.it/lagenzia/laran.html

Fatta questa necessaria premessa,

esplicitati gli aspetti più generali ci addentriamo nel merito del caso proposto ovvero sugli aspetti più specifici ed operativi di indizione delle Assemblee sindacali, tenendo ben presente che l’Assemblea sindacale del personale scolastico è disciplinata da una fonte normativa di rango primario (Legge dello Stato) e regolata nello specifico da due norme pattizie (contratti).

Punto di riferimento normativo per trattare la materia sul diritto di Assemblea è l’art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 131 del 27 maggio 1970, meglio conosciuta al grande pubblico come “Statuto dei lavoratori” che prevede:

Art. 20 Legge 20 maggio 1970, n. 300 <<I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché’ durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.>>

Come recita l’articolo dello Statuto dei lavoratori, “migliori condizioni posso essere stabilite dalla contrattazione collettiva”, entrando nello specifico è proprio il Contratto Collettivo Nazionale Quadro – CCNQ, siglato il 4 dicembre 2017 precisamente l’art. 4, che regolamenta gli aspetti più generali e il CCNL 2016-2018 comparto “Istruzione e Ricerca” siglato il 19 aprile 2018 che regolamenta gli aspetti più specifici riguardanti la scuola.

Il comma 1 dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 stabilisce che: “I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.”

Il tetto massimo di ore annue fruibili è, dunque, stabilito in ore dieci. Sono retribuite e per partecipare non è, nota bene, necessaria l’apposizione di firme in alcun registro di presenza.

Il comma 2 prevede che: “in ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (personale amministrativo, tecnico e ausiliario e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese”.

Il comma 3 dello stesso articolo specifica quali sono i soggetti deputati ovvero quelli che hanno il potere di indire le assemblee: “Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:

  1. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017
  2. dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art.4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
  3. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017
Approfondimento Fino all’anno 1993, il potere di convocazione delle Assemblee spettava esclusivamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), nominate dalle organizzazioni sindacali, previste dall’art. 19 Legge 300/1970. Quest’ultime a seguito del Protocollo del 23 luglio 1993 e dell’Accordo Interconfederale fra Intersid e CGIL-CISL-UIL, del 20 dicembre 1993 furono sostituite dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette direttamente dai lavoratori. Le componenti delle RSU elette sono quindi subentrate ai Dirigenti delle RSA nominati nella titolarità di indizione.

Le Assemblee sindacali territoriali, in buona sostanza, sono indette delle Organizzazioni sindacali rappresentative di categoria tramite i loro Dirigenti sindacali (segretari o presidenti regionali o provinciali) che rappresentano il sindacato nel territorio di competenza, mentre a livello di singola Istituzione scolastica sono indette dalla RSU nella sua interezza.

Corre l’obbligo di effettuare una distinzione fra l’Assemblea sindacale svolta al livello di singola istituzione scolastica e l’Assemblea sindacale territoriale, quando si rivolge e coinvolge più Istituzioni scolastiche nel medesimo comune o su comuni diversi. Inoltre, è bene precisare il punto c) del comma 3. Una singola RSU eletta in una lista di una Organizzazione sindacale non rappresentativa di area o comparto, potrà comunque convocare l’Assemblea sindacale, solo nel caso in cui riuscirà a coinvolgere le altre RSU nel suo complesso, come esplicitamente chiarito nel punto a). È bene evidenziare che la RSU paradossalmente potrebbe essere composta, caso più raro che mai ma del tutto possibile, interamente da membri che non appartengono ad Organizzazioni sindacali rappresentative. Tuttavia questo non impedisce ne vieta alla RSU nel suo complesso di indire un’Assemblea.

Il comma 4 prevede che: “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.”

Per ciascuna categoria di personale scolastico (docente e ATA) non si possono svolgere più di due assemblee al mese e, in particolar modo, quelle rivolte al personale amministrativo, tecnico e ausiliario possono svolgersi in orario non coincidente con quello previsto per il personale docente. Il limite di due assemblee al mese deve essere considerato, quindi, in modo distinto per le due categorie di personale, docente ed educativo da una parte e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dall’altra, per cui se le assemblee sono convocate in modo separato si possono tenere due assemblee per i docenti e il personale educativo e due per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Il comma 6 prevede che: “Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma”.

Modalità di convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea sindacale deve avvenire necessariamente nei modi e nei tempi previsti dalla contrattazione collettiva come previsto esplicitamente nell’art. 23 comma 7 del CCNL 2016-2018. La convocazione dell’Assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di Dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori, almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai Dirigenti scolastici delle scuole o Istituzioni educative interessate all’assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’Istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

In sintesi, l’indizione dell’Assemblea deve necessariamente avere le seguenti caratteristiche:

  • deve riportare la durata, la sede, la categoria di lavoratori a cui è diretta
  • deve riportare l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di Dirigenti sindacali esterni
  • deve avere forma scritta, fax o mail o fonogramma che deve essere trascritto e protocollato dal ricevente
  • deve essere trasmessa almeno 6 giorni prima della data prevista
  • deve essere collocata in una fascia oraria ben specifica, se indetta durante l’orario di lavoro
  • deve essere necessariamente di 2 ore se è indetta dalla RSU mentre può essere anche di 3 ore se si tratta di Assemblea sindacale territoriale.

Adempimenti del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico, ricevuta la comunicazione da parte dell’Organizzazione sindacale, contestualmente ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’Assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data della stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. La dichiarazione di adesione all’Assemblea presentata dal docente/ATA è utilizzata ai fini del computo del monte ore individuale e, come specifica il comma 8 dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 irrevocabile poiché le eventuali modifiche nell’orario delle lezioni o l’uscita anticipata delle classi coinvolte sono comunicate preventivamente alle famiglie. Normalmente in tale circostanza, il Dirigente scolastico fissa un termine entro il quale il personale docente e/o personale amministrativo, tecnico e ausiliario dovrà presentare la domanda di adesione. Il termine non è prescritto dalla normativa vigente, ma scelto dalla Dirigenza, ritenuto congruo per permettere alla stessa di riorganizzare l’orario scolastico per quella specifica giornata. Il personale in servizio dovrà comunicare la propria volontà di adesione o meno presso la segreteria scolastica del proprio Istituto dove presta servizio entro i termini stabiliti dal Dirigente scolastico ed esplicitati nella circolare.

Il comma 9 prevede che:

  1. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività
    didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno
    dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e
    disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio;
  2. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola.

In definitiva il Dirigente scolastico dovrà espletare i seguenti molteplici adempimenti:

  • verificare che le Organizzazioni sindacali richiedenti abbiano l’effettivo diritto a richiedere un’Assemblea o nel caso delle RSU se la richiesta perviene all’unanimità;
  • verificare che l’istanza sia arrivata nei tempi consentiti e nei modi dovuti;
  • verificare che non si svolgano in ore concomitanti esami e scrutini finali;
  • verificare che nella propria Istituzione scolastica, per ciascuna categoria, personale docente e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non abbiano avuto luogo due assemblee nell’ultimo mese;
  • sospendere le attività didattiche nelle sole classi o sezioni di scuola dell’infanzia in cui il personale docente interessato ha manifestato liberamente l’intenzione di partecipare e aderire all’Assemblea;
  • avvertire le famiglie interessate, mediante avvisi e comunicazioni sul sito internet, disponendo eventuali riadattamenti e/o riorganizzazioni dell’orario scolastico, per le sole ore coincidenti con quelle dell’Assemblea sindacale. Questo adempimento è particolarmente rilevante se non indispensabile per il primo ciclo;
  • stabilire un contingente minimo, come previsto nella contrattazione integrativa d’Istituto;
  •  individuare una quota di nominativi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario tenuto ad assicurare i servizi minimi essenziali in merito alla vigilanza sugli ingressi alla scuola, sul servizio di centralino e altre attività indifferibili, prevedendo una turnazione o rotazione degli stessi in caso di future assemblee;
  • affiggere, nello stesso giorno in cui è pervenuta, la comunicazione di indizione dell’Assemblea;
  • predisporre una circolare interna di istituto, diffusa in modalità cartacea o in formato digitale nel registro elettronico;
  • richiedere al personale interessato di esprimere la propria volontà o meno di partecipazione all’Assemblea;
  • raccogliere le firme in un apposito foglio di dichiarazione di adesione;
  • predisporre un opportuno registro o software in cui annotare le ore fruite da ogni singolo dipendente distinto per categoria;
  • monitorare il monte ore per ciascun dipendente fino al conseguimento di dieci ore per anno scolastico, provvedendo ad avvisare il dipendente al raggiungimento del tetto massimo;
  • tenere in debita considerazione gli spostamenti dei propri dipendenti dai plessi alla sede centrale o ancora alla sede di svolgimento dell’assemblea, nel caso di una Assemblea territoriale.

Divieti Il comma 10 prevede esplicitamente dei veti:

  • “Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.”

Condotta antisindacale

Premesso che negare un’Assemblea è un atto antisindacale, si precisa, che costituisce comportamento antisindacale o “condotta antisindacale” ogni comportamento posto in essere dal datore di lavoro, nel caso specifico dal Dirigente scolastico, volto ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà sindacale disciplinato dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300). Per integrare gli estremi della condotta antisindacale è necessario dunque un comportamento datoriale che comprometta oggettivamente l’efficace espletamento del ruolo delle Organizzazioni sindacali, sentenza del Tribunale di Roma del 22 aprile 2017. Lo Statuto dei Lavoratori prevede, infatti, che nei confronti del datore di lavoro, il Giudice emetta decreto motivato di cessazione del comportamento datoriale illegittimo, immediatamente esecutivo. Se il datore non ottempera al decreto egli è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Art, 650 Codice Penale “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” <<Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.>>

A titolo di esempio si riportano gli ultimi pronunciamenti emessi dai Tribunali

  • Il Tribunale di Matera con sentenza n. 1729 del 14 maggio 2017 ha ritenuto che si incorre nella “condotta antisindacale”, l’imposizione in maniera unilaterale da parte del Dirigente scolastico, delle date degli incontri, senza tenere in debita considerazione le esigenze delle controparti.
  • Con l’Ordinanza del 5 maggio 2017 il Tribunale di Cuneo, nella causa iscritta al n. 251/2017 R.G. Lav., ha condannato il Dirigente scolastico per comportamento antisindacale per la mancata concessione dell’Assemblea sindacale richiesta dalla R.S.U. e dall’Organizzazione sindacale. Il Giudice ha ritenuto di dover dichiarare l’antisindacalità del comportamento del Dirigente scolastico, in quanto in evidente contrasto con la disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia di relazioni sindacali.
  • Allo stesso modo il Tribunale di Milano con sentenza del 28 febbraio 2002 stabilisce che perfeziona la condotta antisindacale” da parte del Dirigente scolastico, il rifiuto di concedere un idoneo locale per lo svolgimento di un’Assemblea di lavoratori,

Il Dirigente scolastico, dunque, non ha potere discrezionale sull’opportunità o meno di convocare un’Assemblea sindacale, ma si deve esclusivamente limitare a porre in essere tutti quelli adempimenti necessari al fine di consentire la realizzazione dell’effettivo diritto. È, inoltre, completamente inibita all’Amministrazione scolastica esercitare qualsiasi forma di controllo e/o monitoraggio sulle modalità di conduzione dell’Assemblea stessa.

  • È considerato anche “condotta antisindacale”, il comportamento omissivo messo in atto dal Dirigente scolastico che tralasci volutamente di avvertire, mediante circolare interna, il personale scolastico sull’indizione di una assemblea a carattere territoriale (App. Catania 27 aprile 2011).
  • Dello stesso orientamento è il Tribunale di Torino che si è espresso a riguardo con sentenza n. 26304 del 23 dicembre 2015 con la quale ha stabilito che l’inerzia del Dirigente rispetto ad una convocazione costituisce “condotta antisindacale”, posto da un impedimento attivo o omissivo all’esercizio delle prerogative sindacali, che impedisce ai sindacati stessi di svolgere la propria funzione.

Le limitazioni al diritto di assemblea possono, dunque, trovare giustificazione esclusivamente in relazione a esigenze di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti quali quello alla sicurezza del personale, alla salvaguardia dell’integrità delle strutture tecniche e del patrimonio aziendale, vedi sentenza Corte di Cassazione del 05 luglio 1997 n. 6080

Bibliografia

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 18, 36 e 39
  • CODICE PENALE art. 650 Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398
  • , “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • TRIBUNALE DI MILANO sentenza del 28 febbraio 2002
  • TRIBUNALE DI TORINO sentenza n. 26304 del 23 dicembre 2015
  • TRIBUNALE DI MATERA sentenza n. 1729 del 14 maggio 2017
  • TRIBUNALE DI CUNEO ordinanza del 5 maggio 2017 causa iscritta al n. 251/2017 R.G. Lav.
  • CORTE DI CASSAZIONE n. 6080 del 05 luglio 1997

Fonte Contrattuale

  • CCNL 2016-2018 “Istruzione e Ricerca” siglato il 19 aprile 2018
  • CCNQ del 4 dicembre 2017
  • CCNQ del 13 luglio 2016
  • CCNL del 29 novembre 2007
  • ACCORDO INTERCONFEDERALE tra Intersid e CGIL-CISL-UIL, del 20 dicembre 1993

Sitografia

Altre fonti

Educazione&Scuola, ISSN 1973-252X

  • Assemblee sindacali: 10 ore ogni anno, non si prendono le firme, chi può partecipare. Guida
  • Assemblee sindacali: chi può indirle? Chiarimento dell’Aran