Elezioni RSU, responsabilità Dirigenziali

Elezioni RSU, responsabilità Dirigenziali e adempimenti della scuola. Stato dell’Arte e ricognizione normativa.

Dario Angelo Tumminelli, Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Zaira Matera

La Rappresentanza Sindacale Unitaria meglio nota come “RSU”, in Italia è uno organismo unitario di rappresentanza di tutti i lavoratori senza alcun riferimento e distinzione alla loro posizione e/o iscrizione al sindacato che, insieme ai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (segretari e presidenti provinciali) ed ai Terminali Associativi Sindacali “TAS” detti anche Terminali Autonomi Scuola, agisce in ogni Istituzione scolastica in rappresentanza dei lavoratori nelle relazioni sindacali col Dirigente dell’Istituto.

La RSU è, dunque, formata dai dipendenti in servizio presso l’Istituzione scolastica, eletti dai lavoratori che prestano servizio in quell’Istituto. Gli stessi dipendenti possono essere o meno iscritti all’Organizzazione sindacale in cui si candidano nelle rispettive liste e, nel caso limite e non meno infrequente, può avvenire che il dipendente iscritto ad una sigla sindacale si candidi nella lista di un’altra sigla sindacale.  

La RSU può essere eletta nelle liste di organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative di comparto e, in entrambi i casi, una volta acclamata ha pieno diritto a partecipare alla contrattazione integrativa d’Istituto. Essa agisce come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta da adottare ai sensi dell’art. 8 comma 1 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 “le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti

Approfondimento La rappresentanza sindacale unitaria RSU può essere costituita nelle unità produttive aziendali ovvero nell’Amministrazioni pubbliche che abbiano più di 15 dipendenti da parte delle associazioni/organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito gli accordi siglati con A.Ra.N. Si tratta di un caso non configurabile nelle Istituzioni scolastiche che hanno sempre un numero di lavoratori ben superiore a 15 unita tra personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.

La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato rimanendo in carica 3 anni, al termine dei quali i componenti decadono automaticamente; è dunque eletta generalmente ogni triennio, salvo proroghe, direttamente da tutto il personale scolastico, a tempo indeterminato e determinato, in servizio al momento dello svolgimento delle votazioni. Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le Istituzioni scolastiche insistenti nel territorio Italiano e nell’Istituzioni scolastiche statali italiane all’estero, sezioni italiane presso scuole straniere, relativamente al personale della scuola in servizio all’estero, previsto dalla Legge n. 153 del 1971.

Copia dell’indizione delle elezioni (annuncio) deve essere affissa all’albo sindacale ovvero sul sito web di ogni Istituzione autonoma

Approfondimento Il personale scolastico che presta servizio in posizione di comando, distacco e collocamento fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, esercita il proprio diritto di voto nella scuola di servizio e/o titolarità. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.

La costituzione della RSU avviene mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto e diretto ovvero non può essere espresso né per lettera né per interposta persona, con il metodo proporzionale, in relazione ai voti conseguiti nelle singole liste concorrenti. La sua rappresentanza riguarda indistintamente tutte le figure professionali in servizio nell’Istituzione scolastica (personale docente, amministrativo, tecnico, ausiliario, educativo) senza che vi siano al suo interno quote prestabilite per l’una o per l’altra qualifica. L’elettore può manifestare la sua preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di scuole con più di 200 dipendenti è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In buona sostanza da quanto sopra esposto, la RSU è un organismo sindacale pluralistico e unitario, a natura elettiva con periodico rinnovo, di rappresentanza generale.

A differenza dei Terminali Associativi Sindacali che vengono nominati dalle segreterie provinciali, la RSU eletta è subentrata alle RSA, oggi TAS, ed è dunque titolare dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti, godendo degli stessi diritti e doveri previsti dallo Statuto dei Lavoratore dalle ex RSA ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.

Approfondimento Le Rappresentanze Sindacali Aziendali RSA erano inizialmente previste nelle aziende private per rappresentare i lavoratori anche per le amministrazioni pubbliche (art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Le stesse organizzazioni sindacali hanno siglato accordi successivi (Accordo Quadro del 7 agosto 1998) con A.Ra.N, affinché le RSA fossero progressivamente sostituite con un’altra forma di rappresentanza di natura elettiva, la RSU appunto. All’art. 5 comma 3 dell’Accordo Quadro del 7 agosto 1998 si stabilisce che: “nella contrattazione collettiva ed integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto”.

Tutte le organizzazioni sindacali possono nominare i TAS, tuttavia per essere riconosciuti come “Dirigenti sindacali”, devono essere designati dalle organizzazioni rappresentative di comparto o di area. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del relativo C.C.N.L. di comparto. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente una serie di diritti che vengono di seguito elencati:

  • Diritto di indire l’Assemblea sindacale nella propria Istituzione scolastica, al riguardo consigliamo la lettura dell’articolo “Diritti sindacali e diritti del Lavoratore. Disamina sulle responsabilità Dirigenziali. Adempimenti nel caso d’indizione di una Assemblea sindacale. Stato dell’Arte e ricognizione normativa” di D. A. Tumminelli, C.S. Benfante Picogna e L. Zingales pubblicato da Educazione&Scuola consultabile dal link: https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=150393 ;
  • Diritto di affissione, usando un proprio albo sindacale, distinto da altri albi, secondo le vigenti disposizioni;
  • Diritto di utilizzare i sistemi informatici della scuola;
  • Diritto di utilizzare i permessi sindacali, retribuiti e non retribuiti;
  • Diritto ai locali ovvero di utilizzare, per lo svolgimento della propria attività, un idoneo locale richiedendone la disponibilità al Dirigente scolastico.
Approfondimento ulteriori diritti

Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 i componenti della RSU elettivi a livello d’Istituto sono fino a n. 3 componenti per le amministrazioni scolastiche sotto i 200 dipendenti e fino a 6 dipendenti per le amministrazioni con più di 201 dipendenti

  1. nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
  2. nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;

Fatta questa necessaria premessa,

esplicitati gli aspetti più generali, ci addentriamo nel merito del caso proposto ovvero sulle responsabilità del Dirigente scolastico e i relativi adempimenti che dovrà affrontare l’Istituzione scolastica.

Compiti dell’Istituzione scolastica

I compiti e gli adempimenti che dovrà svolgere l’Istituzione scolastica sono chiaramente descritti ed indicati nella circolare dell’A.Ra.N n. 1 del 26-01-2018 prot. 0000931/2018 avente come oggetto “Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”. La circolare si riferisce alle ultime elezioni svolte e stabilisce che: “L’amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell’importanza delle elezioni, facilitando l’affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L’amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell’operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali. L’amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali degli aventi diritto al voto (elettorato attivo), nonché distinti per sesso. A richiesta delle OO. SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di autonoma elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali distaccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale”.

L’amministrazione scolastica, anche in attuazione dei principi costituzionali e civilistici di correttezza (art. 1175), buona fede (art. 1375) e leale collaborazione (art. 2549) dovrà fornire la propria cooperazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza:

  1. affiggere l’annuncio dell’indizione delle elezioni sul proprio sito web e all’albo sindacale
  2. favorire ampliamente la partecipazione di tutto il personale scolastico alle operazioni elettorali e a voto
  3. organizzare in modo tale da facilitare l’affluenza alle urne
  4. mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali l’elenco generale alfabetico dell’elettorato attivo (elettori), consegnando relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta
  5. mettere a disposizione alla Commissione elettorale di appositi e idonei locali per il voto;
  6. curare la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
  7. curare l’integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile
  8. mettere a disposizione alla Commissione elettorale il materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (cancelleria: matite, urne,…), della stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione elettorale, della stampa delle liste dei candidati da affiggere all’ingresso dei seggi;
  9. consentire alle Componenti delle Commissioni elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro
  10. registrare Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC)
  11. trasmettere all’A.Ra.N., una volta concluse le votazioni e lo scrutinio, il verbale elettorale finale riassuntivo ricevuto dalla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dalla circolare per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia.

Secondo quanto previsto nella bozza “protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti” le prossime elezioni RSU, per il personale non dirigente, si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 3 agosto 2021 nonché nel comparto di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni 5-6-7 aprile 2022.

Bibliografia

  • CODICE CIVILE artt.1175, 1375e 2549 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 26
  • LEGGE 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
  • LEGGE n. 153 del 1971 “Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all’estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010, n. 226 “Regolamento recante attuazione della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo
  • CIRCOLARE ARAN n. 1/2018

Fonte Contrattuale

  • ACCORDO QUADRO del 7 agosto 1998
  • CCNQ del 10 luglio 1996
  • CCNQ 4 dicembre 2017
  • CCNQ del 3 agosto 2021

Sitografia