Obbligo vaccinale: esteso anche a personale scuola assente per legittimi motivi. Le eccezioni e il caso malattia

da OrizzonteScuola

Di redazione

Obbligo vaccinale per il personale scolastico: il Ministero, con una nota in cui esprime dei PARERI su alcuni aspetti del DL 172/2021 introduce degli elementi di novità rispetto alla precedente nota del 7 dicembre 2021. Il caso del personale coinvolto e il caso della “malattia”.

Obbligo vaccinale a scuola dal 15 dicembre 2021

Riguarda il personale scolastico

  • del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
  • delle scuole non paritarie
  • dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
  • dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

DECRETO LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE [PDF]

E’ stato introdotto a partire dal 15 dicembre 2021 dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha modificato l’art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.

L’obbligo vaccinale riguarda – lo ricordiamo – sia il ciclo vaccinale primario sia la cosiddetta “dose di richiamo”“da adempiersi […] entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021″

L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

Attualmente il DL 172/2021 è in fase di discussione in Parlamento, pertanto saranno presentati degli emendamenti, ci sarà un vaglio in merito e il contenuto finale del testo tradotto in Legge potrebbe essere diverso.

Nel frattempo però il DL esplica i suoi effetti e infatti già dalla giornata del 15 dicembre il personale inadempiente nei confronti dell’obbligo ha ricevuto da parte del Dirigente Scolastico l’invito a chiarire la propria posizione.

Il DL 172/2021 all’art. 2 comma 2 (versione attualmente in vigore) afferma

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita’ lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1

Tale precisazione era stata ripresa dal Ministero nei suggerimenti operativi trasmessi alle scuole con la nota del 7 dicembre 2021, laddove  scriveva  “In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

E, sempre nella stessa nota, ad ulteriore chiarimento ” dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Personale escluso dall’obbligo vaccinale

Sempre nella nota del 7 dicembre il Ministero scriveva

Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale

L’aver fornito un elenco dettagliato, introdotto dal “pare dunque…”, ha subito suscitato qualche perplessità tra i Dirigenti Scolastici obbligati a dover mettere in atto la procedura richiesta dal DL. Da un lato infatti si parlava di “personale sospeso”, dall’altra si faceva riferimento solo ad alcune legittime assenze, tralasciandone altre altrettanto legittime.

Ma a scatenare un piccolo caso è stata la mancanza, tra questi esempi, del lavoratore in malattia. Scontato che il personale debba aver assolto all’obbligo al momento del rientro in servizio, il sindacato FLCGIL e il sindacato ANP hanno richiesto al Ministero espliciti chiarimenti su questo aspetto. Il dipendente in malattia è considerato tra il personale non soggetto – nel limite dell’assenza – all’obbligo vaccinale?

Anche la vicepresidente dell’ANDIS, Paola Bortolletto, intervenuta in un question time di Orizzonte Scuola sull’applicazione del DL, aveva posto questo passaggio come problematico per i Dirigenti Scolastici.

La circolare del 17 dicembre 2021. Pareri

Ed eccoci dunque alla circolare del 17 dicembre 2021 “Obbligo vaccinale del personale scolastico – Pareri”. 

In essa il Ministero scrive

“A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per

  • collocamento fuori ruolo
  • comando
  • aspettativa per motivi di famiglia
  • mandato amministrativo
  • infermità
  • congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca
  • sospensione disciplinare e cautelare.”

Cade quindi l’assunto – ma pur sempre insito nell’attuale decreto – che l’obbligo sia conditio sine qua non per svolgere l’attività lavorativa e si sa dà il via libera ad una interpretazione avallata dai media secondo la quale la vaccinazione possa essere richiesta anche al personale in malattia, se la stessa non possa essere considerata infermità.

In merito il sindacato UIL ha richiesto ulteriori precisazioni sui due aspetti

” La UIL Scuola, facendo leva sulla norma primaria che non è suscettibile di modifiche da parte di note o atti secondari, ritiene inaccettabile che sia il Ministero a decidere quali siano le assenze che legittimano il non obbligo vaccinale, e quali invece vi rientrino, attraverso un elenco che è frutto di valutazione unilaterale e non supportato dalla norma che, invece, parla di intervento quando vi sia il casus (il servizio reso o da rendere).

A questo proposito, è lecito domandarsi, per esempio, perché un lavoratore assente per “dottorato di ricerca” debba ritenersi fuori dall’obbligo mentre chi è in “aspettativa per assegno di ricerca” invece no.

Oppure, mentre un lavoratore assente per “aspettativa per motivi di famiglia” rientra nelle eccezioni, un lavoratore assente per “anno sabbatico” o perché fruisce dell’aspettativa per svolgere un’”altra esperienza lavorativa” non vi rientra, solo perché tali assenze non sono ricomprese nell’elenco del Ministero.

E qui sorge un’altra domanda: nel momento in cui si fruisce legittimamente di una aspettativa non retribuita (es. anno sabbatico), ma non inclusa nell’elenco del Ministero, come andrà applicata la sospensione della retribuzione dal momento che il lavoratore già non percepisce stipendio?!

E ancora, come è possibile non includere nelle eccezioni il “congedo biennale per assistenza all’handicap” o le altre fattispecie previste dal testo Unico della maternità e paternità?

Infine, la questione della malattia: con il termine “infermità, che il Ministero include nelle eccezioni, ci pare che si voglia ancora di più confondere le idee invece che chiarirle. In più: è intuitivo pensare che una persona assente per malattia sia impossibilita a svolgere qualsiasi attività compresa la vaccinazione.

Tutto ciò appare, a nostro parere, come elemento di discriminazione e oltretutto illogico ed illegittimo, per cui riteniamo che la nota ministeriale crei solo una inaccettabile pressione psicologica su chi la deve applicare e soprattutto su chi la dovrebbe subire.

Per la UIL Scuola vale il contenuto dell’art. 2 comma 2 del DL 172/2021 in cui viene esplicitamente detto che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati”.

Pertanto, per chi non è in servizio, a qualunque titolo, non c’è alcun obbligo immediato, ma mediato e subordinato all’attività lavorativa de facto.

Per tali motivi, riteniamo che la nota sia illegittima in quanto va oltre il dettato legislativo”.

N.B. La delicatezza della questione impone uno studio attento della normativa di riferimento, alla quale rimandiamo per qualsiasi decisione in merito.