Il diritto all’istruzione non può essere violato mai, neppure per motivi di bilancio

da Il Sole 24 Ore

Il Tar Firenze contraddice un preside e fa chiarezza sul numero di studenti che devono formare una classe e sull’inclusione di alunni diversamente abili

di Pietro Alessio Palumbo

La Costituzione stabilisce l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione per almeno 10 anni e per quanto riguarda la fascia compresa tra i 6 ed i 16 anni, assicurando in tal modo quel grado minimo di formazione socialmente necessario ed assolutamente inderogabile. L’obbligatorietà e la gratuità è stata sancita anche dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nella vicenda affrontata dal Tar Firenze con la sentenza 1537/2021 un liceo aveva ricevuto 34 richieste d’iscrizione alle classi prime; tra queste quelle di due disabili. Il dirigente scolastico aveva formato una sola classe con 27 alunni nonostante nella provincia non vi fossero altri licei.

Prime classi e alunni disabili

Il Tribunale amministrativo toscano ha chiarito che le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia che accolgono alunni con disabilità vanno costituite di norma con non più di 20 alunni; purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili; e purché il progetto di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, e dall’altro personale operante nella scuola.

La deroga possibile

È possibile una deroga ampliativa in misura non superiore al 10% al numero massimo di alunni; per cui le classi iniziali di una scuola se uno degli alunni è disabile non possono essere formate da più di 20 ovvero 22 alunni. Illegittima quindi la scelta del dirigente scolastico coinvolto nella vicenda. E ciò anche perché – ha accentato il Tar – il diritto all’inclusione scolastica non può essere violato dall’amministrazione scolastica in nessuno caso; neppure per motivi di vincolo di bilancio. A nulla valendo una giustificazione fondata sulla mancata autorizzazione da parte dell’Ufficio scolastico territoriale o sull’organico di fatto.