Lavoro agile per i fragili fino al 28 febbraio: 39,4 milioni destinati alle sostituzioni di docenti e ATA

da OrizzonteScuola

Di Ilenia Culurgioni

Lo prevede il decreto festività, dl 24 dicembre n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contenente la “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Vengono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il testo del decreto festività:

C.1 – Proroga lavoro agile al 28 febbraio 2022Sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2 -bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.

Sostituzione personale docente e ATA – Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l’anno 2022.

C.2 – Decreto interministeriale individuazione patologie per lavoro agile– Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

*A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.