Sorveglianza sanitaria obbligatoria nelle Istituzioni scolastiche

Sorveglianza sanitaria obbligatoria nelle Istituzioni scolastiche. Funzioni e ruolo del Medico Competente del lavoro. Responsabilità Dirigenziali e adempimenti. Stato dell’Arte e ricognizione normativa.

di Dario Angelo Tumminelli, Zaira Matera, Federica Maria Pagano, Massimo Pagano

La figura del medico competente del lavoro nelle Istituzioni scolastiche autonome Italiane è stata per lungo tempo controversa, avvolta tra dubbi e incertezze, e per alcuni aspetti confusa, a volte anche sconosciuta da molti. Per anni è stata ritenuta una figura facoltativa e/o opzionale, subordinata dagli esiti della valutazione dei rischi.

Niente di più errato. È fuor di dubbio che il personale amministrativo e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) svolgono abitualmente nelle segreterie scolastiche più di 20 ore settimanali ai videoterminali, con carichi di lavoro via via sempre crescenti. Indubbiamente questo dato non può essere contenuto in alcun modo al di sotto della soglia delle 20 ore settimanali (per eludere questo adempimento) tra l’altro, è doveroso evidenziare che il lavoro di segreteria è diventato sempre più digitalizzato, ciò ne determina una presenza continua e costante del personale ai videoterminali.

Approfondimento Ad onor del vero, l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria a scuola è subordinata all’esito del processo di valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro di riferimento (ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Solo qualora la citata valutazione evidenzi la presenza, di uno o più rischi concreti, tali da prevedere l’obbligo, ovvero “normati” dal Testo Unico e s.m.i, è indispensabile nominare il medico competente. Tuttavia, appare oggettivamente del tutto residuale la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di non nominare un medico competente. È bastevole richiamare i fattori di rischio che più comunemente si riscontano in ambito scolastico, dai quali deriva la necessità della sorveglianza sanitaria obbligatoria e quindi la nomina del medico competente. Giova anche evidenziare che l’orientamento prevalente dei servizi ispettivi è quello di considerare la nomina del medico competente del lavoro come adempimento necessario per le Istituzioni scolastiche autonome. A tal riguardo, risulta molto interessante la lettura della circolare del 9 ottobre 2013 prot. n. 14822 dell’Ufficio VIII – Servizio legale dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, avente per oggetto “Sicurezza negli istituti scolastici – Medico competente”, di cui si riporta un estratto: «Sostenere dunque che “la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a rischi tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria” come si legge da più parti, sembra a chi scrive un’affermazione formulata al fine di giustificare a priori la decisione di non aver bisogno del medico competente. Tale affermazione risulta però priva di senso […]».

La sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori e nella fattispecie del personale amministrativo scolastico era prevista, ancor prima del Testo Unico sulla sicurezza del 2008, dall’art. 4 del Decreto Ministeriale del 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 04 novembre 1998, di cui riportiamo un estratto.

Art. 4. Sorveglianza sanitaria 1. Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato tale presupposto, il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente, ai fini ed agli effetti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 626. 2. Nelle scuole statali l’individuazione del medico competente è concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti per territorio o con una struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture medesime e l’autorità scolastica competente per territorio.

Certamente l’emergenza sanitaria pandemica, legata al continuo diffondersi del Coronavirus “SARS-CoV-2”, ha enfatizzato, se non del tutto acuito, l’importanza della presenza del medico competente all’interno delle Istituzioni scolastiche, in riferimento al sistema sicurezza. È bene precisare che l’attuale contesto emergenziale non introduce novità assolute, ovvero, nuovi elementi rispetto alla previsione di sorveglianza sanitaria definita “ordinaria”, ma solo quelle specifiche ossia “eccezionali” e/o “straordinarie” legate all’emergenza pandemica.

In buona sostanza, alla luce di quanto sopra esposto, all’interno di un Istituto scolastico è sempre più necessario che il Dirigente scolastico nomini il medico competente, così come esplicitato dall’art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008.  E ciò ormai, a maggior ragione appare scontato, dato l’attuale momento di crisi pandemica e di emergenza sanitaria. È sempre più evidente la necessità di implementare ulteriori e innovativi interventi organizzativi, oltre quelli di sorveglianza sanitaria “ordinaria”.

Riferimenti normativi

Il quadro normativo di riferimento che regola la materia è complesso e articolato. È fuor di dubbio, che le Istituzioni scolastiche, al pari ad ogni altro luogo di lavoro, sono assoggettate per legge alle medesime regole, esattamente come per altri luoghi di lavoro. In Italia la norma giuridica vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è data dal risultato di una stratificazione negli anni di norme (leggi, regolamenti, note e circolari), alcune delle quali di derivazione comunitaria. Da questa esigenza, ne discese la necessità di avere una fonte normativa unica che riunisse tutta la materia in un solo testo, non dispersivo e di facile consultazione, concretizzatasi nel 2008 con la stesura di un apposito “Testo Unico”.

Alla luce di quanto sopra detto, il punto di riferimento normativo sul ruolo del Medico competente del lavoro nelle Istituzioni scolastiche autonome è il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza”, pilastro pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108, testo coordinato con il successivo Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, meglio conosciuto come “decreto correttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L, che continua a perseguire l’obiettivo del “Testo Unico” di procedere al riassetto ed alla riforma in merito alle disposizioni in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

Fatta questa necessaria premessa,

esplicitati gli aspetti più generali, ci addentriamo nel merito del caso proposto ovvero sulla sorveglianza sanitaria obbligatoria nelle Istituzioni scolastiche, analizzando le responsabilità del Dirigente scolastico e i relativi adempimenti che dovrà affrontare nella gestione dell’Istituzione scolastica.

L’ambiente scolastico, certamente, non è privo di pericoli e rischi per la salute del lavoratore, anzi può presentarne diversi. Il Dirigente scolastico, dunque, dovrà individuare e valutare tutti i potenziali fattori di rischio. Non avendo le competenze necessarie per formazione accademica (non possedendo una laurea in medicina), egli dovrà affiancarsi ad una figura esperta, il medico competente del lavoro. Il dialogo fra loro deve essere continuo e la comunicazione tempestiva.

Definizione di Sorveglianza Sanitaria

Partiremo con una breve e sommaria definizione di “Sorveglianza Sanitaria”. È finalizzata alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione agli ambienti di lavoro, all’esposizione ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. m) “Testo Unico sulla Sicurezza”. La sorveglianza sanitaria è una forma di prevenzione “secondaria” che serve a monitorare, o ancora meglio “sorvegliare”, gli effetti che l’esposizione ai fattori di rischio possono recare al lavoratore, spesso connaturati nella mansione stessa, che non possono essere eliminati in alcun modo, la cosiddetta prevenzione “primaria”.

Funzioni del Medico Competente

Da una attenta lettura della normativa attualmente in vigore (in particolare si richiamano gli artt. 2, 18, 25, 28, 29 e 35 del D.lgs. 81/08), si evince con estrema chiarezza che il T.U. ha affidato al medico competente (MC) una doppia funzione:

  1. la prima, di natura sia preventiva sia collaborativa con il Datore di lavoro, ovvero con il Dirigente scolastico e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) consistente nell’espletamento dei compiti-obblighi (ai sensi dell’art. 25), tra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi. Il MC si muove ancora in stretta collaborazione con il Dirigente scolastico per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché con al RSPP per attuare i protocolli di sicurezza;
  2. la seconda, è finalizzata alla gestione della sorveglianza sanitaria obbligatoria sulle lavoratrici e sui lavoratori (ai sensi dell’art. 41 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), garantendo la sicurezza e la salute su tutti i lavoratori compresi, studentesse e studenti e gli altri compiti assegnatogli dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda il punto b) ovvero sulla sorveglianza delle studentesse e degli studenti, è bene precisare che nei casi previsti dalla norma sull’alternanza scuola-lavoro (ASL) oggi, percorsi trasversali per l’orientamento (PCTO), subentra a  disciplinarli,  nello specifico,  il  vigente art. 5 del Decreto Ministeriale 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2017 per il quale, devono essere applicate, sempre e comunque, tutte le misure preventive e protettive dell’integrità psico-fisica dei minori affidati. Maggiori informazioni in merito all’argomento possono essere rinvenute dall’articolo di Leon Zingales, “L’equiparazione studenti-lavoratori nelle istituzioni scolastiche”, pubblicato il 22 Luglio 2020, PuntoSicuro consultabile dal link: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/istruzione-C-15/l-equiparazione-studenti-lavoratori-nelle-istituzioni-scolastiche-AR-20232/

Obblighi del Medico Competente

Giova precisare al riguardo, che in capo al medico competente gravano precisi obblighi, i quali in caso di mancato assolvimento, corrispondono di regola pesanti sanzioni. Si consiglia la lettura integrale della Sentenza n. 1856 Cassazione Penale, Sez. 3 del 15 gennaio 2013 e Sentenza n. 38402 Cassazione Penale del 9 agosto 2018. Per approfondimenti si consiglia la lettura dell’articolo “Il Medico competente nelle Istituzioni scolastiche” di Leon Zingales pubblicato il 14 Ottobre 2020 da Educazione&Scuola.

Competenze del Medico del lavoro

La figura del medico competente nelle Istituzioni scolastiche deve essere considerata al pari di quella di un qualsiasi altro professionista e/o consulente tecnico. Egli fornisce la sorveglianza sanitaria in termini di gestione, supporto ed esprime pareri qualificati e/o consulenza medica specialistica, al fine di coadiuvare il Dirigente scolastico nelle scelte oculate. Fornendo tale consulenza pone il Dirigente scolastico stesso nella condizione di ottemperare ai suoi obblighi di legge in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Egli valuta il rischio (possibile e prevedibile) e conseguentemente tutela la salute delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola e dei suoi fruitori (studentesse e studenti) occupandosi della sorveglianza sanitaria.

È bene evidenziare al riguardo, che l’art. 28, comma 2, alla lett. e), richiede esplicitamente al datore di lavoro (Dirigente scolastico) di indicare nel documento di valutazione dei rischi (DVR) il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa.

Si indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, i fattori di rischio che più comunemente possono presentarsi in ambito scolastico ovvero all’interno delle mura degli edifici adibiti ad uso scolastico, e sui quali si ritiene di richiamare l’attenzione del lettore:

  1. rischio videoterminali, è un rischio ricorrente nelle Istituzioni scolastiche quando vi è un’esposizione del lavoratore, sistematica ed abituale, ai videoterminali. Di norma gli assistenti tecnici e di segreteria sono il personale più esposto a tali fattori di rischio, quando l’uso del monitor è protratto nel tempo e superiore normalmente alle 20 ore settimanali. Rientrano in tale categoria di rischio anche gli insegnanti/docenti e studenti nelle ore trascorse nei laboratori (es. aula di informatica);
  2. rischio fisico, rumore e vibrazioni. Riguarda i rischi psichici e fisici che l’organismo umano deve affrontare in caso di lunga esposizione a rumore e/o vibrazione. Anche quest’ultimo è un rischio reale che si riscontra nelle Istituzioni scolastiche, a titolo di esempio il livello di rumorosità nelle aule e negli altri spazi comuni, in modo particolare palestre e mense. Sono più soggetti all’esposizione dei vari agenti fisici il personale scolastico che opera nei laboratori di meccanica presenti negli Istituti tecnici e professionali e quello che svolge il suo servizio negli Istituti Agrari, con alta esposizione a rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche. Il rischio è rappresentato da un livello di esposizione quotidiana superiore a 85 decibel come limite imposto.
  3. rischio chimico e sostanze pericolose di qualsiasi genere. L’eventualità di subire un danno per l’esposizione ad agenti chimici (cancerogeni, mutageni, teratogeni e sensibilizzanti) è un rischio rilevante nelle Istituzioni scolastiche, sostanze spesso presenti nei laboratori chimici e biologici. È interessato all’uso di vari agenti chimici anche il personale scolastico ausiliare (collaboratori scolastici) che adoperano, per lo svolgimento delle loro mansioni, prodotti chimici per la pulizia e l’igiene dei locali, il personale docente e tecnico (assistenti di laboratorio) impiegati in attività tecnico-pratiche ma anche le studentesse e gli studenti che operano nei laboratori di chimica, arte e restauro, oreficeria, azienda agraria etc.
  4. rischio biologico, si riferisce al rischio per le lavoratrici e i lavoratori esposti ad agenti biologici diversi, liquidi biologici (sangue, vomito, feci liquide, urine, escrezioni varie etc.), rifiuti igienici, germi (virus, batteri, funghi, parassiti etc.). Anche quest’ultimo è rilevante nelle Istituzioni scolastiche, specialmente per gli insegnanti ed il personale ausiliario, che operano nel segmento 0-6 “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” (asili nido, scuole dell’infanzia) soggetti maggiormente all’esposizione di agenti biologici, e in tutte le scuole ove sia necessaria l’assistenza diretta e continua agli alunni più fragili “diversamente abili”, ivi compresi i rischi legati alla movimentazione dei minori affidati e assistiti.  
  5. rischio movimentazione carichi (MMC) e movimenti ripetuti degli arti superiori e inferiori. Sono tutte quelle operazioni che comportano per il lavoratore: il sollevare, trasportare, spingere, deporre un carico e/o peso. Quest’ultimi comportano rischi di patologie da sovraccarico bio-meccanico. A titolo di esempio, il personale ausiliario (collaboratori scolastici) che spostano suppellettili e arredi scolastici (armadietti, cattedre, banchi etc.), il personale della scuola dell’infanzia e gli insegnanti di sostegno, l’assistente tecnico di meccanica, di saldatura, l’addetto all’azienda agraria etc.
  6. rischio stress lavoro-correlato, recenti e numerosi studi e ricerche scientifiche attestano, in ambito scolastico, l’esposizione delle cosiddette “helping profession” a fenomeni di usura psico-fisica.
  7. rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento. Per le donne gravide, i lavori faticosi definiti “pesanti” e/o comunque pericolosi, insalubri e pregiudizievoli per il nascituro sono vietati per legge.
Approfondimento Ricordiamo al lettore che l’art. 7 e 17 comma 2, lettera b) e c) del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 26 aprile 2001 – Suppl. Ordinario n. 93, prevede la possibilità di richiesta di interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri qualora le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino/a.
  • rischio da contagio e infezione da Coronavirus.
  • rischio legionella, maggiori informazioni in merito all’argomento, possono essere rinvenuti dall’articolo “Il Rischio legionella alla luce dell’emergenza Covid-19” di Leon Zingales pubblicato il 23 Giugno 2020 da Educazione&Scuola. Si suggerisce la lettura dell’articolo, consultabile dal seguente link: https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=131726
  • rischio radon, amianto etc., la valutazione è residuale e viene effettuata nei luoghi potenzialmente contaminati. Approfondimenti possono essere rinvenuti dall’articolo “Il Rischio Radon alla luce dell’emergenza Covid-19” di Leon Zingales pubblicato il 20 Agosto 2020 da Educazione&Scuola dal seguente link https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=133878

Giova rammentare che sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore, senza il suo consenso, comporterebbe per il Dirigente scolastico un illecito penale di violazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” di cui se ne riporta di seguito l’estratto e ai sensi dell’art. 32 della Costituzione Italiana del 1948 che prevede che “Nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge”.

Art. 5 del Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Accertamenti sanitari” «Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.»

Requisiti per la nomina del MC

Il laureato in medicina abilitato alla professione per svolgere l’attività di medico deve essere anche abilitato all’esercizio dell’attività di medicina del lavoro. Deve essere in possesso di particolari titoli e/o requisiti, come sotto meglio esposti. Quest’ultimi sono riportati chiaramente nel Testo Unico all’articolo 38 dello D.lgs. 81/08, di cui se ne riporta nel box l’estratto.

Il medico deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori titoli accademici:

  • specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale dopo il conseguimento di uno specifico Master universitario di II livello abilitante;

o in alternativa, i seguenti requisiti:

  • docenza in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in Tossicologia industriale o in Igiene industriale o in Fisiologia e Igiene del lavoro o in Clinica del lavoro;
  • possedere l’autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il cosiddetto “medico autorizzato”.

Tutti i medici in possesso dei sopra elencati titoli culturali e/o requisiti sono iscritti in un apposito elenco nazionale dei medici competenti del lavoro, istituito presso il Ministero della Salute.

Art. 38 del D.lgs. 81/08 Titoli e requisiti del medico competente 1. «Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale… 2.  I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività. 3.  Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. 4.  I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.»   Nota: Il testo dell’art. 55 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991 è il seguente «Art. 55 (Esercizio dell’attività di medico competente). – 1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. 2. L’esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

Inoltre, il medico competente è tenuto ad acquisire un numero minimo di crediti formativi cosiddetti “ECM” previsti dai programmi di aggiornamento triennale. Gli ECM non potranno essere inferiori al 70 % di quelli previsti dalla disciplina per la medicina sul lavoro e la sicurezza degli ambienti lavorativi. Come chiaramente esplicitato dal comma 3 dell’art. 38 del Testo Unico, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che il medico sia iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti, e che abbia maturato in 3 anni, almeno 150 crediti formativi, di cui almeno il 70 % nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 146 del 26 giugno 2009.

Gli stessi medici in possesso di tale requisito, provvedono a trasmettere (per conferma) all’Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione, la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

Nomina del Medico Competente

Il medico competente è sempre designato dal Dirigente scolastico, selezionato mediante procedura selettiva di evidenza pubblica, ma può anche essere incaricato con procedura prescritta dall’art. 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che permette di conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Non è infrequente, infine, che l’Autorità sanitaria ovvero l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di riferimento mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, un elenco di nominativi di medici del lavoro disponibili da cui poter attingere al bisogno. Il Dirigente scolastico, prudentemente prima di procedere all’individuazione del medico competente, come singola ed individuale Istituzione scolastica autonoma, può valutare di ricorrere alle reti di scopo, individuando il medico competente, già incaricato presso altre Istituzioni scolastiche insistenti nel territorio aderenti alla rete. In quest’ultimo caso, il Dirigente scolastico dovrà preventivamente consultare il Dirigente della scuola capofila della rete e verificata la disponibilità, anche da parte del medico competente (che viene sempre acquisita in forma scritta e messa agli atti), potrà formalizzare l’adesione alla rete di scopo e solo successivamente potrà procedere alla nomina e la stipula del contratto.

Giova evidenziare che il medico competente da selezionare, nominare e/o incaricare, può non coincidere con quello che ha collaborato alla stesura del DVR.

Ruolo e compiti del Medico Competente

Il medico Competente effettua ed esegue visite mediche sul lavoratore, per assicurarsi che all’interno dell’attività lavorativa, mansione da lui svolta, non vi sia il rischio di malattie professionalizzanti causate dalle funzioni ricoperte. Egli, infatti, pianifica e programma con oculatezza il suo intervento, con periodiche visite mediche in relazione alle attività, che per loro natura e rischiosità, impongono normativamente di accertare l’idoneità del lavoratore alle mansioni.

Il medico competente del lavoro, una volta effettuato il sopralluogo dei locali (almeno una volta l’anno), aule, laboratori e postazioni, dopo aver attentamente visionato il DVR, deve programmare ed effettuare prontamente la sorveglianza sanitaria sulle lavoratrici e sui lavoratori, attraverso l’attuazione e l’esecuzione della visita medica preventiva e periodica sugli stessi, con relativa redazione della documentazione sanitaria per ogni lavoratore ovvero con la creazione di una apposita cartella sanitaria di rischio, al fine di escludere ogni possibilità di inabilità alle mansioni lavorative.

In estrema sintesi, il medico competente istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e lavoratrici e la relativa documentazione medico-sanitaria, con assoluta salvaguardia del segreto professionale.

In base ai risultati dei controlli delle visite mediche effettuate, il medico competente esprime, ai sensi del comma 6 dell’art. 41 del T.U. il giudizio in merito ad alcune mansioni specifiche:

  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni e/o limitazioni
  • inidoneità temporanea, con la precisazione del limite di tempo e/o permanente

In caso di giudizio di idoneità parziale o inidoneità, il lavoratore deve essere adibito ad altra mansione, ove possibile, sempre compatibilmente con il suo stato di salute, ai sensi dell’art. 42 del T.U. di cui se ne riporta di seguito l’estratto

Art. 42 del Decreto legislativo n. 81, 9 aprile 2008 – (modificato dall’art. 27 del decreto legislativo 106/09) “Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”   “1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente
inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi quanto disposto dall’art. 6 comma 1 dal CCNI 25 giugno 2008 “concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute – artt. 4 comma 2 e 17 comma. 5 del contratto collettivo nazionale del personale della scuola 29 novembre 2007”.

Art. 2 comma 4 CCNI 25 giugno 2008 “il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l’assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”

Infine per completezza della trattazione richiamiamo le tipologie di visite mediche sanitarie a cui può essere sottoposto il lavoratore:

  • visite mediche preventive (al fine di verificare l’assenza di controindicazioni alle mansioni a cui il lavoratore è adibito).
  • visite mediche periodiche o di “routine”, di norma con cadenza annuale e/o biennale (es. videoterminalisti), per i soggetti che hanno ricevuto un giudizio d’idoneità (con prescrizioni o con limitazioni) e per i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età. Per tutti gli altri casi normalmente la cadenza delle visite è quinquennale.
Art. 25 del D.lgs. 81/08 «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica
dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (lettera a) …
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (lettera b) … visita gli ambienti di lavoro almeno
una volta all’anno o a cadenza diversa
che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (lettera l)»
  • visite mediche su richiesta della lavoratrice e/o del lavoratore (personale amministrativo, tecnico ausiliario, personale docente ed educatore)
  • visite mediche effettuate in occasione di un cambio di mansione
  • visite mediche effettuate in occasione della cessazione del rapporto d’impiego
  • visite mediche richieste dal Dirigente scolastico, a vantaggio del lavoratore, in occasione della ripresa lavorativa, in cui lo stesso è stato assente per motivi di salute, per un tempo prolungato, di durata sempre superiore a 60 giorni o qualora il Dirigente, in base alle condizioni di salute del/lla lavoratore/lavoratrice ne ravvisi la necessità ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 5 Legge 20 maggio 1970, n. 300

Infine per compiutezza, giova inoltre precisare, per quanto riguarda il personale amministrativo scolastico sottoposto all’esposizione sistematica ai videoterminali per più di 20 ore settimanali, la sua idoneità lavorativa dipende dalla valutazione non solo in relazione ai problemi oculo-visivi che si possono presentare, apparato maggiormente esposto alle radiazioni emesse degli schermi e/o monitor, ma anche ai rischi connessi agli eventuali danni della colonna vertebrale, all’apparato muscoloscheletrico, disturbi osteo-articolari e del sistema spalla-braccio-avambraccio-mano dovuti alla postura e all’ergonomia delle postazioni. Il Dirigente scolastico dovrà dunque adottare tutti gli accorgimenti per prevenirne eventuali danni, con particolare attenzione agli occhi e la vista, l’affaticamento fisico dovuto alla postura, le condizioni ergonomiche, l’affaticamento mentale, lo stress lavoro-correlato. Ricordiamo che il lavoratore ha diritto come da normativa vigente ad una pausa minima di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa ed ininterrotta al videoterminale.

Adempimenti scolastici

  1. Il Dirigente scolastico, avvia la sorveglianza sanitaria attraverso un formale invio di (richiesta scritta a mezzo ufficiale PEC e/o raccomandata A/R) al medico competente designato/nominato/incaricato dall’Istituto scolastico autonomo e/o eventualmente a uno degli Enti competenti terzi alternativi (INAIL, Aziende Sanitarie Locali della provincia di riferimento, Dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università) ai sensi del comma 3 dell’art. 5 Legge 20 maggio 1970, n. 300: “Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico
  2. Il Dirigente scolastico, preso atto del ricevimento della suddetta richiesta, concorda preventivamente con il medico competente designato/nominato/incaricato le procedure organizzative per l’espletamento  delle visite mediche da svolgere sui lavoratori, mettendo a disposizione idonei e adeguati locali all’interno dell’edificio scolastico, se a giudizio del medico sia possibile garantire a tutti i soggetti le adeguate condizioni di sicurezza (igienico-sanitarie in considerazione del contesto pandemico). Qualora il medico competente giudicasse non idonei e adeguati i locali scolastici, sarà sua cura indicarne alternativi per l’effettuazione della visita, informando preventivamente la Dirigenza.
  3. Il Dirigente scolastico, fornisce preventivamente al medico competente una analitica e dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, postazione e ambiente di lavoro, dove presta la sua abituale attività lavorativa, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione prese e i dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati per mitigare il rischio a cui è comunque soggetto il lavoratore all’interno dell’Istituzione scolastica.
  4. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria sia stata attivata presso uno degli Enti terzi competenti alternativi, come al punto 1) meglio evidenziati, sarà l’Ente stesso coinvolto a comunicare al lavoratore, luogo, orario e la data della visita (commissione medica di verifica e/o visite medico collegiali) contestualmente informando il datore di lavoro.
  5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita effettuata, esprimerà il “giudizio di idoneità” fornendo, in via prioritaria, le indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute della lavoratrice e del lavoratore, in un’ottica di salvaguardare dell’incolumità del lavoratore.
  6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dal medico competente, assume dagli esiti le necessarie determinazioni del caso (provvedimenti datoriali).

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 41 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, nei casi di non accettazione del giudizio espresso dal medico competente è ammesso ricorso (avverso al giudizio) all’organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di notifica della comunicazione. Il suddetto organo dopo ulteriori accertamenti (visita e documentazione acquisita) dispone la conferma, la modifica e/o la revoca, del giudizio stesso.

Riferimenti normativi

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 32
  • LEGGE 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
  • DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”
  • DECRETO MINISTERIALE del 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni
  • DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 2009 “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
  • CIRCOLARE Ufficio Scolastico Regionale Lombardia prot. n. 14822 del 9 ottobre 2013 “Sicurezza negli istituti scolastici – Medico competente
  • CIRCOLARE MI prot. 1585 del 11 settembre 2020 “Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato
  • CCNI Contratto Collettivo Nazionale Integrativo “utilizzazione personale inidoneo scuola”del 25 giugno 2008
  • CASSAZIONE PENALE, Sez. 3, 15 gennaio 2013 sentenza n. 1856
  • CASSAZIONE PENALE, 9 agosto 2018 sentenza n. 38402

Bibliografia

Sitografia

Maggiori informazioni e approfondimenti sono reperibili dal sito ufficiale del Ministero della Salute “Il Medico competente” da cui il presente articolo ha tratto il contenuto, con ultimo aggiornamento 29 marzo 2021