Nuove regole quarantena scuola, alla secondaria in presenza studenti vaccinati da meno di 4 mesi. Necessario Green pass

da OrizzonteScuola

Di redazione

La Regione Veneto fornisce chiarimenti, con la nota del 17 gennaio, sulla gestione dei contatti scolastici, a seguito delle indicazioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1. La Regione sottolinea che le precisazioni fornite potrebbero subire modifiche qualora subentrassero ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri competenti

Nella nota si chiarisce in particolare:

1) Alla comparsa di casi positivi in una sezione/classe la scuola dispone le misure didattiche di sua competenza, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.L. n. 1/2022, senza attendere nessuna comunicazione dal SISP o dal Medico Curante circa le misure sanitarie da adottare;

2) Il rientro in presenza degli alunni al termine della sorveglianza con testing (scuola primaria) o al termine di quarantena per contatto scolastico o contatto extrascolastico è consentito presentando l’attestazione dell’avvenuta effettuazione del tampone e del rilascio del risultato negativo. Non sono necessarie altre certificazioni del SISP o del Medico Curante;

3) Per la scuola primaria all’insorgere di un caso di positività vengono chiarite le modalità di rientro in presenza degli alunni dopo l’effettuazione del test al tempo 0;

4) È considerata valida l’effettuazione di test presso le farmacie o le strutture private, con oneri a carico degli interessati, nell’ambito della sorveglianza con testing nella scuola primaria.

L’intervallo temporale entro il quale devono essere conteggiati i positivi di una classe è di dieci giorni.

Esempio scuola secondaria: la stessa classe è interessata dal succedersi di tre casi, al fine di determinare il numero di casi rilevanti per l’adozione delle misure didattiche di competenza della scuola si dovrà tenere conto di quelli verificatisi andando a ritroso di 10 gg dall’ultimo.

Nota chiarimenti Regione Veneto

nota congiunta MI-Salute n. 11 del 08/01/2022