Verso il rinnovo delle RSU

Verso il rinnovo delle RSU

di Cettina Calì

L’RSU, nata con l’intesa-quadro del 1991, è l’organismo di rappresentanza sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Nella scuola si iniziò a parlare di RSU con il rinnovo del contratto 1998/2001 che introdusse la possibilità di stipulare il contratto integrativo di istituto con la presenza delle RSU. Fino ad allora, infatti, l’attività sindacale nelle istituzioni scolastiche da parte dei sindacati veniva svolta da delegati nominati e, purtroppo, su molti aspetti, che dovevano nascere dal confronto sindacale, si demandava alla esclusiva competenza degli atti di gestione del Dirigente Scolastico. Nel 2016 iniziò una nuova stagione che portò ad un recupero di alcune prerogative sindacali con il rinnovo del contratto del Pubblico Impiego 2016/2018.

Nella scuola la RSU è composta da rappresentanti che possono provenire da diversi profili (docenti, ATA, personale educativo), senza che vi siano al suo interno quote prestabilite per l’una o per l’altra qualifica. Le scuole che occupano fino a 200 addetti eleggono 3 rappresentanti-lavoratori, oltre i 200 addetti il numero dei componenti eletti sale a 6.

L’elezione della RSU avviene con voto segreto espresso dai lavoratori su liste presentate dalle associazioni sindacali riconosciute come rappresentative. I seggi sono assegnati in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste.

Sono chiamati a votare tutti i dipendenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’istituzione scolastica al momento delle votazioni.

Non possono essere candidati come RSU i presentatori di lista, i membri della commissione elettorale, gli scrutatori e coloro che occupano cariche in organismi istituzionali o cariche esecutive inpartiti e/o movimenti politici.

L’amministrazione – scuola – non svolge alcun ruolo durante le operazioni elettorali, ma deve garantire adeguato supporto alle stesse operazioni. 

Ogni sede di elezione deve avere una Commissione elettorale formata da un rappresentante per ogni sindacato che presenta la lista. Il designato deve essere un elettore non candidato. I componenti della Commissione elettorale devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato. “L’amministrazione ha l’obbligo di consentire alle Commissioni elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando, se necessario, ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro” .

La Commissione  elettorale, una volta costituita, assolve ai seguenti compiti:

• elegge il presidente; 

• concorda le regole del suo funzionamento; 

• acquisisce dall’amministrazione l’elenco degli elettori. Tali elenchi sono alfabetici, distinti per sesso. In ogni elenco è opportuno che venga  riportato accanto al nome anche la data di nascita per consentire con precisione l’identificazione degli elettori. La Commissione elettorale deve , inoltre, controllare che il dipendente in servizio su più scuole sia iscritto solo nella scuola dalla quale è amministrato (quella di titolarità, ovvero con più ore di servizio se è utilizzato o in assegnazione provvisoria);

• formalizza il numero di persone da eleggere, di candidati che è possibile presentare e del numero minimo delle firme occorrenti; 

• concorda con l’amministrazione le modalità con le quali l’istituzione deve garantire lo svolgimento di tutte le procedure elettorali; 

• riceve le liste; 

• istituisce l’apposito albo elettorale per le proprie comunicazioni; 

• esamina i ricorsi sull’ammissibilità delle liste e delle candidature; 

• predispone la scheda elettorale; 

• nomina i presidenti di seggio e, su indicazione dei presentatori delle liste, nomina gli scrutatori; 

• definisce il numero dei seggi e predispone gli elenchi degli aventi diritto suddivisi per seggio; 

• definisce l’orario di apertura giornaliera dei seggi. A tal proposito, la Commissione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura del seggio tenendo presente la durata del servizio nell’istituzione interessata, la distribuzione dei lavoratori nei vari turni/sedi e i relativi orari di servizio;

• definisce i luoghi delle votazioni; 

• organizza e gestisce le operazioni di scrutinio; 

• raccoglie i dati dei seggi e ne riepiloga i risultati; 

• attribuisce i seggi alle liste e individua gli eletti; 

• compila i verbali delle riunioni; 

• comunica i risultati ai soggetti interessati; 

• esamina i ricorsi sui risultati elettorali; 

• pubblica i risultati definitivi delle elezioni; 

• trasmette tutti i materiali e i risultati all’amministrazione per la conservazione e per l’inoltro all’ARAN. 

Ai fini della trasparenza, tutte le decisioni assunte dalla Commissione devono essere esposte all’albo elettorale attraverso la compilazione di appositi verbali. 

È opportuno che la Commissione concordi – per tempo – con il dirigente scolastico ciò che egli deve garantire e più precisamente:

• i locali per il regolare svolgimento dei lavori della Commissione; 

• l’elenco alfabetico degli elettori; 

• l’assegnazione dell’albo elettorale su cui è possibile affiggere le comunicazioni; 

• ogni materiale utile per il regolare funzionamento della Commissione (computer, fotocopiatrice, fax, telefono, internetetc.). 

Chi riceve la lista, al momento della presentazione, all’internodelle uffici di segreteria  deve rilasciare una ricevuta che attesti data, orario, ordine di presentazione della lista stessa. L’ordine di presentazione, infatti, è anche l’ordine in cui le liste verranno riportate sulla scheda elettorale. Se sono presentate più liste contemporaneamente, l’ordine verrà determinato per sorteggio.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente preposto dell’istituzione sede di elezioni RSU o da un suo delegato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. La lista deve avere un numero sufficiente di firme, secondo le deliberazioni della Commissione elettorale e conforme a quanto previsto dalle norme vigenti. I firmatari devono essere tutti inclusi nell’elenco degli elettori. La firma su più liste è nulla. 

La Commissione forma il seggio elettorale che è composto da un presidente e almeno due scrutatori. Il seggio si insedia e opera sulla base delle indicazioni definite dalla Commissione elettorale. È anche possibile costituire più seggi qualora vi siano sedi distanti tra loro oppure prevedere che l’unico seggio possa svolgere le proprie funzioni in modo itinerante tra le varie sedi al fine di garantire la massima partecipazione al voto. Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con incarico a tempo determinato; gli scrutatori sono invece designati dai presentatori di lista.

I componenti del seggio devono inoltre: 

– predisporre le urne per la votazione; 

– sigillarle al termine delle operazioni di voto delle varie giornate; 

– con la collaborazione del dirigente curare la conservazione delle urne dall’inizio delle operazioni di voto e fino allo scrutinio; 

– eseguire lo scrutinio delle schede che è fatto nel seggio ed è pubblico;

– redigere il verbale delle operazioni compiute e delle eventuali contestazioni o osservazioni che riguardano la procedura elettorale.

Se non risulta aver partecipato al voto più del 50% dei lavoratoriaventi diritto non si procede allo spoglio in alcuno dei seggi. Al termine dello scrutinio il Presidente o un suo delegato consegna alla Commissione elettorale il verbale e, in un plico sigillato, tutte le schede ricevute, votate e non votate. 

I seggi vengono attribuiti alle liste e non ai singoli candidati per cui nella prima fase si considerano esclusivamente i voti riportati da ciascuna lista. Il quorum per l’attribuzione dei seggi è calcolato dividendo il numero dei votanti per il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo,  in una Amministrazione con 150 lavoratori aventi diritto al voto verranno eletti  3 componenti RSU. Poniamo che i votanti siano 120 (i voti validi 111, le schede nulle 6, le bianche 3) il quorum per l’attribuzione dei seggi si calcola dividendo il numero dei votanti (120) per il numero dei seggi (3), il quorum è pertanto 40. 

“In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze”. 

Alla RSU elette competono le funzioni gestionali, di controllo, di tutela e di verifica anche applicativa, di consultazione e partecipazione previste da leggi e contratti, oltre che l’esercizio continuativo dei diritti di informazione. “Inoltre, in quanto soggetto del sistema contrattuale, essa esercita, con i sindacati territoriali di categoria firmatari del CCNL, i poteri di contrattazione collettiva a livello aziendale nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva”. 

La procedura di avvio per il rinnovo RSU pertanto è un evento di grande significato e valore, un’occasione preziosa, un grande appuntamento di democrazia autentica e partecipata.

Qui di seguito le date utili per la corsa verso il rinnovo RSU 2022:• 31 gennaio 2022: annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale• 1 febbraio 2022: messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta per l’inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da quel momento in poi potranno essere presentate;• 10 febbraio 2022: primo termine utile per l’insediamento della Commissione elettorale• 16 febbraio 2022: termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale• 25 febbraio 2022: termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali• 24 marzo 2022: affissione delle liste elettorali da parte della Commissione• 5-6-7 aprile 2022: votazioni rinnovo RSU per il prossimo triennio• 8 aprile 2022: scrutinio elezioni RSU• 8 -14 aprile 2022: affissione risultati elettorali da parte della Commissione• 19-27 aprile 2022: invio, da parte delle Amministrazioni, all’Aran dei risultati.