Obbligo vaccinale docenti e Ata è legge, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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da OrizzonteScuola

Di redazione

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.3 del 21 gennaio 2022, conversione del DL 172/2021 con il quale si estende l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.

OBBLIGO VACCINALE DOCENTI E ATA

Obbligo vaccinale: chi riguarda

Il personale scolastico

  • del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
  • delle scuole non paritarie
  • dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
  • dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

Chi non rientra nell’obbligo vaccinale

Il Ministero ha chiarito in via definitiva con nota del 20 dicembre 2021 che non è interessato dall’obbligo vaccinale (che riguarda la prestazione lavorativa)

  • coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le scuole perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscano di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola. motivi di assistenza e/o cura familiare o motivi personali già richiamati nelle precedenti note
  • Le procedure di verifica non si effettueranno nemmeno per coloro che versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

Le precedenti note avevano già individuato

Nota del 7 dicembre 2021:

il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale

Nota del 17 dicembre 2021 

  • collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare
  • condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

Naturalmente l’obbligo non riguarda coloro che hanno la  documentazione comprovante il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Il personale che non aderisce all’obbligo vaccinale è sospeso

Il personale che non adempie all’obbligo, sarà sospeso dalla possibilità di poter svolgere l’attività lavorativa e non avrà retribuzione nè altri emolumenti.

La sospensione dura fino a quando il personale interessato non rientra in servizio con apposita documentazione prevista dal DL sull’obbligo vaccinazione, o comunque per un periodo non superiore a 6 mesi dal 15 dicembre 2021. Per approfondire Fino a quando dura sospensione per non aver aderito all’obbligo vaccinale