Infiltrazioni acqua piovana

Infiltrazioni acqua piovana dagli infissi, dai tetti e/o dalle mura perimetrali. Responsabilità dirigenziale e adempimenti. Analisi dei “Casi possibili” e ricognizione normativa

di Dario Angelo Tumminelli, Emilia Tartaglia Polcini, Zaira Matera

Gli edifici scolastici e i locali annessi e connessi sono parte integrante del patrimonio edilizio italiano i cui proprietari sono indubbiamente gli Enti Locali (Province e Comuni). In particolare, gli edifici destinati ad uso scolastico, sedi e plessi di scuole dell’infanzia, primaria e Istituti di istruzione di primo grado appartengono ai Comuni, mentre gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i convitti e gli educandati, sono di proprietà delle Province, oggi consorzi, ai quali lo Stato ha trasferito i relativi oneri e responsabilità.

Il Dirigente scolastico, nella sua funzione di “datore di lavoro” è certamente il responsabile della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutto il personale scolastico a lui sottoposto (docente, educatore, amministrativo, tecnico e ausiliario). Egli deve adempiere ai suoi doveri, ma è fuor di dubbio, e non è in discussione, che non ha nessuna competenza diretta sull’edificio in ambito strutturale. Su di lui, invece, gravano obblighi e compiti organizzativi e gestionali individuati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza”, pilastro normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108, testo coordinato con il successivo Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, meglio conosciuto come “decreto correttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L, che continua a perseguire l’obiettivo del “Testo Unico”, ossia di procedere al riassetto ed alla riforma in merito alle disposizioni in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

Approfondimento In Italia la norma giuridica vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è data dal risultato di una stratificazione negli anni di norme (leggi, regolamenti, note e circolari), alcune delle quali di derivazione comunitaria. Da questa esigenza, ne discese la necessità di avere una fonte normativa unica che riunisse tutta la materia in un solo testo, non dispersivo e di facile consultazione, concretizzatasi nel 2008 con la stesura di un apposito “Testo Unico”.

Le vigenti norme conferiscono agli Enti proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico gli obblighi e i relativi oneri necessari per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alla normativa vigente, fatta salva la possibilità di poter delegare le Istituzioni scolastiche alla funzione di manutenzione ordinaria, con l’assegnazione di adeguate risorse finanziarie necessarie. Proprio su questi ultimi punti si è messo finalmente fine a quell’intreccio di responsabilità, anche rilevanti, di natura penale, che ricadevano in capo al Dirigente scolastico. Dopo 13 anni con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 20 dicembre 2021 della Legge 17 dicembre 2021 n. 215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” i Dirigenti scolastici, emettono un sospiro di sollievo, in quanto sono definitivamente sgravati con la modifica dell’articolo 18 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dalle responsabilità penali, civili e amministrative in merito alla sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali.

In buona sostanza, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, peraltro molto attesa, ha apportato sostanziali modifiche all’art.18 del T.U., introducendo l’articolo 13bis (di cui a seguire se ne riporta l’estratto), rivedendo così aspetti molto importanti e discussi della gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro e soprattutto il regime delle responsabilità. Un lungo percorso, denso di ostacoli ma tanto atteso, spesso al centro del dibattito nazionale, iniziato con una proposta emendativa, successivamente recepita nel disegno di legge n. 1217 del primo ottobre 2018, proposta (tra l’altro) recepita in sede d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. rappresentanti dell’area dirigenziale istruzione e ricerca del 29 ottobre 2019.

Art. 13 – bis – Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche 1. All’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale. 3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».

Il Dirigente scolastico può sempre valutare in autonomia e liberamente l’opportunità di agire immediatamente ai sensi dell’art. 39 “Misure urgenti ed indifferibili”, del recente Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, e richiedendo successivamente il “conto”, a lavori ultimanti, all’Ente Locale proprietario.

Normativa di riferimento

In Italia il legislatore è intervenuto a più riprese negli anni in materia di “Norme per l’edilizia scolastica” e per regolamentare il settore ha emanato per esempio il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976 n. 29, testo con modifiche apportate con Decreto Ministeriale del 13 settembre 1977 “Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1977 n. 338. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica ” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15, Serie generale del 19 gennaio 1996 non si applicano più le norme del citato Decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 5 della legge indicata.

Riguardo la manutenzione degli edifici scolastici, il riferimento normativo è l’art. 3 della citata Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” il quale prevede, a sua volta, l’attuazione dell’articolo 14 comma 1, lettera i), della Legge 8 giugno 1990, n. 142 che ha disciplinato l’Ordinamento delle Autonomie Locali. Di seguito riportiamo l’estratto dell’art. 3 che stabilisce:

Art. 3 Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. 3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature. 4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate.»

In buona sostanza, gli Enti Locali provvedono alle spese varie di ufficio, a quelle derivanti per l’arredamento le utenze elettriche, telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed i relativi impianti. Provvedono inoltre all’allestimento e alla dotazione di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli stessi. L’Ente Locale competente è tenuto ad esprimere alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali, ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto e alle attrezzature. Infine l’ultimo comma prevede che gli Enti territoriali competenti possono delegare le singole Istituzioni scolastiche, su loro richiesta, per le funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine, nota bene, gli Enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate.

Fatta questa necessaria premessa,

esplicitati gli aspetti più generali, ci addentriamo nel merito del caso proposto, e precisamente proviamo a focalizzare le responsabilità del Dirigente scolastico e i relativi adempimenti che dovrà affrontare l’Istituzione scolastica.

Non sono infrequenti casi di infiltrazione d’acqua piovana che coinvolgono le nostre Istituzioni scolastiche. Non è raro, infatti, che il collaboratore scolastico avvisi la Dirigenza (e/o il suo staff) di fenomeni, per così dire di “pioggia dal soffitto in aula” ovvero di percolazione, infiltrazioni o ancora di fuoriuscita d’acqua dagli infissi, ulteriori perdite dai tetti o dalle mura perimetrali, che provocano all’interno della struttura nel punto di passaggio, ed in particolare sul pavimento un accumulo d’acqua, con vere e proprie formazioni di “pozzanghere” interne.

In queste occasioni, frequentemente si osserva sulle mura e sui soffitti degli Edifici scolastici, in prossimità delle infiltrazioni stesse, la costante presenza di muffe e macchie di umidità, soprattutto nelle pareti esposte al nord. Ancor più spesso accade che a seguito della segnalazione inviata dal Dirigente scolastico agli Enti Locali proprietari degli immobili, questi ultimi tendano quasi sempre a rinviare il problema, peggiorando progressivamente la situazione iniziale.

L’acqua dà luogo nel tempo a reazioni chimiche ed è concausa del deterioramento progressivo e dell’invecchiamento dei materiali delle strutture, con possibili successivi cedimenti in prossimità della zona compromessa. Le infiltrazioni d’acqua devono destare sempre preoccupazione. Quando avvistate vanno segnalate anche se modeste e scarse ma costanti al pari di quelle molto vistose e abbondanti che si verificano a seguito di fenomeni meteorologici intensi, anche se brevi. Come già precedentemente anticipato, le macchie di umidità all’interno delle mura favoriscono la produzione di muffe con conseguenti rischi per la salute dei soggetti vulnerabili e/o particolarmente sensibili o che soffrono di reazioni allergiche a tali microrganismi. In tali condizioni non sono garantite ai fruitori degli ambienti gli standard minimi di sicurezza e si riscontra carenza di misure igieniche.

Approfondimento Le muffe si riproducono generalmente per mezzo di spore. Le spore all’interno degli edifici scolastici creano sempre problemi, soprattutto se inalate. Esse, infatti, possono causare potenti fenomeni allergici in quanto sono di fatto allergeni; inoltre le spore di alcuni funghi, come lo Stachybotrys rilasciano tossine che, una volta inalate producono pericolose infiammazioni e lesioni polmonari, specialmente nei bambini/e nonché nei soggetti asmatici o ancora negli individui con basse difese immunitarie. Negli ambienti scolastici la presenza di muffe è indice di difetto di origine strutturale, per una eccessiva umidità interna, per infiltrazioni e/o per percolazioni di acqua piovana o ancora per condensa sui muri freddi con insufficiente ventilazione. La muffa costituisce da sempre un problema in ambienti chiusi. Inoltre produce un odore caratteristico che potremmo definire “pungente”.

Infine, e non ultimo, e soprattutto in tali occasioni, la Dirigenza scolastica è esposta a responsabilità civili e penali per potenziali rischi di corto circuito in prossimità degli impianti elettrici nelle mura perimetrali, con possibile sviluppo di incendi. Inoltre la persistenza di accumuli d’acqua (pozzanghere) espone tutto il personale della scuola, le studentesse e gli studenti a potenziali rischi di infortunio per caduta da scivolamento.

Tutte le aule e le aree interessate da infiltrazioni o percolazioni d’acqua piovana dai tetti, dalle mura perimetrali o ancora dagli infissi, con successiva formazione sul pavimento di pozzanghere e produzione di muffa sulle mura vanno interdette al pubblico e dichiarate inagibili fino a conclusione dei lavori di ripristino.

È fuor di dubbio che i minori sono maggiormente tutelati dalla normativa vigente, in una misura speciale e, pertanto, il Dirigente scolastico, in caso di infiltrazioni d’acqua piovana, dovrà mettere in campo tutta una serie di azioni, al fine di tutelare l’utenza, che brevemente riassumiamo:

  1. Il Dirigente scolastico, preso atto della segnalazione del collaboratore scolastico e/o delle studentesse e degli studenti o ancora di un docente, di individuazione di infiltrazioni d’acqua piovana con formazione di pozzanghere, dovrà effettuare senza indugio e ritardo un primo sopralluogo, avvalendosi anche della collaborazione del RSPP, valutando preventivamente l’entità del problema e del danno creatosi, la causa e l’origine dello stesso (ad es. consumazione guaina di impermeabilizzazione del tetto).
  2. , terminato il sopralluogo, constatata l’infiltrazione d’acqua e verificata l’intera documentazione tecnica di supporto allegata agli atti della scuola, dovrà prontamente diramare una circolare interna d’Istituto, notiziando l’utenza, dando disposizioni di interdizione e
  3.  divieto di utilizzo di quello spazio, inibendo immediatamente l’area interessata a tutto il personale scolastico, studentesse e studenti, circoscrivendo e delimitando i luoghi (impendendo il passaggio), transennando con apposito nastro segnaletico “bianco-rosso” e contestualmente affiggendo idoneo cartello esplicativo.
  4. Il Dirigente scolastico, una volta redatto un circostanziato verbale di sopralluogo, di quanto constatato dovrà comunicare tempestivamente, in modo ufficiale a mezzo Posta Elettronica Certificata la relativa problematica (situazione non a norma) all’Ente Locale, Ufficio Tecnico del Comune di riferimento, provincia e/o città metropolitana, informandolo delle infiltrazioni di acqua piovana per attuare un’urgente e idoneo intervento che sia comunque il più tempestivo possibile per ripristinare la condizione ante quam, eventualmente evidenziando anche il potenziale pericolo di cedimenti strutturali.
  5. Il Dirigente scolastico, in caso di urgenza potrà delegare autorizzandolo il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – D.S.G.A. e/o il primo collaboratore a chiamare un’impresa qualificata, valutando l’opportunità di agire con fondi propri d’intesa con il proprietario dell’immobile, secondo l’art. 39 “Misure urgenti ed indifferibili”, del recente Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, salvaguardando in tal modo la salute degli utenti fruitori.
  6. Il Dirigente scolastico, inoltre, dovrà predisporre un apposito avviso da pubblicare sul sito ufficiale web dell’Istituzione scolastica, informando l’utenza della chiusura dell’aula/e, dei laboratori, della palestra, della mensa etc., ovvero i luoghi interessati dall’infiltrazione di acqua piovana.
  7. Il Dirigente scolastico, alla luce della normativa vigente sopra citata, ha il dovere, in caso infiltrazioni di acqua piovana nelle aule, di sospendere le attività didattiche e allontanare dai locali scolastici il personale e le studentesse e gli studenti che, eventualmente, possono essere ricollocati, laddove possibile e per il tempo necessario, nelle altre aule dell’Istituto (se presenti e disponibili e/o in alternativa in altri plessi).
  8. L’Ente Locale dovrà attivarsi prontamente inviando i propri tecnici per un primo sopralluogo e incaricando una ditta specializzata per la risoluzione della problematica, informando il Dirigente sulla immediata calendarizzazione degli interventi edilizi.
  9. Nel caso in cui l’Ente locale non dovesse provvedere al sopralluogo e alla calendarizzazione dei lavori, o qualora la richiesta del Dirigente non dovesse sortire l’effetto voluto ed essere accolta, egli dovrà tutelarsi dalle eventuali responsabilità (amministrative, civili e penali) inviando prudentemente una immediata diffida ad adempiere all’Ente locale proprietario dell’immobile a mezzo Posta Elettronica Certificata e mettendo, eventualmente in copia conoscenza,  anche il Prefetto per competenza della provincia di riferimento.
  10. Il Dirigente scolastico, nell’impossibilita di poter sospendere le attività didattiche e/o allontanare o ancora trasferire il personale scolastico, le studentesse e gli studenti, dai locali scolastici con evidenti pareti ammuffite, potrà decidere in autonomia di richiedere un consulto/parere al Medico competente. Il Dirigente scolastico, quindi, dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie dovute e previste nelle Conferenza Unificata, Accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010 “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 9 del 13 gennaio 2011.

Bibliografia

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 32
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “correttivo
  • DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
  • DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
  • DECRETO INTERMINISTERIALE del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107
  • DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica
  • DECRETO MINISTERIALE del 13 settembre 1977 “Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici
  • DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 380/2001 “Testo unico per l’edilizia
  • Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane concernente “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma“.
  • ACCORDO Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81